App. Napoli 19/6/2019 n. 3388
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 192.649,09 per una I.P. del 28%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata;
– ritiene inapplicabili i criteri risarcitori di cui all’art. 139 D.lgs. 7/9/2005 n. 209 per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
– applica per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente e da invalidità temporanea le tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento di deposito della sentenza di appello;
– liquida il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello incidentale dell’impresa di assicurazione ed accoglie in toto le tesi della danneggiata;
– conferma la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo fermo in sosta per l’apertura della porta e la collisione con il motoveicolo che sopraggiunge da tergo.
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App. Napoli 17/4/2019 n. 2114
Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).
La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
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App. Napoli 23/7/2018 n. 3671
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 26.027,88 per una I.P. del 5% e danni al veicolo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e liquida:
– il tributo IVA sull’importo liquidato per il danno al veicolo anche se le riparazioni dello stesso non sono state eseguite;
– la rivalutazione monetaria del danno patrimoniale;
– il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante per il mancato tempestivo risarcimento del danno;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium;
– le spese di lite del giudizio di primo grado e della C.T.U. medico legale compensate dal giudice di primo grado.
App. Napoli 22/12/2016 n. 4524
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 75.719,67 per una I.P. del 10% con personalizzazione del risarcimento, importo poi ridotto del 25% per il concorso colposo della vittima; liquidati altresì € 40.636,37 per una I.P. del 7-8% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello, in sede di riassunzione dalla Cassazione, accogliendo i motivi di gravame dei danneggiati, ha accolto la loro domanda ed ha riliquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo dall’evento.
App. Napoli 4/7/2016 n. 2675
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 15.756,77 per una I.P. del 4,5%.
La Corte di Appello, accogliendo i motivi di gravame del danneggiato:
– ha affermato che v’è nesso causale (negato dal C.T.U. e dal giudice di primo grado) tra il danno dentario (frattura incisivi) e l’evento dannoso sulla scorta del referto di Pronto Soccorso, la vicinanza cronologica di detto referto con l’evento e l’astratta compatibilità delle lesioni con la caduta al suolo;
– ha liquidato il danno non patrimoniale da I.P. (negato dal C.T.U. e dal giudice di primo grado);
– ha liquidato il danno alla bicicletta;
– ha liquidato il danno da ritardo;
– ha liquidato la parcella stragiudiziale del difensore;
– ha liquidato le spese delle consulenze tecniche di parte, del perito e del medico, redatte ante iudicium.
Trib. Napoli 10/6/2016 n. 7336
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 6.297,52 per una I.P. del 3%, importo poi ridotto per il concorso colposo della vittima.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame dei danneggiati:
– ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto proposta dall’impresa di assicurazione nei confronti dell’attore principale non si estende automaticamente all’interventore volontario e, pertanto, dopo la costituzione di quest’ultimo andava proposta tempestivamente;
– ha liquidato il danno da ritardo (non liquidato dal giudice di primo grado).
Cass. 20/5/2016 n. 10404
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo i motivi di ricorso del danneggiato:
– ha dichiarato la nullità della sentenza per error in procedendo in quanto il giudice di merito, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo danneggiante, ha liquidato al danneggiato il solo danno all’autovettura e non anche il danno alla persona proposta in primo grado e riproposta con l’atto di appello;
– ha affermato che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il danno da ritardo.
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Trib. Napoli 20/5/2016 n. 6400
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 8.033,65 per una I.P. del 3%.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame del danneggiato:
– ha liquidato il danno non patrimoniale da I.P. (non liquidato dal giudice di primo grado);
– ha quasi triplicato la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado per danni alle cose e al vestiario;
– ha liquidato il danno da ritardo (non liquidato dal giudice di primo grado);
– ha liquidato le spese della consulenza tecnica di parte del medico, redatta ante iudicium;
– ha riliquidato le spese di lite di primo grado.
Cass. 18/2/2016 n. 3173
Responsabilità medica e sanitaria: paziente sottoposta ad intervento di rimozione di un’ernia ombelicale e deceduta per collasso cardiocircolatorio.
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso principale del chirurgo:
– ha confermato la sua colpa per aver eseguito l’intervento: A. nonostante le condizioni cliniche della paziente non solo lo sconsigliassero ma lo rendessero altamente rischioso; B. presso struttura sanitaria non dotata di reparto di rianimazione, necessario per i rischi di quell’intervento;
– ha affermato che chirurgo ed anestesista, pur avendo competenze distinte, operano congiuntamente e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato; pertanto, ciascuno di essi deve verificare la condotta dell’altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ex art. 1176, 2° comma, c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso incidentale dell’impresa di assicurazione del chirurgo, ha affermato che è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale, con la conseguenza che la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso incidentale dei congiunti della vittima primaria per non aver liquidato il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante per il ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ha affermato che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il danno da mora, funzione, quest’ultima, svolta dai c.detti interessi compensativi che ristorano il creditore del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla.