Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Trib. Torre Annunziata 20/1/2018 n. 161
Responsabilità del cardiologo e morte del paziente: risarcimento del danno di € 293.110,08 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente coronaropatico ed affetto da dispnea legata principalmente all’insufficienza cardiaca e da importanti pluripatologie secondarie alla malattia diabetica.
E’ responsabile il cardiologo che:
– non esegue al paziente una coronografia;
– non invia il paziente inviato in UTIC;
– dimette precocemente il paziente nonostante la persistenza di sintomatologia cardiaca.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per due giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza alla vittima;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto.
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Trib. Napoli 10/7/2017 n. 7968
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 839.713,00 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da rottura di un aneurisma dell’aorta addominale.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente un esame obiettivo errato ed incompleto;
– non rileva un reperto addominale quanto meno sospetto per aneurisma addominale;
– non programma e non effettua tempestivamente un adeguato approfondimento diagnostico con idonee metodiche strumentali;
– non esegue un corretto iter clinico-diagnostico che avrebbe condotto, nei termini del “più probabile che non”, a porre la corretta diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale in fase di pre-rottura;
– dimette il paziente.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per tre giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto;
– il danno emergente.
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Trib. Napoli 6/2/2017 n. 1498
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 710.000,00, di cui € 270.000,00 alla moglie ed € 440.000,00 ai due figli della vittima.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da precordialgia acuta.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– dimette il paziente dopo sole due ore anziché trattenerlo in osservazione alla luce sia del quadro patologico generale che emergeva dall’anamnesi, sia delle risultanze dell’ECG effettuato suggestivo per cardiopatia ischemica cronica;
– non lo sottopone a nuove indagini.
Sussiste nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la morte del paziente poiché trattenendo lo stesso in Pronto Soccorso si sarebbe notevolmente accorciato il tempo intercorso tra il successivo infarto acuto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST e l’effettuazione dell’angioplastica, rendendo la sopravvivenza più probabile rispetto all’evento morte.
App. Napoli 7/12/2016 n. 4333
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.
La natura della responsabilità del medico non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale.
Paziente affetto da unghia incarnita.
La Corte di Appello, accogliendo l’appello dei danneggiati, ritiene responsabile il chirurgo che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di onicectomia in quanto tutte le ipotesi ritenute maggiormente plausibili quali cause della necrosi e della successiva amputazione totale dell’alluce, rientrano nell’area di governo dell’operatore.
Trib. Napoli 27/9/2016 n. 10440
Responsabilità del chirurgo ortopedico per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 161.825,98 per una I.P. iatrogena del 15%.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da frattura scomposta del pilone tibiale e del perone.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per le infezioni plurime (Staphylococcus Hominis, Staphylococcus Sciuri e Osteomielite) contratte dal paziente nel corso dell’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti per aver:
– omesso di sterilizzare le apparecchiature chirurgiche;
– inadeguatamente decontaminato, disinfettato e sterilizzato il materiale utilizzato durante i trattamenti medico-chirurgici;
– omesso di somministrare e prescrivere adeguata terapia antibiotica pre e post operatoria;
– tardivamente formulato la corretta diagnosi;
– tardivamente trattato le infezioni;
– redatto in maniera incompleta la cartella clinica.
Trib. Napoli 21/3/2016 n. 3687
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 14.169,28 per una I.P. iatrogena del 6% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da osteoma osteoide.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per aver realizzato l’intervento di resezione osteoma sulla parte superficiale laterale del collo femorale laddove, invece, l’osteoma osteoide era localizzato sulla superficie mediale.
Trib. Napoli 15/2/2016 n. 1942
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 321.821,96, di cui € 215.596,88 al macroleso per una I.P. iatrogena del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore, € 82.723,08 ai genitori ed € 23.502,00 al germano.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale
E’ responsabile la struttura ospedaliera per le infezioni plurime contratte (Staphilococcus Haemoliticus, Staphilococcus Epidermidis, Serratia Marcescens, Sternotrophomonas Maltophilia e Candida Albicans) contratte dal nascituro dopo la nascita e nel corso del ricovero.
Trib. Napoli 14/1/2016 n. 455
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 54.361,41 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da ferita lacero-contusa palmo mano destra con lesione tendinea del flessore profondo del 2° dito e presenza di corpi estranei (frammenti di vetro) nella ferita.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso in quanto:
– in presenza di una lesione da vetro non ha rispetto il protocollo diagnostico;
– non ha indagato sulla presenza di corpi estranei facendo una attenta toilette della breccia;
– non ha eseguito indagini semeiologiche-strumentali (ecografia, Rx e via dicendo) finalizzate alla ricerca di eventuali corpi estranei in vetro;
– non ha, pertanto, rimosso i corpi estranei pur presenti lasciandoli in situ provocando sepsi cronica, degenerazione settica locale, sofferenza tendinea e retrazione cicatriziale tendinea.
Già in precedenza il Tribunale di Napoli ha dichiarato la responsabilità del medico di Pronto Soccorso in casi analoghi – mancata rilevazione e rimozione di corpi estranei (frammenti di vetro) nella ferita – vinti dallo Studio Legale Liguori:
– Trib. Napoli 17/12/13 n. 14417;
– Trib. Napoli 9/7/09 n. 8690.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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