Chiamata in causa del terzo responsabile: la domanda attorea, in mancanza di apposita istanza dell’attore, si estende automaticamente al terzo?
15/7/2021: Articolo dell’avv. Michele Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/giurisprudenza-commentata/chiamata-causa-del-terzo-responsabile-la-domanda-attorea-mancanza
- Pubblicato il Articoli, Diritto processuale, News Legali
Cass. 19/2/2021 n. 4533
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie gli ultimi quattro motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la non necessarietà ed indispensabilità di tale documentazione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la genericità della richiesta priva dell’indicazione espressa degli atti mancanti e rilevanti per la decisione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti in quanto la stessa ammissibilità della documentazione nella fase di opposizione rende evidente che la mancata integrazione della stessa nella fase monitoria non è motivo sufficiente ad integrare un’ipotesi di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, Legge Pinto, News Legali
App. Napoli 29/12/2020 n. 3618
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.300,00 per un processo svoltosi in tre gradi e cinque fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 23 anni;
– ha oltrepassato di 14 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione del danneggiato;
– rileva che il giudizio di revocazione ordinaria e, cioè, quello proposto nel termine per l’impugnazione, va qualificato come prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza di rinvio (o appello) oggetto di revocazione;
– liquida al danneggiato il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, denegato dal primo giudice.
- Pubblicato il Diritto processuale, Legge Pinto, News Legali, Opposizione, Revocazione
App. Napoli 14/12/2020 n. 3417
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 12.500,00 per un processo svoltosi in tre gradi e cinque fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 23 anni;
– ha oltrepassato di 14 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione della danneggiata;
– rileva che il giudizio di revocazione ordinaria e, cioè, quello proposto nel termine per l’impugnazione, va qualificato come prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza di rinvio (o appello) oggetto di revocazione;
– ridetermina in 14 anni il termine di durata irragionevole del processo;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta quasi del 900% l’importo liquidato alla danneggiata dal primo giudice.
- Pubblicato il Diritto processuale, Legge Pinto, News Legali, Opposizione, Revocazione
App. Napoli 27/2/2020 n. 929
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 311.180,84 per una I.P. del 33%.
La Corte di Appello adita in sede di rinvio:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene ammissibile la domanda frazionata in virtù del giudicato interno formatosi sulla relativa statuizione del giudice di primo grado, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene rilevabile di ufficio il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti (proprietario ed impresa di assicurazione del veicolo danneggiante) in ordine all’an debeatur dopo la sentenza emessa in secondo grado ed impugnata con il ricorso per cassazione, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione con cui ha disposto il rinvio;
– ritiene fondata la domanda del danneggiato in ordine all’an debeatur per l’esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo danneggiante con conseguente obbligo risarcitorio a carico suo e della sua impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria (che in grado di appello avevano visto limitare la loro condanna al 30% del danni subiti, pari alla corresponsabilità accertata in tale sede a carico del conducente del medesimo veicolo);
– liquida al danneggiato i danni tutti subiti.
Cass. 16/10/2019 n. 26110
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie i tre motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma che:
– la Corte di Appello, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, deve liquidare al danneggiato vittorioso non solo le spese ed i compensi del procedimento di opposizione ma anche quelli del procedimento monitorio per l’equa riparazione;
– i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, vanno liquidati mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, Legge Pinto, News Legali
Cass. 26/8/2019 n. 21706
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del ricorrente ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– l’opponente a decreto ingiuntivo se intende chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
– l’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale e il giudice può rifiutarla anche per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo;
– il terzo, nel caso in cui non sia stata autorizzata la sua chiamata in causa e prima di essere citato o intervenuto nel giudizio, non diventa litisconsorte necessario del giudizio solo per la richiesta dell’opponente a decreto ingiuntivo;
– il giudice di appello, pertanto, nel caso in cui non sia stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, non può rimettere la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, News Legali, Opposizione a decreto ingiuntivo
Cass. 24/7/2019 n. 20079
Responsabilità medica e sanitaria e competenza per territorio: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato e:
– afferma che l’eccezione di incompetenza per territorio, in presenza dell’astratta applicabilità alla controversia di più fori concorrenti – come, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – deve necessariamente estrinsecarsi nell’indicazione di tutti i giudici eventualmente diversi che secondo tali criteri sarebbero competenti;
– dichiara la competenza per territorio del Tribunale in precedenza adito, quale giudice di primo grado, in quanto l’eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata dalla struttura sanitaria in maniera incompleta.
Cass. 28/6/2019 n. 17445
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso dei danneggiati ed afferma i seguenti principi di diritto (i primi cinque assolutamente innovativi):
– in caso di morte del responsabile civile il danneggiato che agisce in giudizio è gravato dal solo onere di notificare l’atto – vuoi di citazione, vuoi di riassunzione – al chiamato all’eredità e non è, invece, tenuto ad accertare e provare che quest’ultimo abbia in concreto acquisito la qualità di erede;
– la notifica dell’atto al chiamato all’eredità è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica se quest’ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;
– sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’evento interruttivo di instaurare ovvero proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredità di questi ultimi;
– sarebbe contrario ai principi del giusto processo – oltre che ad evidenti ragioni di economia processuale – ritenere che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) affinché l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta ovvero rinuncia all’eredità (actio interrogatoria);
– il chiamato all’eredità, in ogni caso, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell’atto di citazione o di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la sua vocatio in ius;
– sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato;
– l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, di talché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, News Legali, Successione a titolo universale
Cass. 24/4/2019 n. 11197
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato ed afferma che:
– l’accoglimento dell’impugnazione sulla questione di rito della competenza comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie formulate, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte integralmente nell’atto di appello;
– la necessità di riproporre specificamente nell’atto di appello i mezzi di prova non accolti dal giudice di primo grado non trova applicazione nel caso in cui il giudizio di primo grado non ha avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza;
– la specificità dei motivi d’appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest’ultima, dall’appellante non è esigibile altro onere che riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.
- Pubblicato il Cassazione, Competenza per territorio, Diritto processuale, News Legali