Risarcimento di € 127.546,98 per la morte del fratello, poi ridotto ad € 104.067,59 per il concorso colposo della vittima (pari al 20%).
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 7/6/2023 n. 5876: incidente mortale.
Collisione avvenuta tra un motociclista ed un autoveicolo che invadeva l’opposta corsia improvvisamente ed incautamente, senza segnalare la manovra e senza prima sincerarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, nonché senza rispettare il diritto di precedenza.
Il conducente della moto, deceduto dopo 16 giorni di coma, ha concorso all’evento con il suo comportamento di guida, percorrendo il tratto di via luogo del sinistro ad una velocità di 73 Km/h, di non poco superiore al limite consentito di 30 Km/h, in violazione quindi degli artt. 141 e 142 CdS.
Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento di guida della vittima, ancorché a fronte di quello ben più grave del conducente dell’autoveicolo, abbia concorso nel determinismo del sinistro nella misura del 20%.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della sorella superstite, danneggiata dalla morte del germano;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida alla sorella del defunto:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2022;
► il danno non patrimoniale iure hereditatis per le lesioni subite dalla vittima nel breve periodo di sopravvivenza;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute.
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Risarcimento di € 614.590,01 per la nascita “indesiderata” del feto affetto da malformazioni e suo successivo decesso.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Torre Annunziata 5/12/2022 n. 2722: responsabilità per errata interruzione di gravidanza, omessa diagnosi di malformazioni fetali e suo successivo decesso dopo 6 mesi di sopravvivenza.
La paziente, avvedutasi di essere incinta a seguito di una relazione adulterina, giunge volontariamente in ospedale al fine di sottoporsi ad aborto tramite intervento di interruzione della gravidanza. L’isterosuzione con raschiamento non sortisce gli effetti voluti per maltalento ed imperizia dei medici, i quali non si avvedono dell’errore commesso e, con diagnosi tardiva, costringono la gestante a proseguire una gravidanza espressamente non voluta.
Solo al momento della nascita vengono riscontrate delle gravissime malformazioni al feto (agenesia del corpo calloso), a causa delle quali la gestante è costretta ad iniziare un travagliato percorso di cure per tentare di salvare la piccola neonata la quale, tuttavia, muore dopo circa 6 mesi.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della gestante-madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della madre del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida alla stessa:
► il danno da lesione dell’autodeterminazione, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio per la successiva morte della neonata, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
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Risarcimento di € 372.105,84 per la morte del marito.
Trib. Napoli, ordinanza del 27/9/2022: responsabilità del chirurgo per lesione della parete intestinale e successivo decesso.
Paziente affetto da adenocarcinoma del retto prossimale, sottoposto ad intervento chirurgico videolaparoscopico di resezione del giunto retto-sigma ed asportazione del tumore, complicato da perforazione iatrogena della parete intestinale del colon con conseguente peritonite stercoracea (diagnosticata e trattata tardivamente) e successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della moglie del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale patiti dal paziente durante il periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis alla moglie superstite.
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Risarcimento di € 841.720,65 per la morte del congiunto.
Trib. Velletri 8/7/2022 n. 1433: responsabilità del chirurgo per tardiva diagnosi ed infezione nosocomiale mortale.
Paziente affetto da ittero colestatico, ricoverato d’urgenza ma non sottoposto ai doverosi e tempestivi accertamenti strumentali, con conseguente tardivo ed errato intervento di CPRE complicato da perforazione duodenale ed infezione nosocomiale da contaminazione del campo operatorio che lo portavano al successivo decesso.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie e dei due figli danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore dei danneggiati del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida:
► agli eredi del de cuius il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno biologico terminale patito dal paziente per il breve periodo di sopravvivenza in ospedale e trasmesso iure hereditatis ai familiari superstiti.
Risarcimento di € 764.050,00 per la morte del congiunto, poi ridotto ad € 384.050 per il concorso colposo del defunto in ordine all’an debeatur.
Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/5/2022 n. 1823: incidente mortale cagionato da veicolo non identificato.
Collisione autostradale avvenuta tra il motociclista (purtroppo deceduto sul colpo) ed un autoveicolo rimasto non identificato
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari superstiti, danneggiati dalla morte del congiunto;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida ai familiari superstiti (genitori, fratello e nipote minorenne del centauro):
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per i danni al motociclo.
Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
Risarcibilità del danno parentale ed applicazione “transitoria” della Tabella di Milano alla luce di Cass. 10579/2021
22/10/2021: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/news/risarcibilit-del-danno-parentale-ed-applicazione-transitoria-della-tabella-di-milano
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Risarcimento di € 560.000 per lesioni subite dal nascituro e suo successivo decesso.
Transazione del 18/9/2019: responsabilità del chirurgo e del ginecologo.
Errata gestione del parto con grave depressione cardiorespiratoria per asfissia perinatale. Il neonato ha riportato un grave danno cerebrale alla nascita, in gran parte imputabile ai medici e, dopo un breve periodo di sopravvivenza, è deceduto.
L’impresa di assicurazione della struttura sanitaria accoglie le richieste della paziente danneggiata e del coniuge, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida ai genitori superstiti, in via stragiudiziale, a titolo di risarcimento dei danni subiti:
– il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– il danno biologico terminale patito dal neonato per il breve periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis ai genitori.