Risarcimento di € 1.159.550,40 – morte per errore medico – mancata prevenzione della recidiva di ischemia
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 22/11/2023 n. 8047: responsabilità per omessa prevenzione della recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e decesso del paziente.
Il paziente subiva un attacco ischemico transitorio (TIA) che lo aveva portato a manifestare cefalea, stato confusionale e blocco della parola; lo stesso giorno, pertanto, il paziente si ricoverava presso la struttura sanitaria con diagnosi di accettazione di “cefalea nucale, profusa sudorazione”.
Il paziente, nel corso del ricovero, lamentava altresì disturbi neurologici (afasia) e disfagia, per i quali veniva sottoposto ad esame TAC cranio che non evidenziava alterazioni.
Il paziente, soltanto nel tardo pomeriggio, veniva sottoposto ad ecocardiogramma transtoracico e transesofageo che evidenziava un versamento pericardico per il quale si rendeva necessario un immediato intervento chirurgico di pericardiocentesi.
Tuttavia, successivamente, altri medici in servizio presso l’ospedale ritenevano che l’intervento chirurgico di pericardiocentesi non fosse né necessario né utile, limitandosi dunque a somministrare al paziente un trattamento farmacologico.
Nel corso dell’intera notte le condizioni cliniche del paziente peggioravano sempre più.
Veniva, pertanto, allertato il personale medico in servizio che, però, si limitava a mantenere sostanzialmente invariata la terapia farmacologica in somministrazione.
Lo sventurato paziente, dopo poche ore, subiva una recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e, successivamente, decedeva per arresto cardio-respiratorio.
Il personale medico in servizio, infatti, nel corso del trattamento sanitario, del tutto erroneamente ed inescusabilmente:
– errava la diagnosi iniziale, focalizzando l’attenzione diagnostico-terapeutica sulla pericardite e trascurando completamente l’attacco ischemico transitorio (TIA) subito dal de cuius poche ore prima del ricovero;
– errava nella somministrazione delle cure farmacologiche, non attuando le doverose terapie preventive al fine di scongiurare una temibile e grave recidiva di attacco ischemico;
– non somministrava al paziente – come invece prescrivevano le linee guida ed i protocolli di riferimento – antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, il che avrebbe consentito di prevenire ed impedire il catastrofico finale evento ischemico cerebrale;
– redigeva la cartella clinica solo a posteriori, non contestualmente ai trattamenti sanitari ed, in ogni caso, in maniera incompleta ed infedele.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei figli del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dai figli superstiti;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 2.075.081,42 – distocia di spalla del neonato – paralisi brachiale dell’arto superiore – danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. NA 14/11/2023 n. 4849: responsabilità del ginecologo per l’errata estrazione del feto.
La partoriente veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria e, dopo essere stata trasferita in sala parto, partoriva un feto del peso di 4.450 g.
Nella cartella clinica, il meccanismo del periodo espulsivo veniva definito come fisiologico e non veniva riportata alcuna anomalia né alcuna particolare pratica eseguita al momento del parto.
Alla nascita la neonata presentava però condizioni scadenti, con colorito pallido e cianosi al volto.
Pertanto, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia al fine di sottoporla a terapia in culla termica.
A seguito del ricovero, i medici formulavano la diagnosi di “macrosoma e paralisi ostetrica”, da cui era derivata, alla neonata, paralisi dell’arto superiore destro.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo presente al parto per non aver correttamente gestito la distocia della spalla presentata dalla neonata ed, inoltre, per non aver applicato gli specifici protocolli che indicano le operazioni e manovre da disporre in tale evenienza.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico, struttura sanitaria e loro imprese di assicurazione);
– Accoglie le tesi dei genitori della piccola danneggiata;
– Raddoppia la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Liquida ai genitori della danneggiata i danni non patrimoniali per le lesioni e menomazioni subite dalla figlia;
– Liquida alla piccola danneggiata:
► il danno alla salute (comprensivo del danno biologico e del danno morale) con massima personalizzazione;
► il danno alla capacità lavorativa;
► il danno patrimoniale futuro per le spese di cura che dovrà sostenere per il resto della vita;
► il danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese di assistenza domiciliare che dovrà sostenere a vita.
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Risarcimento di € 44.306,49 per un danno biologico del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 27/6/2023 n. 3013: responsabilità per infezione ospedaliera.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, causalmente riconducibile alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che lo avevano preso in cura.
L’equipe chirurgica non aveva applicato la corretta profilassi antibiotica pre, intra e post operatoria, mentre la struttura sanitaria non aveva preventivamente proceduto alla corretta sterilizzazione della sala operatoria, disattendendo così le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), aventi ad oggetto la “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale determinava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi della struttura sanitaria appellante;
– Accoglie le tesi del danneggiato (appellante incidentale);
– Aumenta la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
Risarcimento di € 32.619,21 per un danno biologico dell’8% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Benevento 21/6/2023 n. 1399: infortunio causato da un oggetto mal custodito.
La danneggiata ha convenuto in giudizio la proprietaria di una valigia, tipo trolley, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’urto subito all’arto inferiore destro.
Il pesante trolley, di proprietà della convenuta, era sfuggito al controllo di quest’ultima ed era rotolato per le scale della stazione della metropolitana di Porta Venezia in Milano, investendo la danneggiata e colpendola alla caviglia.
Quest’ultima, in seguito all’urto, aveva riportato una frattura all’arto inferiore che l’aveva costretta a sottoporsi a vari interventi chirurgici e successivamente alla fisiokinesiterapia, nonché ad un mutamento delle proprie abitudini di vita e lavorative, atteso che ella svolgeva l’attività di giornalista ed era stata costretta a rinunciare a diversi viaggi-stampa, oltre che a praticare sport.
L’attrice invocava pertanto la tutela risarcitoria ex artt. 2051 e 2043 c.c., imputando la responsabilità dell’evento alla proprietaria e custode della valigia.
Il Tribunale:
– ritiene responsabile dell’evento la proprietaria del trolley;
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della responsabile;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese di cura e di fisioterapia sostenute.
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Risarcimento di € 13.108,24 per un danno biologico differenziale del 2% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 9/6/2023 n. 2649: responsabilità per infezione ospedaliera ed osteomielite.
Raddoppiato, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato al danneggiato in primo grado.
Paziente affetto da frattura trimalleolare trattata chirurgicamente con intervento di riduzione, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale dovuta alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che presero in cura.
L’equipe chirurgica e la struttura sanitaria non avevano eseguito una corretta asepsi del materiale chirurgico ed avevano altresì disatteso le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), relative alla necessaria profilassi antibiotica perioperatoria.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale e la conseguente patologia osteomielitica contratta in ambiente ospedaliero determinavano un ritardo di 70 giorni per la guarigione del paziente nonché maggiori postumi permanenti.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.
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Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso erogato, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale
Risarcimento di € 432.379,69 per un danno biologico del 45%, poi ridotto ad € 260.642,92 per il concorso colposo della danneggiata in ordine all’an debeatur.
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14/10/2022 n. 1213: incidente cagionato da insidia stradale configurante un pericolo occulto.
Caduta dal velocipede causata dalla presenza di una sconnessione stradale non segnalata, non manutenuta e non rimossa dall’Ente custode, occultata e non visibile poichè ricoperta da detriti sabbiosi di colore simile al manto stradale.
La danneggiata, cadendo dalla bicicletta, riporta un trauma poli-fratturativo al volto e al polso con conseguente grave danno all’integrità psico-fisica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa e del Comune;
– attribuisce una corresponsabilità alla danneggiata nella causazione dell’evento pari al 40%;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
Risarcimento di € 113.000 per un danno biologico del 21%.
Transazione del 16/5/2022: responsabilità dell’automobilista.
Tamponamento provocato dall’automobilista per l’invasione della corsia di marcia percorsa dal motoveicolo che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un’estesa frattura composta del trochite dell’omero sinistro nonché la lesione delle vertebre L1 ed L4 con necessità di intervento chirurgico di riduzione.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste del danneggiato, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida alla vittima, in via stragiudiziale, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa.
Risarcimento di € 727.148,46 per una I.P. del 60%.
Transazione del 17/1/2022: responsabilità dell’automobilista.
Investimento frontale provocato dall’automobilista che invade la carreggiata percorsa dal motoveicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste dei danneggiati, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida stragiudizialmente:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa;
– ai danneggiati secondari, familiari conviventi della vittima, il danno morale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato con criterio equitativo.
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