App. Napoli 28/3/2018 n. 1455
Giochi e giostre: risarcimento del danno di € 15.025,07 per una I.P. del 4% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello accoglie l’appello dei danneggiati e:
– qualifica come contrattuale la responsabilità della società che gestisce il Parco Giochi per le lesioni subite dalla minore nell’utilizzo della giostra denominata “pesce gonfiabile”;
– dichiara l’inadempimento contrattuale della società;
– ritiene inapplicabili le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di cui all’art. 139 cod. ass. anche se trattasi di lesioni di lieve entità (IP 4%);
– liquida il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle paranormative del Tribunale di Milano.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Contratto, Giochi e giostre, Inadempimento contrattuale, Micropermanenti, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni
Trib. Napoli 5/2/2015 n. 1802
Giochi e giostre: risarcimento del danno di € 16.951,44 per una I.P. del 5% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile la società che gestisce il Parco Acquatico per le lesioni subite dall’utente nell’utilizzo dell’acquascivolo.
Cass. 26/2/2009 n. 4745
Codice del consumo, giochi e giostre, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– le norme del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), previste per alcune categorie di contratti, si applicano anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice;
– il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente, mediante il pagamento del biglietto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “le specifiche previsioni relative ad alcune categorie di contratti contenute nel codice di consumo rispondono all’esigenza di apprestare una più forte tutela al consumatore in situazioni di particolare debolezza in cui egli si trova nel concludere dati contratti, ma certamente non limitano l’applicabilità della normativa di tutela del consumatore alle sole categorie di contratti previste dal codice del consumo. La disposizione di tutela del consumatore dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo si applica infatti al contratto tra consumatore e professionista e ad ogni contratto, nessuno escluso, che abbia ad oggetto, per quanto interessa qui, un servizio offerto dal professionista, di cui il consumatore è ammesso a fruire su base contrattuale” (Cass. 26/2/2009 n. 4745).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altro giudice di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106.
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