Risarcimento di € 432.379,69 per un danno biologico del 45%, poi ridotto ad € 260.642,92 per il concorso colposo della danneggiata in ordine all’an debeatur.
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14/10/2022 n. 1213: incidente cagionato da insidia stradale configurante un pericolo occulto.
Caduta dal velocipede causata dalla presenza di una sconnessione stradale non segnalata, non manutenuta e non rimossa dall’Ente custode, occultata e non visibile poichè ricoperta da detriti sabbiosi di colore simile al manto stradale.
La danneggiata, cadendo dalla bicicletta, riporta un trauma poli-fratturativo al volto e al polso con conseguente grave danno all’integrità psico-fisica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa e del Comune;
– attribuisce una corresponsabilità alla danneggiata nella causazione dell’evento pari al 40%;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Cosa in custodia, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Insidia stradale, Macro risarcimento danni, Maxi risarcimento danni record, News, News Legali, Pericolo occulto, Sinistro stradale
Risarcimento di € 372.105,84 per la morte del marito.
Trib. Napoli, ordinanza del 27/9/2022: responsabilità del chirurgo per lesione della parete intestinale e successivo decesso.
Paziente affetto da adenocarcinoma del retto prossimale, sottoposto ad intervento chirurgico videolaparoscopico di resezione del giunto retto-sigma ed asportazione del tumore, complicato da perforazione iatrogena della parete intestinale del colon con conseguente peritonite stercoracea (diagnosticata e trattata tardivamente) e successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della moglie del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal paziente durante il periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis alla moglie superstite.
- Pubblicato il Danni da morte, Danno da perdita del rapporto parentale, Danno morale, Danno parentale, Danno terminale, Errore medico, Infezione, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 841.720,65 per la morte del congiunto.
Trib. Velletri 8/7/2022 n. 1433: responsabilità del chirurgo per tardiva diagnosi ed infezione nosocomiale mortale.
Paziente affetto da ittero colestatico, ricoverato d’urgenza ma non sottoposto ai doverosi e tempestivi accertamenti strumentali, con conseguente tardivo ed errato intervento di CPRE complicato da perforazione duodenale ed infezione nosocomiale da contaminazione del campo operatorio che lo portavano al successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie e dei due figli danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore dei danneggiati del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► agli eredi del de cuius il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale patito dal paziente per il breve periodo di sopravvivenza in ospedale e trasmesso iure hereditatis ai familiari superstiti.
Risarcimento di € 764.050,00 per la morte del congiunto, poi ridotto ad € 384.050 per il concorso colposo del defunto in ordine all’an debeatur.
Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/5/2022 n. 1823: incidente mortale cagionato da veicolo non identificato.
Collisione autostradale avvenuta tra il motociclista (purtroppo deceduto sul colpo) ed un autoveicolo rimasto non identificato
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari superstiti, danneggiati dalla morte del congiunto;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida ai familiari superstiti (genitori, fratello e nipote minorenne del centauro):
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per i danni al motociclo.
Risarcimento di € 113.000 per un danno biologico del 21%.
Transazione del 16/5/2022: responsabilità dell’automobilista.
Tamponamento provocato dall’automobilista per l’invasione della corsia di marcia percorsa dal motoveicolo che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un’estesa frattura composta del trochite dell’omero sinistro nonché la lesione delle vertebre L1 ed L4 con necessità di intervento chirurgico di riduzione.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste del danneggiato, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida alla vittima, in via stragiudiziale, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa.
Risarcimento di € 727.148,46 per una I.P. del 60%.
Transazione del 17/1/2022: responsabilità dell’automobilista.
Investimento frontale provocato dall’automobilista che invade la carreggiata percorsa dal motoveicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste dei danneggiati, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida stragiudizialmente:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa;
– ai danneggiati secondari, familiari conviventi della vittima, il danno morale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato con criterio equitativo.
Risarcimento di € 114.500,00 per una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.
Trib. Napoli 9/11/2021 n. 13466: responsabilità per omessa diagnosi tumorale e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica nel corso del quale l’èquipe non si avvedeva di un adenocarcinoma al pancreas; la patologia tumorale veniva poi diagnosticata con 7 mesi di ritardo ed il paziente decedeva dopo ulteriori 7 mesi di dolorosa sopravvivenza.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per l’omessa diagnosi della patologia tumorale;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto tanto dalla vittima in vita quanto dalla moglie superstite;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida all’erede (moglie) del de cuius:
► il danno da perdita di chance, patito iure proprio, per la perdita delle concrete possibilità di godere del rapporto parentale;
► il danno da perdita di chance, trasmessole iure hereditatis dal marito, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di tempestiva diagnosi.
- Pubblicato il Danni da morte, Danno da perdita di chance, Danno da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza, Danno terminale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News Legali, Omessa diagnosi, Responsabilità medica e sanitaria, Tumore
Risarcimento di € 97.582,00 per una I.P. iatrogena del 18%.
Trib. Torre Annunziata 8/11/2021 n. 3513: responsabilità per tardivo trattamento di infezione nosocomiale.
Paziente sottoposto ad intervento di ernioplastica a seguito del quale contraeva un sieroma, tardivamente drenato dai sanitari ed evoluto in ascesso, con successivo necessario intervento riparatore demolitivo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per il tardivo trattamento della patologia infettiva;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore del danneggiato del risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
– liquida in favore del danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno patrimoniale (emergente) futuro per le spese di cura da sostenersi.
Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
Risarcimento di € 100.401,48 per una I.P. del 19%.
Trib. Torre Annunziata 11/10/2021 n. 1999
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato e dell’interventore;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo che opera manovra di conversione senza aver preventivamente ispezionato le aree antistanti la carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento in favore dell’interveniente, consorte del danneggiato, del danno non patrimoniale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato equitativamente nella misura di 1/3 rispetto al danno morale subito dalla vittima primaria.