App. Napoli 26/4/2017 n. 1813
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: risarcimento del danno di € 380.217,68, di cui € 319.776,78 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 60.440,90 ai due genitori.
Parto distocico.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi genitori che avevano visto rigettare in toto le loro domande e:
– afferma che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti sia della partoriente, sia del nascituro, sia del padre del nascituro e quello ordinario decennale;
– afferma che è responsabile il medico che assiste la partoriente durante il travaglio ed il parto per aver provocato al feto la lesione del plesso brachiale per un’errata e/o eccessiva trazione in presenza di distocia di spalla e non aver redatto in maniera completa la cartella clinica.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance lavorative mediante il conteggio tabellare e l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– il danno emergente futuro.
Liquidati ai genitori del leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato e futuro.
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Trib. Napoli 3/2/2017 n. 1413
Responsabilità del neonatologo: risarcimento del danno di € 334.243,79, di cui € 263.825,69 alla lesa per una I.P. iatrogena differenziale del 18% con personalizzazione del risarcimento ed € 70.418,10 ai genitori.
E’ responsabile il neonatologo che in presenza di una neonata nata prematura alla 31^ settimana in evidente sofferenza e con un punteggio Apgar estremamente basso (3 ad un minuto e 5 a cinque minuti) non ha eseguito immediatamente:
– l’intubazione oro-tracheale;
– la caterizzazione della vena ombelicale;
che, invece, sono state eseguite con inescusabile ritardo soltanto un’ora dopo la nascita, all’arrivo presso altra struttura sanitaria.
Liquidati anche:
– il danno patrimoniale da perdita di chance lavorative;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
L’impresa di assicurazione va condannata a pagare direttamente i danneggiati, ex art. 1917, 2° comma, c.c., se l’assicurato ne fa domanda.
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