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  • Archivio categoria"Danno terminale"

Categoria: Danno terminale

Risarcimento di € 372.105,84 per la morte del marito.

martedì, 27 Settembre 2022 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Napoli, ordinanza del 27/9/2022: responsabilità del chirurgo per lesione della parete intestinale e successivo decesso.

Paziente affetto da adenocarcinoma del retto prossimale, sottoposto ad intervento chirurgico videolaparoscopico di resezione del giunto retto-sigma ed asportazione del tumore, complicato da perforazione iatrogena della parete intestinale del colon con conseguente peritonite stercoracea (diagnosticata e trattata tardivamente) e successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della moglie del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal paziente durante il periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis alla moglie superstite.

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Risarcimento di € 841.720,65 per la morte del congiunto.

venerdì, 08 Luglio 2022 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Velletri 8/7/2022 n. 1433: responsabilità del chirurgo per tardiva diagnosi ed infezione nosocomiale mortale.

Paziente affetto da ittero colestatico, ricoverato d’urgenza ma non sottoposto ai doverosi e tempestivi accertamenti strumentali, con conseguente tardivo ed errato intervento di CPRE complicato da perforazione duodenale ed infezione nosocomiale da contaminazione del campo operatorio che lo portavano al successivo decesso.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie e dei due figli danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore dei danneggiati del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► agli eredi del de cuius il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale patito dal paziente per il breve periodo di sopravvivenza in ospedale e trasmesso iure hereditatis ai familiari superstiti.

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Risarcimento di € 114.500,00 per una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.

martedì, 09 Novembre 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Napoli 9/11/2021 n. 13466: responsabilità per omessa diagnosi tumorale e decesso del paziente.

Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica nel corso del quale l’èquipe non si avvedeva di un adenocarcinoma al pancreas; la patologia tumorale veniva poi diagnosticata con 7 mesi di ritardo ed il paziente decedeva dopo ulteriori 7 mesi di dolorosa sopravvivenza.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per l’omessa diagnosi della patologia tumorale;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto tanto dalla vittima in vita quanto dalla moglie superstite;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida all’erede (moglie) del de cuius:
► il danno da perdita di chance, patito iure proprio, per la perdita delle concrete possibilità di godere del rapporto parentale;
► il danno da perdita di chance, trasmessole iure hereditatis dal marito, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di tempestiva diagnosi.

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Risarcimento di € 261.089,73 per la perdita del padre.

domenica, 01 Agosto 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Napoli 1/8/2021 n. 10008. Responsabilità del chirurgo e decesso del paziente: risarcimento del danno di € 261.089,73 per la perdita del padre.

Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale a destra (per occlusione aortica iuxtarenale), durante il quale subìva la perforazione iatrogena del sigma con conseguente peritonite stercoracea. Il paziente veniva poi sottoposto ad un tardivo intervento chirurgico riparatore di relaparotomia xifo-pubica con resezione sec. Hartmann e confezionamento di colostomia sul discendente; rivelatisi inutili i tardivi tentativi di salvarlo dalla grave infezione provocata dai medici, il paziente decedeva per grave setticemia da contagio ematico di Enterococcus Faecium e per pneumopatia da Acinobacter Baumannii dopo un’intensa sofferenza.

È responsabile il personale sanitario per:
– la perforazione iatrogena del retto, dovuta ad imperizia;
– la successiva carenza assistenziale, dovuta a negligenza.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dal figlio della vittima;
– riconosce il danno morale da lucida agonia del de cuius per il protrarsi delle sofferenze nelle 48h precedenti alla perdita di coscienza.

Liquidati all’erede (figlio) del de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, per 48 ore di sofferenza terminale del paziente.

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Trib. Benevento 5/7/2021 n. 1800

lunedì, 05 Luglio 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Risarcimento del danno di € 195.156,25 per una perdita di chance di maggior sopravvivenza del 30%.

Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.

È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.

Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.

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Risarcimento di € 560.000 per lesioni subite dal nascituro e suo successivo decesso.

mercoledì, 18 Settembre 2019 da Studio Legale Liguori & Liguori

Transazione del 18/9/2019: responsabilità del chirurgo e del ginecologo.

Errata gestione del parto con grave depressione cardiorespiratoria per asfissia perinatale. Il neonato ha riportato un grave danno cerebrale alla nascita, in gran parte imputabile ai medici e, dopo un breve periodo di sopravvivenza, è deceduto.

L’impresa di assicurazione della struttura sanitaria accoglie le richieste della paziente danneggiata e del coniuge, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida ai genitori superstiti, in via stragiudiziale, a titolo di risarcimento dei danni subiti:
– il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– il danno biologico terminale patito dal neonato per il breve periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis ai genitori.

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