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Categoria: Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza

Risarcimento di € 1.624.683,09.

mercoledì, 08 Marzo 2023 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09, di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.

Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita;

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Risarcimento di € 114.500,00 per una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.

martedì, 09 Novembre 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Napoli 9/11/2021 n. 13466: responsabilità per omessa diagnosi tumorale e decesso del paziente.

Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica nel corso del quale l’èquipe non si avvedeva di un adenocarcinoma al pancreas; la patologia tumorale veniva poi diagnosticata con 7 mesi di ritardo ed il paziente decedeva dopo ulteriori 7 mesi di dolorosa sopravvivenza.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per l’omessa diagnosi della patologia tumorale;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto tanto dalla vittima in vita quanto dalla moglie superstite;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida all’erede (moglie) del de cuius:
► il danno da perdita di chance, patito iure proprio, per la perdita delle concrete possibilità di godere del rapporto parentale;
► il danno da perdita di chance, trasmessole iure hereditatis dal marito, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di tempestiva diagnosi.

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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532

venerdì, 16 Ottobre 2020 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.

Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.

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App. Napoli 20/3/2020 n. 1185

venerdì, 20 Marzo 2020 da Studio Legale Liguori & Liguori
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Responsabilità medica e sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 31.540,90 agli eredi della vittima per la perdita di chance di sopravvivenza del 30%.
Paziente di 89 anni affetta da ischemia acuta arto inferiore destro sottoposta ad un tardivo intervento chirurgico di amputazione subtotale dell’arto inferiore.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed il motivo di appello degli eredi della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene fondata la domanda (non esaminata dal giudice di primo grado) di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per aver sottovalutato, al momento del ricovero, la gravità della complicanza vascolare e, quindi, omesso di sottoporre la paziente a tempestivo esame arteriografico, per poi eseguire la prima consulenza chirurgico-vascolare solo 5 giorni dopo il ricovero, quando la situazione clinica non lasciava altra ipotesi se non l’amputazione subtotale dell’arto inferiore;
– ritiene provato che la vittima, con un tempestivo intervento chirurgico di rivascolarizzazione e/o di amputazione, avrebbe avuto chance di sopravvivenza del 30%.

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Trib. Torre Annunziata 20/1/2018 n. 161

sabato, 20 Gennaio 2018 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del cardiologo e morte del paziente: risarcimento del danno di € 293.110,08 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.

La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.

Paziente coronaropatico ed affetto da dispnea legata principalmente all’insufficienza cardiaca e da importanti pluripatologie secondarie alla malattia diabetica.

E’ responsabile il cardiologo che:
– non esegue al paziente una coronografia;
– non invia il paziente inviato in UTIC;
– dimette precocemente il paziente nonostante la persistenza di sintomatologia cardiaca.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per due giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza alla vittima;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto.

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Trib. Napoli 27/4/2016 n. 5256

mercoledì, 27 Aprile 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità della struttura ospedaliera: risarcimento del danno di € 72.957,75 al malato terminale per perdita di chance di sopravvivenza.

E’ responsabile la struttura ospedaliera che non trasferisce il paziente in un reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione precludendogli le chance di sopravvivenza (non superiori al 25%).

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