App. Napoli 27/2/2020 n. 929
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 311.180,84 per una I.P. del 33%.
La Corte di Appello adita in sede di rinvio:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene ammissibile la domanda frazionata in virtù del giudicato interno formatosi sulla relativa statuizione del giudice di primo grado, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene rilevabile di ufficio il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti (proprietario ed impresa di assicurazione del veicolo danneggiante) in ordine all’an debeatur dopo la sentenza emessa in secondo grado ed impugnata con il ricorso per cassazione, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene fondata la domanda del danneggiato in ordine all’an debeatur per l’esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo danneggiante con conseguente obbligo risarcitorio a carico suo e della sua impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria (che in grado di appello avevano visto limitare la loro condanna al 30% del danni subiti, pari alla corresponsabilità accertata in tale sede a carico del conducente del medesimo veicolo);
– liquida al danneggiato i danni tutti subiti.
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Trib. Napoli 31/10/2018
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 336.590,46, di cui € 235.079,05 al figlio ed € 101.511,41 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 64.
Il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (omicidio colposo) e, pertanto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Cass. 13/7/2018 n. 2121
Sinistro stradale e diritto processuale: risarcimento del danno di € 255.433,00 per una I.P. del 33%.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato e:
– dichiara l’ammissibilità della domanda frazionata per la formazione del giudicato interno sul punto atteso che il giudice di primo grado pur ritenendo che il frazionamento giudiziale è contrario alla regola della correttezza e buona fede e si risolve in un abuso del diritto ha ritenuto, alla luce del generale principio del giusto processo, di non poter applicare detto principio al caso esaminato in quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione soltanto dopo l’instaurazione del giudizio esaminato;
– ritiene ammissibile l’eccezione di giudicato esterno per la prima volta in sede di legittimità a condizione che il giudicato si sia formato dopo la sentenza di merito impugnata con il ricorso per cassazione;
– dichiara l’esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo investitore con conseguente obbligo risarcitorio a carico suo e della sua impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria (che in grado di appello avevano visto limitare la loro condanna al 30% del danni subiti, pari alla corresponsabilità accertata in tale sede a carico del conducente del medesimo veicolo) per la formazione del giudicato esterno formatosi dopo la sentenza emessa in secondo grado ed impugnata con il ricorso per cassazione.
Trib. Torre Annunziata 17/4/2018 n. 1010
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 739.577,42, di cui € 410.812,11 alla madre, € 242.712,64 ai due nonni materni ed € 86.052,67 al nonno paterno della vittima con personalizzazione del risarcimento, importo poi ridotto per il concorso colposo della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale psichico per la perdita del congiunto;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Trib. Napoli 18/4/2017 n. 4490
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 990.292,00, di cui € 264.333,33 al marito ed € 671.958,66 ai tre figli della vittima di anni settanta con personalizzazione del risarcimento.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno emergente.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Trib. Napoli 22/3/2016 n. 3700
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 21.137,42 per una I.P. del 5%.
Liquidata la parcella stragiudiziale del difensore.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Trib. Napoli 17/3/2016 n. 3497
Danni al trasportato e riassunzione del giudizio davanti al giudice di secondo grado a seguito dell’accoglimento del regolamento di competenza: risarcimento del danno di € 2.400,60 per una I.P. dell’1,5% ed € 8.534,16 per le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Il Tribunale ha affermato che:
– il giudicato esterno ha efficacia vincolante in ordine alle questioni che costituiscono il presupposto logico necessario di quelle già decise, come la legittimazione delle parti;
– il trasportato ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti a prescindere da chi sia responsabile dell’incidente.
Trib. Napoli 5/2/2016 n. 1516
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 13.587,16 per una I.P. del 2% e per danni al veicolo.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Il Tribunale:
– accogliendo il motivo di appello del danneggiato ha dichiarato la competenza per territorio del giudice in precedenza adito per essere stata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’impresa di assicurazione incompleta;
– ha affermato che la tardiva costituzione degli appellati comporta il rigetto dei loro appelli incidentali e l’inammissibilità delle loro eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio;
– ha affermato che i limiti soggettivi del giudicato esterno non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma devono essere introdotti in causa con un’eccezione in senso stretto della parte al fine di invocare l’inopponibilità del giudicato.