Risarcimento di € 191.276,86 – morte endouterina del feto – lesioni mortali al concepito/nascituro – morte per errore medico.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Pescara 20/3/2024 n. 460 – responsabilità del ginecologo per l’errata gestione del parto.
La partoriente, giunta quasi alla 39^ settimana di gravidanza, veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria con diagnosi di “travaglio di parto in primigravida a termine, diabete gestazionale” per ottenere l’assistenza sanitaria al parto, portando seco la documentazione clinica pregressa che evidenziava diabete gestazionale e scarso accrescimento del feto.
Ivi, la gestante veniva sottoposta ad un primo monitoraggio cardiotocografico (CTG) che evidenziava scarse accelerazioni e presenza di decelerazioni, di cui 2 variabili atipiche in un arco di tempo di 20 minuti.
La partoriente, dunque, una volta ricoverata in sala parto, chiedeva di essere immediatamente sottoposta a parto cesareo elettivo, soprattutto in considerazione dell’esito preoccupante del tracciato CTG.
I medici, tuttavia, non accoglievano la richiesta della gestante, perdendo tempo prezioso tramite l’auscultazione intermittente del battito fetale, eseguendo un secondo e poi un terzo monitoraggio CTG ad intermittenza (i quali presentavano, tra l’altro, un peggioramento rispetto ai risultati precedenti, evidenziando tachicardia fetale lieve, assenza di variabilità, assenza di accelerazioni, presenza di decelerazioni uniformi tardive e variabili atipiche, ovvero tutti segni di sofferenza fetale in atto) fino a che non emergeva, in serata, l’improvvisa assenza di battito cardiaco del feto (per “arresto improvviso dell’attività cardiaca fetale”).
Dunque, poco prima della mezzanotte, la paziente veniva tardivamente sottoposta ad intervento di taglio cesareo, a seguito del quale, però, veniva estratto un feto oramai deceduto.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo e degli ostetrici presenti al parto per non aver correttamente gestito il parto in quanto, in tutti e tre i tracciati, erano evincibili delle caratteristiche non rassicuranti delle condizioni fetali ed in questi casi il comportamento dei sanitari avrebbe dovuto essere rivolto alla risoluzione delle condizioni determinanti la sofferenza fetale, oltre che alla maggiore osservazione dell’evoluzione delle condizioni del feto, mantenendo una doverosa registrazione CTG in continua.
Nel corso del giudizio è emerso infatti che una costante monitorizzazione fetale ed un più accurato management del caso clinico avrebbero consentito di evitare l’esito infausto per il piccolo nascituro.
Nel caso in esame, infatti, con tracciati non rassicuranti in una paziente a rischio (per il diabete e per la riduzione della crescita fetale presentati già al momento del ricovero), l’aver interrotto il monitoraggio cardiotocografico per passare all’auscultazione intermittente si è rivelata una scelta non adeguata.
L’auscultazione intermittente praticata dai sanitari (senza peraltro alcuna registrazione su carta) non ha consentito di valutare le condizioni fetali quali la variabilità, la frequenza di base, la presenza di decelerazioni o accelerazioni, come invece solitamente avviene con il tracciato cardiotocografico.
D’altra parte, il persistere delle condizioni non rassicuranti del CTG doveva indurre i medici, già dopo il secondo tracciato, ad un’immediata estrazione del feto con taglio cesareo, eventualmente dopo avere tentato di correggere, se ed ove possibile, le condizioni inducenti le condizioni non rassicuranti.
Questo diverso approccio avrebbe evitato molto probabilmente il decesso endouterino del feto.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– riconosce, alla madre del feto deceduto, il danno da perdita della relazione affettiva potenziale con il proprio concepito/nascituro ed il danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
– utilizza, quale parametro per la valutazione equitativa del danno in questione, i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale;
– liquida alla madre superstite:
► il danno non patrimoniale per la perdita del feto/nascituro;
► il danno non patrimoniale (biologico e morale) da invalidità temporanea;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
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Risarcimento di € 816.498,62 – morte per errore medico – errata diagnosi – inadeguata e tardiva gestione dell’aneurisma.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/2/2024 n. 2340 – Responsabilità dei medici di Pronto Soccorso per aver scambiato la rottura di un aneurisma con una banale influenza ed aver provocato la morte del paziente.
Il paziente subiva la rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale ma, recatosi in Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad accertamenti i quali evidenziavano solo una discreta distensione gassosa di alcune anse del piccolo intestino centro-addominali, senza evidenti livelli idro-aerei né aria libera sottodiaframmatica.
I sanitari in servizio, pertanto, ottenuti gli esiti delle analisi, riferivano che il paziente avesse solo una banale influenza per la quale non vi era necessità di terapie né di ricovero, con consiglio di mangiare una banana per integrare il potassio, i cui valori erano risultati bassi.
Il paziente, pertanto, veniva sbrigativamente dimesso con una diagnosi di stipsi, febbre ed ECG negativo.
Successivamente, però, le condizioni cliniche del paziente peggioravano drasticamente.
La rottura “franca” dell’aneurisma dell’aorta addominale, oramai in atto da due giorni – e colpevolmente misconosciuta dai medici del Pronto Soccorso – costringeva il paziente a recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria (questa volta in ambulanza), ove veniva ricoverato con diagnosi di Colica Addominale.
In tale occasione, il paziente presentava una grave condizione di shock, con colorito pallido, sudore, dolori addominali, addome gonfio, pressione di 70/40, frequenza cardiaca di 130 battiti al minuto ed in preda ad uno stato di agitazione psico-motoria.
I sanitari in servizio, dopo vani tentativi di reidratare l’organismo del paziente, disponevano eseguirsi un’ecografia all’addome ed un successivo intervento chirurgico di Laparotomia Esplorativa che evidenziava un’importante quantità ematica libera in addome, in parte coagulata (non recente) ed altra liquida, che originava da un Ematoma Retroperitoneale.
Il paziente, purtroppo, dopo l’intervento chirurgico decedeva a causa di una forte emorragia interna.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi delle figlie del paziente;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce alle due figlie superstiti:
► il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► il danno da lucro cessante per i perduti contributi da parte del padre;
► il danno emergente per le spese dell’attività stragiudiziale svolta prima della causa;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 446.817,55 – morte per errore medico – parto gemellare – lesioni mortali al figlio neonato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Firenze 3/1/2024 n. 12 – responsabilità del ginecologo per l’errata gestione del parto.
La partoriente veniva ricoverata presso il Dipartimento Materno-Infantile – SOD Complessa di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria con diagnosi di “gravidanza gemellare”.
Ivi, la gestante dava alla luce due gemelli di sesso opposto, il primo a seguito di parto naturale e la seconda a seguito di un intervento di taglio cesareo in emergenza.
La piccola neonata, nata per seconda, nasceva con una grave sofferenza da asfissia perinatale cagionata dall’errata conduzione del parto, che determinava fin dalla nascita un’encefalopatia ipossica ischemica poi evoluta in grave paralisi cerebrale irreversibile, con conseguente immediata stabilizzazione delle menomazioni nella misura massima del 99% di I.P, sino al suo decesso.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo e degli ostetrici presenti al parto per non aver correttamente gestito il parto e per non aver mai informato la partoriente dell’effettiva natura, portata e gravità del trattamento sanitario nonché degli eventuali rischi e/o complicanze e/o delle possibili alternative chirurgiche (parto cesareo fin dall’inizio), di talchè tali omissioni hanno leso il suo diritto di autodeterminarsi liberamente in vista della disposizione della propria salute e di quella di entrambi i feti.
È emerso, inoltre, che l’operatore e l’équipe medica, nel corso del trattamento sanitario:
– non optavano per l’intervento chirurgico di parto cesareo fin dall’inizio per entrambi i gemelli;
– non optavano quantomeno per l’intervento chirurgico di parto cesareo subito dopo la nascita del primo feto (in considerazione sia della diminuzione di scambio uteroplacentare di cui risentiva il secondo feto, sia della posizione obliqua-posteriore assunta da quest’ultimo, che non consentiva un parto vaginale);
– non monitoravano continuamente il secondo feto;
– non eseguivano un esame flussimetrico Doppler (che avrebbe potuto valutare la circolazione fetale ed il funzionamento della placenta);
– non erano in grado di prevenire ed evitare la sofferenza fetale acuta in atto;
– non erano in grado, per un maldestro errore diagnostico, di riconoscere e diagnosticare tempestivamente la sofferenza fetale acuta in atto;
– non si accorgevano, quindi, della sofferenza fetale acuta che si era determinata in capo al secondo feto;
– sottoponevano la gestante, con inescusabile ritardo, ad un tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo allorché la grave sofferenza fetale acuta era già in atto ed aveva cagionato danni irreversibili al secondo feto.
È emerso, altresì, che l’operatore e l’équipe medica e chirurgica, inserivano in cartella clinica accertamenti e diagnosi mai effettuate sul secondo feto, manomettendo e falsificando la cartella clinica con l’inserimento di un tracciato relativo ad altro soggetto con cui avevano scambiato i battiti (seppur annotavano colposamente in cartella clinica che il tracciato CTG fosse attribuibile al secondo feto).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno parentale ed il danno all’autodeterminazione terapeutica della madre, nonché il danno terminale-tanatologico subito dalla neonata in vita (e, cioè, nel corso del breve periodo di sopravvivenza);
– liquida al genitore superstite, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano:
► il danno biologico terminale patìto dalla neonata de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto;
► il danno da lesione dell’autodeterminazione della madre-partoriente, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
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Risarcimento di € 1.159.550,40 – morte per errore medico – mancata prevenzione della recidiva di ischemia.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 22/11/2023 n. 8047: responsabilità per omessa prevenzione della recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e decesso del paziente.
Il paziente subiva un attacco ischemico transitorio (TIA) che lo aveva portato a manifestare cefalea, stato confusionale e blocco della parola; lo stesso giorno, pertanto, il paziente si ricoverava presso la struttura sanitaria con diagnosi di accettazione di “cefalea nucale, profusa sudorazione”.
Il paziente, nel corso del ricovero, lamentava altresì disturbi neurologici (afasia) e disfagia, per i quali veniva sottoposto ad esame TAC cranio che non evidenziava alterazioni.
Il paziente, soltanto nel tardo pomeriggio, veniva sottoposto ad ecocardiogramma transtoracico e transesofageo che evidenziava un versamento pericardico per il quale si rendeva necessario un immediato intervento chirurgico di pericardiocentesi.
Tuttavia, successivamente, altri medici in servizio presso l’ospedale ritenevano che l’intervento chirurgico di pericardiocentesi non fosse né necessario né utile, limitandosi dunque a somministrare al paziente un trattamento farmacologico.
Nel corso dell’intera notte le condizioni cliniche del paziente peggioravano sempre più.
Veniva, pertanto, allertato il personale medico in servizio che, però, si limitava a mantenere sostanzialmente invariata la terapia farmacologica in somministrazione.
Lo sventurato paziente, dopo poche ore, subiva una recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e, successivamente, decedeva per arresto cardio-respiratorio.
Il personale medico in servizio, infatti, nel corso del trattamento sanitario, del tutto erroneamente ed inescusabilmente:
– errava la diagnosi iniziale, focalizzando l’attenzione diagnostico-terapeutica sulla pericardite e trascurando completamente l’attacco ischemico transitorio (TIA) subito dal de cuius poche ore prima del ricovero;
– errava nella somministrazione delle cure farmacologiche, non attuando le doverose terapie preventive al fine di scongiurare una temibile e grave recidiva di attacco ischemico;
– non somministrava al paziente – come invece prescrivevano le linee guida ed i protocolli di riferimento – antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, il che avrebbe consentito di prevenire ed impedire il catastrofico finale evento ischemico cerebrale;
– redigeva la cartella clinica solo a posteriori, non contestualmente ai trattamenti sanitari ed, in ogni caso, in maniera incompleta ed infedele.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei figli del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dai figli superstiti;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 2.075.081,42 – distocia di spalla del neonato – paralisi brachiale dell’arto superiore – danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. NA 14/11/2023 n. 4849: responsabilità del ginecologo per l’errata estrazione del feto.
La partoriente veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria e, dopo essere stata trasferita in sala parto, partoriva un feto del peso di 4.450 g.
Nella cartella clinica, il meccanismo del periodo espulsivo veniva definito come fisiologico e non veniva riportata alcuna anomalia né alcuna particolare pratica eseguita al momento del parto.
Alla nascita la neonata presentava però condizioni scadenti, con colorito pallido e cianosi al volto.
Pertanto, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia al fine di sottoporla a terapia in culla termica.
A seguito del ricovero, i medici formulavano la diagnosi di “macrosoma e paralisi ostetrica”, da cui era derivata, alla neonata, paralisi dell’arto superiore destro.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo presente al parto per non aver correttamente gestito la distocia della spalla presentata dalla neonata ed, inoltre, per non aver applicato gli specifici protocolli che indicano le operazioni e manovre da disporre in tale evenienza.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico, struttura sanitaria e loro imprese di assicurazione);
– Accoglie le tesi dei genitori della piccola danneggiata;
– Raddoppia la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Liquida ai genitori della danneggiata i danni non patrimoniali per le lesioni e menomazioni subite dalla figlia;
– Liquida alla piccola danneggiata:
► il danno alla salute (comprensivo del danno biologico e del danno morale) con massima personalizzazione;
► il danno alla capacità lavorativa;
► il danno patrimoniale futuro per le spese di cura che dovrà sostenere per il resto della vita;
► il danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese di assistenza domiciliare che dovrà sostenere a vita.
- Pubblicato il Appello, Danni ai congiunti della vittima, Danni da macrolesioni, Danno emergente, Danno futuro, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Errore medico, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Parto, Parto distocico, Personalizzazione, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Risarcimento di € 221.332,06 per una perdita di chance di sopravvivenza del 25%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 31/10/2023 n. 7182: responsabilità per negligente disinteressamento ed omessa decontaminazione del paziente avvelenato.
Il paziente si recava presso il Pronto Soccorso della struttura sanitaria, ove veniva ricoverato per malore diffuso, conati di vomito e dolori agli arti inferiori, provocati dall’accidentale ingestione di un pesticida diserbante (Diquat) mentre era intento a spargerlo nel fondo di cui era proprietario.
Il personale medico in servizio presso la struttura sanitaria, però, nonostante l’evidente gravità della condizione clinica del paziente (avvelenamento da pesticida), non sottoponeva lo stesso ad alcun trattamento sanitario in grado di salvargli la vita.
Infatti, nonostante la diagnosi di avvelenamento, i sanitari non provvedevano a sottoporre il paziente ad idoneo trattamento terapeutico, limitandosi ad effettuare allo stesso un’iniezione di glucosio ed a trasferirlo presso il reparto O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), da cui veniva dimesso il giorno seguente senza ricevere le opportune informazioni circa la gravità del suo stato di salute né, tantomeno, le opportune cure.
I sanitari in servizio presso la struttura sanitaria, infatti, sottovalutavano il caso del paziente e, nonostante fossero perfettamente a conoscenza dell’intossicazione, dopo l’accettazione non ponevano in essere alcuna procedura di decontaminazione né di prevenzione o limitazione dell’ulteriore assorbimento della sostanza velenifera, relegando il paziente – per l’intera notte – su una brandina senza alcuna assistenza e/o monitoraggio.
Lo sventurato paziente, il mattino seguente, veniva dimesso con la medesima superficialità con cui era stato preso in cura, senza essere informato in alcun modo né della gravità della sua condizione clinica né tantomeno dell’importanza di rimanere in osservazione al fine di limitare il rischio letale cui andava incontro.
Il giorno successivo, dopo pochi minuti dalle intervenute dimissioni, il paziente, in preda a violente convulsioni e ad un blocco renale, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso della struttura sanitaria, ove decedeva poco dopo per arresto cardiorespiratorio.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto dalla vittima in vita;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti in vita dal de cuius;
– liquida agli eredi (moglie e figlie) del de cuius il danno da perdita di chance, trasmesso loro iure hereditatis dal defunto, per la perdita delle serie, concrete ed apprezzabili chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di corretta e tempestiva strategia terapeutica.
- Pubblicato il Danni da morte, Danno da perdita di chance, Danno da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Omessa diagnosi, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 1.274.210,06 – morte per errore medico – infezione mortale.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Salerno 19/10/2023 n. 5267: responsabilità per infezione ospedaliera e decesso del paziente.
Il paziente, nel corso del ricovero, presentava chiari segni di patologie infettive di origine
nosocomiale, riguardanti il tratto urinario ed il sistema respiratorio; nonostante ciò, non veniva sottoposto dal personale sanitario ai doverosi esami colturali, ma veniva semplicemente avviato a terapia antibiotica empirica, rivelatasi poi inefficace.
L’iter clinico veniva aggravato dalla comparsa di un’ulcera da decubito di 4° grado (del tutto ignorata dai sanitari in servizio), che conduceva il paziente ad uno stato settico.
Ciononostante, i medici in servizio non effettuavano alcuna consulenza infettivologica e non
iniziavano tempestivamente alcun trattamento antibiotico empirico ad ampio spettro.
Nei giorni successivi il paziente subiva un netto peggioramento del suo stato di salute nonché lesioni personali che peggioravano sempre più fino a provocarne il successivo decesso, avvenuto in costanza di ricovero.
Il paziente, a causa dei predetti errori medici, subiva in vita eccezionali sofferenze fisiche, psichiche, biologiche, esistenziali e morali, per il periodo di lenta ma progressiva lucida agonia intercorso tra il ricovero ed il successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno catastrofale (da lucida agonia) subìto dalla vittima nel periodo di ricovero;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dalla moglie e dai figli superstiti;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida agli eredi (moglie e figli) il danno terminale subito in vita dal de cuius, trasmesso loro iure hereditatis, nonché il danno morale ed esistenziale patìto iure proprio per la perdita del congiunto.
Risarcimento di € 127.546,98 per la morte del fratello, poi ridotto ad € 104.067,59 per il concorso colposo della vittima (pari al 20%).
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 7/6/2023 n. 5876: incidente mortale.
Collisione avvenuta tra un motociclista ed un autoveicolo che invadeva l’opposta corsia improvvisamente ed incautamente, senza segnalare la manovra e senza prima sincerarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, nonché senza rispettare il diritto di precedenza.
Il conducente della moto, deceduto dopo 16 giorni di coma, ha concorso all’evento con il suo comportamento di guida, percorrendo il tratto di via luogo del sinistro ad una velocità di 73 Km/h, di non poco superiore al limite consentito di 30 Km/h, in violazione quindi degli artt. 141 e 142 CdS.
Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento di guida della vittima, ancorché a fronte di quello ben più grave del conducente dell’autoveicolo, abbia concorso nel determinismo del sinistro nella misura del 20%.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della sorella superstite, danneggiata dalla morte del germano;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida alla sorella del defunto:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2022;
► il danno non patrimoniale iure hereditatis per le lesioni subite dalla vittima nel breve periodo di sopravvivenza;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
Risarcimento di € 540.529,66 per una perdita di chance di sopravvivenza del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 19/5/2023 n. 5201: responsabilità per omessa asportazione dei calcoli biliari, infezione nosocomiale, pancreatite necrotica e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad un errato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica con incompleta asportazione di tutti i calcoli biliari, conseguente migrazione iatrogena dei calcoli nella via biliare della colecisti, ittero causato da un’ostruzione del coledoco e successiva pancreatite acuta.
I medici, dopo l’intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, erroneamente ed incautamente dimettevano il paziente senza praticargli esami strumentali per valutare l’esistenza di calcoli non asportati e senza somministrargli alcuna terapia per evitare la formazione di ulteriori calcoli, provocando altresì un’infezione latente che si manifestava tramite l’insorgenza di pancreatite acuta successivamente evolutasi in pancreatite necrotica.
Gli operatori e le equìpe chirurgiche, inoltre, nel corso dei vari ricoveri, non valutavano il paziente secondo gli indici di gravità clinica adeguati al caso concreto e ciò non consentiva loro di considerare la reale gravità del caso e di optare per il più idoneo, corretto e tempestivo approccio terapeutico e/o chirurgico.
Le strutture responsabili, inoltre, non avevano istituito alcuna Commissione tecnica responsabile della lotta contro le infezioni nosocomiali e non avevano adottato alcuna idonea strategia preventiva e/o presidio atto a prevenire il rischio di infezioni ospedaliere.
La mancata adeguata profilassi antibiotica e la scarsa sterilità delle sale operatorie, del materiale chirurgico utilizzato e del personale, provocavano l’inoculazione di germi nel cavo operatorio e un’infezione da contaminazione iatrogena di microrganismi patogeni nosocomiali quali Streptococcus Anginosus, Acinetobacter Baumani, Candida Albicans e Pseudomonas Aeruginosa.
Il paziente, a causa dei predetti errori medici, subiva in vita eccezionali sofferenze fisiche, psichiche, biologiche, esistenziali e morali, per il periodo, durato circa due anni e mezzo, di lenta ma progressiva agonia intercorso tra il primo intervento ed il successivo decesso
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi delle strutture sanitarie;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto dalla vittima in vita;
– condanna le strutture sanitarie al risarcimento di tutti i danni subiti in vita dal de cuius;
– liquida agli eredi (moglie e figli) del de cuius il danno da perdita di chance, trasmesso loro iure hereditatis dal defunto, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di corretta e tempestiva strategia chirurgica.
- Pubblicato il Danni da morte, Danno da perdita di chance, Danno da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza, Danno terminale, Errore medico, Infezione, Infezione nosocomiale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Omessa diagnosi, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni