Trib. Napoli 25/7/2017 n. 8546
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 27.190,16, di cui € 25.822,15 per una I.P. del 7% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.368,01 per danno al ciclomotore.
E’ responsabile il conducente che si immette nel flusso della circolazione da un’area privata adibita a parcheggio di esercizio commerciale e non concede la precedenza al ciclomotore favorito.
Liquidati il tributo I.V.A. anche se la riparazione non è ancora avvenuta, il danno da sosta tecnica, la parcella stragiudiziale del difensore e le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
- Pubblicato il Art. 139 cod. ass., Danno da sosta tecnica, I.V.A., Immissione nel flusso della circolazione, Micropermanenti, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni, Sinistro stradale, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 29/4/2016 n. 5409
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.899,50 per una I.P. del 2% e danni al veicolo.
Il Tribunale, accogliendo l’appello dei danneggiati che in primo grado avevano visto rigettare le loro domande, ha ritenuto:
– provato il fatto storico del tamponamento;
– provata l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante.
Liquidati:
– il danno al veicolo ed il tributo I.V.A. anche se la riparazione non è ancora avvenuta;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese delle consulenze tecniche di parte, del perito e del medico, redatte ante iudicium.
App. Napoli 17/3/2016 n. 1125
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 431.895,44 per una I.P. del 30% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore.
Liquidati il danno al ciclomotore, il tributo I.V.A. anche se la riparazione non è ancora avvenuta e il danno da sosta tecnica.
E’ responsabile il conducente che invade la semicarreggiata opposta a seguito di sorpasso del veicolo che lo precede senza disporre di spazio libero a sufficienza.
Concorso colposo del creditore: le infrazioni contestate al conducente del ciclomotore per aver circolato senza aver compiuto 14 anni, trasportando altro passeggero, senza assicurazione obbligatoria della R.C. e senza casco, ove non ricollegabili eziologicamente al sinistro, sono irrilevanti ai fini della responsabilità dell’evento dannoso.