App. Napoli 27/2/2020 n. 929
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 311.180,84 per una I.P. del 33%.
La Corte di Appello adita in sede di rinvio:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene ammissibile la domanda frazionata in virtù del giudicato interno formatosi sulla relativa statuizione del giudice di primo grado, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene rilevabile di ufficio il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti (proprietario ed impresa di assicurazione del veicolo danneggiante) in ordine all’an debeatur dopo la sentenza emessa in secondo grado ed impugnata con il ricorso per cassazione, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene fondata la domanda del danneggiato in ordine all’an debeatur per l’esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo danneggiante con conseguente obbligo risarcitorio a carico suo e della sua impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria (che in grado di appello avevano visto limitare la loro condanna al 30% del danni subiti, pari alla corresponsabilità accertata in tale sede a carico del conducente del medesimo veicolo);
– liquida al danneggiato i danni tutti subiti.
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Cass. 13/7/2018 n. 2121
Sinistro stradale e diritto processuale: risarcimento del danno di € 255.433,00 per una I.P. del 33%.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato e:
– dichiara l’ammissibilità della domanda frazionata per la formazione del giudicato interno sul punto atteso che il giudice di primo grado pur ritenendo che il frazionamento giudiziale è contrario alla regola della correttezza e buona fede e si risolve in un abuso del diritto ha ritenuto, alla luce del generale principio del giusto processo, di non poter applicare detto principio al caso esaminato in quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione soltanto dopo l’instaurazione del giudizio esaminato;
– ritiene ammissibile l’eccezione di giudicato esterno per la prima volta in sede di legittimità a condizione che il giudicato si sia formato dopo la sentenza di merito impugnata con il ricorso per cassazione;
– dichiara l’esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo investitore con conseguente obbligo risarcitorio a carico suo e della sua impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria (che in grado di appello avevano visto limitare la loro condanna al 30% del danni subiti, pari alla corresponsabilità accertata in tale sede a carico del conducente del medesimo veicolo) per la formazione del giudicato esterno formatosi dopo la sentenza emessa in secondo grado ed impugnata con il ricorso per cassazione.