Trib. Napoli 24/10/2019 n. 9408
Trasfusione di sangue infetto e morte del paziente: risarcimento del danno di € 754.183,31, di cui € 619.655,74 ai genitori ed € 134.527,57 ai germani della vittima.
Il Tribunale accoglie le tesi dei congiunti della vittima, rigetta quelle del Ministero della Salute e:
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal Ministero della Salute in quanto inammissibile per genericità ed infondata;
– ritiene provato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui la vittima è stata sottoposta e l’epatite cronica HCV correlata contratta che lo ha portato ad un precoce decesso;
– ritiene che il Ministero della Salute:
► è tenuto ad esercitare un’attività di direzione, autorizzazione e sorveglianza in ordine alla circolazione del sangue e degli emoderivati dalla data di conoscenza del metodo per rilevare il contagio virale e, cioè, dal 1970;
► è responsabile del danno conseguente alla trasfusione di sangue ed emoderivati effettuata nel 1988, quale l’epatite cronica HCV correlata subita dal trasfuso, anche se il relativo virus è stato scoperto soltanto successivamente nel 1989.
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Emotrasfusione: risarcimento di € 673.194,00 per un danno biologico differenziale del 30% con perdita di chance di guarigione
Trib. Roma 2/5/2019 n. 9134: responsabilità dell’ASL per trasfusione di sangue infetto.
Il Tribunale accoglie le tesi della paziente trasfusa e ritiene che:
– l’ASL è tenuta a documentare la regolare provenienza del sangue adoperato per le trasfusioni di sangue;
– l’assenza della relativa documentazione costituisce argomento di prova a supporto delle tesi della paziente per il mancato assolvimento da parte del Presidio ospedaliero della diligenza indispensabile a prevenire il rischio del propagarsi di infezioni da trasfusione;
– è irrilevante la mancata attribuzione da parte del CTU di qualsivoglia responsabilità a carico del personale del Presidio ospedaliero in quanto tale parere non manda esente la struttura dal non aver saputo dimostrare la provenienza delle sacche, la loro verifica e la loro sterilità;
– l’ASL, pertanto, è responsabile:
a. del danno iatrogeno cagionato alla paziente (epatite cronica HCV correlata) a seguito della trasfusione di sangue ed emoderivati;
b. dell’impossibilità per la paziente – affetta da leucemia mieloide – di accedere al trapianto di midollo che avrebbe assicurato migliori prospettive di guarigione;
c. della conseguente perdita di chance di una più risoluta guarigione per la patologia da cui era affetta.
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Trib. Napoli 26/1/2017 n. 1088
Trasfusione di sangue infetto: risarcimento del danno di € 296.575,51 per una I.P. iatrogena del 25% con personalizzazione del risarcimento.
Il Ministero della Salute
– è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati;
– è responsabile per omessa vigilanza del danno conseguente alla trasfusione di sangue ed emoderivati effettuata nel 1987, quale l’epatite cronica HCV correlata subita dal trasfuso anche se il relativo virus è stato scoperto soltanto successivamente nel 1989.
Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4310
Responsabilità della struttura ospedaliera per trasmissione del virus dell’epatite C: risarcimento del danno di € 686.776,63, di cui € 584.971,79 al macroleso per una I.P. iatrogena del 50% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale al minore, € 68.265,24 ai genitori ed € 33.539,60 al germano.
Paziente affetto da colica addominale sottoposto ad intervento chirurgico di appendicite acuta gangrenosa.
E’ responsabile la struttura ospedaliera ove sono stati eseguiti l’intervento chirurgico e le terapie post-chirurgiche (manipolazioni post-operatorie della ferita a scopo di medicazione, rimozione del drenaggio e dei punti di sutura) per il contagio dell’HCV manifestatosi nel periodo di incubazione (c.detto periodo finestra) oscillante tra 15 e 60 giorni dopo il trattamento sanitario.