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Categoria: Impianto osteointegrato

Trib. Napoli 22/5/2020 n. 3612

venerdì, 22 Maggio 2020 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del chirurgo odontoiatra: risarcimento del danno di € 73.544,47 per una I.P. iatrogena del 5%.

Paziente sottoposta ad applicazione di un impianto osteointegrato in corrispondenza della sella edentula del primo premolare superiore di destra (14) e di un manufatto protesico all’arcata dentaria superiore di sinistra (24-25-26-27).

Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del chirurgo odontoiatra e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, perdita di tessuto osseo e mucoso/gengivale a carico dell’emimascella destra, infiltrazione cariosa dei monconi protesici (24 e 27), fratture degli stessi con distacco protesico, menomazioni residuate e necessità di ulteriore differente trattamento riabilitativo riparatore;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo odontoiatra per:
► l’errata condotta terapeutica (nella fase di progettazione ed esecuzione);
► la condotta imprudente, imperita e negligente sia nell’esecuzione dell’intervento di exeresi della mucosa/gengiva perimplantare in regione 14 (errore di esecuzione), sia nel posizionamento in tale sede di un nuovo impianto di dimensioni maggiori rispetto al primo (errore di progettazione);
► la non condivisibile scelta di sostituire, nel corso dell’intervento di rigenerazione ossea, l’impianto precedentemente collocato in regione 14 con un altro impianto endosseo osteointegrabile di diametro maggiore;
– liquida alla danneggiata:
► il danno biologico;
► il danno morale;
► il danno emergente passato e futuro.

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  • Pubblicato il Danno morale, Impianto osteointegrato, Malasanità, Manufatto protesico, Micropermanenti, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’odontoiatra, Responsabilità medica e sanitaria
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