Risarcimento di € 540.529,66 per una perdita di chance di sopravvivenza del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 19/5/2023 n. 5201: responsabilità per omessa asportazione dei calcoli biliari, infezione nosocomiale, pancreatite necrotica e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad un errato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica con incompleta asportazione di tutti i calcoli biliari, conseguente migrazione iatrogena dei calcoli nella via biliare della colecisti, ittero causato da un’ostruzione del coledoco e successiva pancreatite acuta.
I medici, dopo l’intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, erroneamente ed incautamente dimettevano il paziente senza praticargli esami strumentali per valutare l’esistenza di calcoli non asportati e senza somministrargli alcuna terapia per evitare la formazione di ulteriori calcoli, provocando altresì un’infezione latente che si manifestava tramite l’insorgenza di pancreatite acuta successivamente evolutasi in pancreatite necrotica.
Gli operatori e le equìpe chirurgiche, inoltre, nel corso dei vari ricoveri, non valutavano il paziente secondo gli indici di gravità clinica adeguati al caso concreto e ciò non consentiva loro di considerare la reale gravità del caso e di optare per il più idoneo, corretto e tempestivo approccio terapeutico e/o chirurgico.
Le strutture responsabili, inoltre, non avevano istituito alcuna Commissione tecnica responsabile della lotta contro le infezioni nosocomiali e non avevano adottato alcuna idonea strategia preventiva e/o presidio atto a prevenire il rischio di infezioni ospedaliere.
La mancata adeguata profilassi antibiotica e la scarsa sterilità delle sale operatorie, del materiale chirurgico utilizzato e del personale, provocavano l’inoculazione di germi nel cavo operatorio e un’infezione da contaminazione iatrogena di microrganismi patogeni nosocomiali quali Streptococcus Anginosus, Acinetobacter Baumani, Candida Albicans e Pseudomonas Aeruginosa.
Il paziente, a causa dei predetti errori medici, subiva in vita eccezionali sofferenze fisiche, psichiche, biologiche, esistenziali e morali, per il periodo, durato circa due anni e mezzo, di lenta ma progressiva agonia intercorso tra il primo intervento ed il successivo decesso
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi delle strutture sanitarie;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto dalla vittima in vita;
– condanna le strutture sanitarie al risarcimento di tutti i danni subiti in vita dal de cuius;
– liquida agli eredi (moglie e figli) del de cuius il danno da perdita di chance, trasmesso loro iure hereditatis dal defunto, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di corretta e tempestiva strategia chirurgica.
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Trib. Benevento 5/7/2021 n. 1800
Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Risarcimento del danno di € 195.156,25 per una perdita di chance di maggior sopravvivenza del 30%.
Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.
È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.
Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.
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Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
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App. Napoli 28/1/2020 n. 350
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: confermato il risarcimento del danno di € 557.705,76 effettuato dal giudice di primo grado (Trib. Napoli 11/2/2013 n. 1909) per una I.P. iatrogena del 40% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello:
– rigetta le tesi e l’appello sia della struttura sanitaria che dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del danneggiato;
– conferma:
► l’accertamento del nesso causale tra intervento chirurgico di asportazione di igroma al ginocchio, peggioramento dello stato di salute del danneggiato per l’insorgenza di infezione da stafilococco aureo e menomazioni residuate;
► l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per inadeguata sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici adoperati per l’intervento;
► la liquidazione del danno al macroleso.
App. Napoli 17/1/2019 n. 164
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 381.612,00, di cui € 271.922,33 al macroleso per una I.P. iatrogena del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore, € 85.421,14 ai genitori ed € 24.268,53 al germano.
La Corte di Appello rigetta l’appello principale della struttura sanitaria (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico) ed accoglie in toto le tesi dei danneggiati ed in particolare:
– ritiene provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei sanitari per la mancata attuazione delle misure volte ad evitare contaminazioni e le infezioni plurime contratte (Staphilococcus Haemoliticus, Staphilococcus Epidermidis, Serratia Marcescens, Sternotrophomonas Maltophilia e Candida Albicans) contratte dal nascituro dopo la nascita e nel corso del ricovero;
– ritiene non provata l’inevitabilità dell’evento infettivo che presuppone la prova che questo si è verificato nonostante l’adozione da parte della struttura sanitaria di tutte le cautele ed i presidi igienici.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello incidentale e le tesi dei danneggiati ed in particolare:
– ritiene che il danno patrimoniale da incapacità di guadagno non può essere liquidato mediante l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– liquida al macroleso il danno patrimoniale da incapacità di guadagno mediante l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione di cui al D.M. 22/11/2016;
– liquida al macroleso per danno patrimoniale da incapacità di guadagno un importo circa due volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado;
– liquida a tutti i danneggiati i danni successivi alla sentenza di primo grado.
App. Napoli 7/12/2016 n. 4334
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 113.194,90 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente portatore di protesi di anca.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello degli eredi del danneggiato morto per cause indipendenti al trattamento sanitario, ritiene responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di rimozione protesi anca destra e reimpianto senza prima scongiurare l’infezione (osteomielite) in atto.
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Trib. Napoli 27/9/2016 n. 10440
Responsabilità del chirurgo ortopedico per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 161.825,98 per una I.P. iatrogena del 15%.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura scomposta del pilone tibiale e del perone.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per le infezioni plurime (Staphylococcus Hominis, Staphylococcus Sciuri e Osteomielite) contratte dal paziente nel corso dell’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti per aver:
– omesso di sterilizzare le apparecchiature chirurgiche;
– inadeguatamente decontaminato, disinfettato e sterilizzato il materiale utilizzato durante i trattamenti medico-chirurgici;
– omesso di somministrare e prescrivere adeguata terapia antibiotica pre e post operatoria;
– tardivamente formulato la corretta diagnosi;
– tardivamente trattato le infezioni;
– redatto in maniera incompleta la cartella clinica.
Trib. Napoli 15/2/2016 n. 1942
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 321.821,96, di cui € 215.596,88 al macroleso per una I.P. iatrogena del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore, € 82.723,08 ai genitori ed € 23.502,00 al germano.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale
E’ responsabile la struttura ospedaliera per le infezioni plurime contratte (Staphilococcus Haemoliticus, Staphilococcus Epidermidis, Serratia Marcescens, Sternotrophomonas Maltophilia e Candida Albicans) contratte dal nascituro dopo la nascita e nel corso del ricovero.
Trib. Napoli 9/7/2015 n. 9982
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 29.885,52 per una I.P. iatrogena differenziale del 6% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura di gamba sinistra al terzo distale sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della tibia con fissatori esterni tipo Ex-Fire.
E’ responsabile la struttura ospedaliera per l’infezione (osteomielite) contratta dal paziente e l’inadeguato trattamento post chirurgico.
Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7179
Responsabilità della struttura ospedaliera: risarcimento del danno di € 174.238,96 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura di rotula sinistra e malleolo esterno sinistro sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della rotula.
E’ responsabile la struttura ospedaliera per l’infezione nosocomiale (Staphylococcus epidermidis) contratta dal paziente.
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