Risarcimento di € 100.401,48 per una I.P. del 19%.
Trib. Torre Annunziata 11/10/2021 n. 1999
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato e dell’interventore;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo che opera manovra di conversione senza aver preventivamente ispezionato le aree antistanti la carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento in favore dell’interveniente, consorte del danneggiato, del danno non patrimoniale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato equitativamente nella misura di 1/3 rispetto al danno morale subito dalla vittima primaria.
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Trib. Napoli 3/9/2018 n. 7577
Investimento di pedone: risarcimento del danno di € 188.749,65 per una I.P. del 28% con personalizzazione del risarcimento a soggetto morto dopo 5 anni per cause indipendenti dalle lesioni subite nell’evento, importo poi ridotto del 40% per il concorso colposo della vittima.
E’ ammissibile l’intervento volontario spiegato dagli eredi del danneggiato morto nel corso del processo per cause indipendenti dalle lesioni subite nell’evento.
E’ trasmissibile iure hereditatis il diritto al risarcimento dei danni subiti dal de cuius nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente ad un diverso evento non dipendente dalle lesioni.
E’ responsabile l’automobilista che investe il pedone che, su Strada Statale, scavalca il guard rail e tenta di recuperare un oggetto perduto sulla carreggiata di marcia normale, anche se va valutato il concorso colposo del pedone che, seppur non presenta i connotati di anomalia ed abnormità tale da interrompere il nesso causale, presenta i connotati di imprudenza e non cautela.
Liquidati anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore.
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
Trib. Torre Annunziata 13/6/2018 n. 1416
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 95.003,73, di cui € 93.132,19 per una I.P. del 16% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.871,54 per danno al motoveicolo.
E’ ammissibile l’intervento volontario adesivo autonomo spiegato da altro soggetto danneggiato nello stesso sinistro in quanto la sua domanda presenta una connessione o collegamento con quella delle altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo.
E’ inammissibile la domanda di regresso spiegata dall’impresa di assicurazione che si è costituita tardivamente in giudizio.
E’ responsabile il conducente del veicolo che si immette nel flusso della circolazione con manovra di conversione a sinistra per invertire il senso di marcia e non concede la precedenza al motoveicolo favorito.
Liquidati anche le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
Trib. Torre Annunziata 26/3/2018 n. 774
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 29.407,42, di cui € 28.005,90 per una I.P. del 9% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.401,52 per danno al motoveicolo.
E’ ammissibile l’intervento volontario adesivo autonomo spiegato da altro soggetto danneggiato nello stesso sinistro in quanto la sua domanda presenta una connessione o collegamento con quella delle altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo.
E’ responsabile il conducente del veicolo che si immette nel flusso della circolazione e non concede la precedenza al motoveicolo favorito.
Liquidati anche il danno da sosta tecnica e le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
Trib. Torre Annunziata 10/11/2016 n. 2830
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 20.749,79 per una I.P. dell’8% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile il conducente che si immette nel flusso della circolazione e non concede la precedenza al veicolo favorito.
L’azione di indennizzo diretto del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 cod. ass., è facoltativa.
Nell’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, ex art. 144 cod. ass. e nell’azione cumulativa proposta nei confronti del proprietario dello stesso veicolo, ex artt. 2043 e 2054 c.c., è inammissibile l’intervento volontario dell’impresa di assicurazione del veicolo del danneggiato anche quale procuratrice speciale dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, qualora quest’ultima società si sia costituita in proprio.
L’intervento volontario adesivo autonomo è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
Art. 139 cod. ass. e micropermanenti: il limite del 20% di personalizzazione previsto per le micropermanenti non opera per il danno morale.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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Trib. Napoli 10/6/2016 n. 7336
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 6.297,52 per una I.P. del 3%, importo poi ridotto per il concorso colposo della vittima.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame dei danneggiati:
– ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto proposta dall’impresa di assicurazione nei confronti dell’attore principale non si estende automaticamente all’interventore volontario e, pertanto, dopo la costituzione di quest’ultimo andava proposta tempestivamente;
– ha liquidato il danno da ritardo (non liquidato dal giudice di primo grado).
Trib. Napoli 24/3/2016 n. 3851
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 13.074,27 per una I.P. iatrogena psichica del 6% ed € 5.924.24 al coniuge.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso per aver formulato un’errata diagnosi di ictus ischemico in fase acuta – anche in mancanza di un’errata terapia – se dalla stessa deriva al paziente un danno psichico.
E’ ragionevole ritenere che errori diagnostici possano compromettere, oltre la salute fisica, anche l’equilibrio psichico della persona, soprattutto se l’errore riguarda la diagnosi di malattie assai gravi.
L’intervento volontario adesivo dipendente è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di micropermanente.
Cass. 8/10/2007 n. 20987
Intervento volontario adesivo dipendente e diritto processuale: l’intervento volontario adesivo dipendente è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta
La normativa rilevante per la questione trattata, nel testo vigente dal 30/4/1995, è la seguente:
• art. 166 c.p.c. che dispone: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione…”;
• art. 167, 1° e 2° comma, c.p.c. che dispone:
“Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda…
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio…”;
• art. 268, 1° e 2° comma, c.p.c. che dispone:
“L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio”.
La totalità dei giudici del Tribunale partenopeo e molti giudici degli altri fori hanno ritenuto tardivo l’intervento volontario proposto soltanto alla prima udienza istruttoria e, cioè, in violazione dei termini di decadenza fissati, dal combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., per la formulazione da parte del convenuto di domande riconvenzionale, che hanno ritenuto applicabili anche all’intervento volontario.
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a contrastare tale orientamento restrittivo con impugnative ad hoc e ad invocare, a sostegno delle tesi opposte da esso sostenute, un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata delle suddette norme.
L’avv. Michele Liguori, in particolare, ha sostenuto che:
• tutte le ipotesi di intervento volontario, sia principale, sia litisconsortile, sia dipendente sono accomunate dalla stessa disciplina;
• per tutte le ipotesi di intervento volontario innanzi indicate v’è un solo limite temporale costituita dall’udienza di precisazione delle conclusioni;
• le limitazioni poste all’attività dell’interventore volontario non si estendono all’attività assertiva, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni” e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento, seppur l’interventore, avuto riguardo al momento della sua costituzione, deve accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie;
• un’interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette norme processuali in materia di intervento adesivo autonomo, alla luce dei canoni costituzionali del “giusto processo”, di cui all’art. 111, 1° comma, Cost. e della sua ragionevole durata, di cui all’art. 111, 2° comma, Cost., portano a ritenere ammissibile la partecipazione dell’interventore al processo già pendente tra altri soggetti acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte, senza alcuna preclusione temporale per la sua attività assertiva.
Dopo l’avallo dell’orientamento restrittivo anche da parte della Corte di Appello di Napoli (App. Napoli 10/10/2002 n. 3056) l’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a portare la questione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ad ottenere la conferma della bontà delle tesi da esso sostenute.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali in materia di intervento adesivo autonomo, deve consentire la legittimazione a partecipare al processo già pendente tra altri soggetti, acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte. L’ampliamento del processo sotto il profilo soggettivo è giustificato dalla esigenza della economia dei giudizi, volendosi favorire l’esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetti o titoli dei contrapposti diritti e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Tale esigenza peraltro non può entrare in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, e pertanto i soggetti che intervengono debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento” (Cass. 8/10/2007 n. 20987).
Il principio è stato confermato dal Tribunale di Napoli nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– App. Napoli 21/1/2008 n. 251;
– App. Napoli 23/10/2007 n. 3335;
– Trib. Napoli 25/9/2006 n. 9441;
– App. Napoli 26/9/2003 n. 2710;
– Trib. Napoli 9/4/2003 n. 4434;
– Trib. Napoli 13/3/2001 n. 3946;
– Trib. Napoli 28/10/1999 n. 7798;
– Trib. Napoli 8/7/1999 n. 4925.
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