Trib. Nola 9/5/2021 n. 896
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato nei confronti del chirurgo ortopedico;
– accoglie le tesi del chirurgo ortopedico;
– ritiene che:
► la produzione di lesioni vascolari durante un intervento assai cruento quale quello di protesizzazione totale di anca non rappresenta un evento infrequente ed inaspettato;
► alcune di queste, se interessano vasi di piccole dimensioni, possono passare misconosciute, nonostante un’adeguata emostasi al campo operatorio, rendendosi manifeste solo successivamente;
► ciò avvenne nel caso in esame sicché si realizzò ed alimentò un esteso ematoma pericapsulare, apprezzato a distanza di 3 giorni dall’intervento;
► alcun addebito può essere rivolto all’operatore nella produzione dell’esteso ematoma pericapsulare in quanto essa va annoverata nelle complicanze prevedibili, ma non prevenibili;
– ritiene, pertanto:
► da un lato che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto l’esecuzione dell’intervento è stata corretta;
► dall’altro lato che la produzione dell’ematoma, in ragione della sua estensione e del correlato rilievo di anemia con significativo decremento dei valori di emoglobina, avrebbe dovuto richiedere maggior attenzione da parte dei Sanitari della Casa di Cura che ebbero in cura il paziente nella fase postoperatoria.
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Cass. 23/2/2021 n. 4786
Difesa del medico, assicurazione e spese di lite di resistenza: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del medico assicurato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– la persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
– tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita.
Trib. Napoli 3/2/2021 n. 1044
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di addominoplastica e liposuzione.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato;
– accoglie le tesi del chirurgo plastico;
– ritiene che:
► l’indicazione all’intervento chirurgico di correzione della ptosi cutanea addominale con addominoplastica era congrua e corretta avuto riguardo alla problematica del paziente;
► l’indicazione chirurgica di correzione della ginecomastia falsa con liposuzione era del pari corretta;
► l’esecuzione è stata corretta per entrambi gli interventi;
– ritiene ancora, in merito alle complicanze, che:
► il rischio di ematoma è sempre presente durante una addominoplastica anche con una corretta emostasi e con un bendaggio elastocompressivo;
► tale complicanza può sopraggiungere anche a distanza di giorni;
► il trattamento proposto di aspirazione ambulatoriale è stato corretto;
► la migrazione della cicatrice è circostanza prevedibile ma non diversamente prevenibile se non con le procedure già messe in atto dall’operatore;
► la qualità finale della cicatrice è principalmente legata alla predisposizione genetica dell’ospite;
► l’asimmetria delle mammelle era presente già in partenza e all’intervento è conseguito un miglioramento netto;
– ritiene, pertanto, che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto non sono state ravvisate condotte imputabili cui ricondurre, in termini eziologicamente rilevanti, gli inestetismi tuttora lamentati dal paziente.
App. Salerno 11/3/2020 n. 306
Difesa del medico ed in particolare dei Consulenti del P.M.
La Corte di Appello:
– rigetta le tesi e l’appello principale del presunto danneggiato (medico che era stato in precedenza imputato in sede penale per omicidio colposo in danno di una paziente);
– accoglie le tesi dei Consulenti del P.M. ed il loro appello incidentale;
– ritiene prescritto il diritto del presunto danneggiato, per l’invano decorso del termine quinquennale decorrente dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile, riconoscibile ed azionabile sul piano risarcitorio;
– ritiene corretto l’operato dei Consulenti del P.M. in quanto il Tribunale penale non ha sconfessato il loro operato e le loro tesi ma ha preso atto che non era stata acquisita in sede dibattimentale la certezza che una esecuzione più tempestiva dell’intervento da parte dell’imputato avrebbe potuto scongiurare l’insorgenza delle complicanze di natura respiratoria, da sole sufficienti a determinare la morte della paziente;
– condanna il presunto danneggiato al pagamento della totalità delle spese di lite del giudizio di primo grado (in quella sede compensate per la metà) e secondo grado.
Trib. Napoli 17/9/2019 n. 8128
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi PIP (Poly Implant Prothèse) con successivo sfiancamento delle protesi e comparsa di linfonodi che, campionati, hanno mostrato una linfopatia da silicone.
Non sono responsabili:
– né il chirurgo plastico per l’intervento chirurgico di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi PIP (Poly Implant Prothèse) di cui, successivamente, ne è stata rilevata la pericolosità per l’utilizzo di silicone non a norma e ne è stata vietata la commercializzazione e l’utilizzazione;
– né il Ministero della Salute per violazione dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza sulla commercializzazione delle protesi PIP (Poly Implant Prothèse) in quanto non era tenuto a verificare il materiale utilizzato per le protesi atteso che recavano la marcatura CE.
App. Napoli 24/10/2017 n. 4322
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva con successiva complicanza post operatoria di necrosi del capezzolo.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello della paziente;
– conferma che il chirurgo plastico non è responsabile dell’intervento di mastoplastica riduttiva correttamente eseguito anche se è sopraggiunta la successiva complicanza post operatoria di necrosi del capezzolo.
App. Napoli 12/10/2017 n. 4118
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di lifting alle cosce.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della paziente e conferma che il chirurgo plastico non è responsabile dell’intervento correttamente eseguito;
– accoglie l’appello incidentale del medico e condanna la paziente al pagamento in suo favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Trib. Napoli 9/11/2015 n. 14068
Difesa del medico: paziente sottoposta ad interventi chirurgici correttivi di rinoplastica, mentoplastica e cheiloplastica: non è responsabile il chirurgo plastico degli interventi correttamente eseguiti.