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Categoria: Danno non patrimoniale terminale

Risarcimento di € 1.624.683,09.

mercoledì, 08 Marzo 2023 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09, di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.

Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita;

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App. Napoli 8/1/2021 n. 17

venerdì, 08 Gennaio 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 723.895,35 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.

La Corte di Appello:
– conferma la liquidazione di € 358.684,90 per:
► danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► danno emergente per spese funerarie;
► danno non patrimoniale terminale per tre giorni di sopravvivenza della vittima;
– ridetermina il danno da lucro cessante, passato e futuro, per i perduti contributi da parte del congiunto;
– liquida per tale danno da lucro cessante, passato e futuro, € 365.210,45.

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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532

venerdì, 16 Ottobre 2020 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.

Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.

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Trib. Torre Annunziata 10/9/2018 n. 1943

lunedì, 10 Settembre 2018 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 607.614,78, di cui € 533.430,46 ai tre figli (€ 177.476,82 cadauno) ed € 75.184,32 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 76 (€ 12.530,72 cadauno).

Paziente affetto da dolore alla regione posteriore del torace resistente alla terapia antidolorifica, visitato e dimesso due volte dal Pronto soccorso ospedaliero nel giro di poche ore e successivamente deceduto per infarto del miocardico acuto e conseguente shock cardiogeno.

E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente una sintetica raccolta anamnestica ed un incompleto esame clinico;
– non esegue il rilievo pressorio;
– non rileva la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno;
– pone in atto azioni sbagliate omettendo quelle per lo meno atte a contenere l’evoluzione della patologia ischemica acuta cardiaca;
– dimette il paziente con l’errata diagnosi di contrattura muscolare in regione del dorso.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per dodici ore di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– la parcella del difensore per la mediazione espletata ante iudicium.

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Trib. Torre Annunziata 20/1/2018 n. 161

sabato, 20 Gennaio 2018 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del cardiologo e morte del paziente: risarcimento del danno di € 293.110,08 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.

La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.

Paziente coronaropatico ed affetto da dispnea legata principalmente all’insufficienza cardiaca e da importanti pluripatologie secondarie alla malattia diabetica.

E’ responsabile il cardiologo che:
– non esegue al paziente una coronografia;
– non invia il paziente inviato in UTIC;
– dimette precocemente il paziente nonostante la persistenza di sintomatologia cardiaca.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per due giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza alla vittima;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto.

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Trib. Napoli 10/7/2017 n. 7968

lunedì, 10 Luglio 2017 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 839.713,00 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.

La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.

Paziente affetto da rottura di un aneurisma dell’aorta addominale.

E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente un esame obiettivo errato ed incompleto;
– non rileva un reperto addominale quanto meno sospetto per aneurisma addominale;
– non programma e non effettua tempestivamente un adeguato approfondimento diagnostico con idonee metodiche strumentali;
– non esegue un corretto iter clinico-diagnostico che avrebbe condotto, nei termini del “più probabile che non”, a porre la corretta diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale in fase di pre-rottura;
– dimette il paziente.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per tre giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto;
– il danno emergente.

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App. Napoli 26/6/2017 n. 2924

lunedì, 26 Giugno 2017 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.969.744,66, di cui € 863.526,96 ai genitori ed € 1.106.217,70 ai germani della vittima con personalizzazione del risarcimento, importo poi ridotto del 50% per il concorso colposo della vittima.

La Corte di Appello conferma la liquidazione del danno non patrimoniale terminale, accoglie un motivo di appello dei danneggiati e liquida il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.

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App. Napoli 9/2/2017 n. 589

giovedì, 09 Febbraio 2017 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 539.011,51, di cui € 438.924,35 alla madre ed € 100.087,16 alla germana della vittima.

La Corte di Appello accoglie tutti i motivi di appello incidentale delle danneggiate e liquida:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– il danno emergente.

La Corte di Appello accoglie un solo motivo di appello principale dell’impresa di assicurazione e riduce l’importo liquidato per danno non patrimoniale terminale alla vittima per tre giorni di sopravvivenza in coma ad € 30.000,00.

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Trib. Torre Annunziata 12/9/2016 n. 2274

lunedì, 12 Settembre 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro mortale cagionato da veicolo non identificato: risarcimento del danno di € 1.468.991,17, di cui € 519.159,91 alla moglie ed € 474.915,63 a ciascuno dei due figli della vittima con personalizzazione del risarcimento.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per venti giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto;
– il danno emergente.

E’ responsabile il conducente del veicolo non identificato che procede ad elevata velocità ed investe il pedone fermo accostato al margine della carreggiata.

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Trib. Napoli 25/8/2016 n. 9532

giovedì, 25 Agosto 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 555.133,59, di cui € 342.838,96 alla moglie ed € 212.294,63 al figlio della vittima.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per trenta minuti di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto;
– il danno emergente per le spese funerarie.

E’ responsabile il motociclista che tampona un veicolo fermo in autostrada nella corsia di destra per avaria al motore ed il cui conducente era intento a spingerla in avanti per accostarla il più possibile al guard rail di destra.

Se il responsabile guida senza patente l’impresa di assicurazione deve risarcire il danneggiato.

L’eccezione di guida senza patente è, infatti, un’eccezione derivante dal contratto di assicurazione e, come tale, inopponibile al danneggiato.

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