Risarcimento di € 540.529,66 per una perdita di chance di sopravvivenza del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 19/5/2023 n. 5201: responsabilità per omessa asportazione dei calcoli biliari, infezione nosocomiale, pancreatite necrotica e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad un errato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica con incompleta asportazione di tutti i calcoli biliari, conseguente migrazione iatrogena dei calcoli nella via biliare della colecisti, ittero causato da un’ostruzione del coledoco e successiva pancreatite acuta.
I medici, dopo l’intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, erroneamente ed incautamente dimettevano il paziente senza praticargli esami strumentali per valutare l’esistenza di calcoli non asportati e senza somministrargli alcuna terapia per evitare la formazione di ulteriori calcoli, provocando altresì un’infezione latente che si manifestava tramite l’insorgenza di pancreatite acuta successivamente evolutasi in pancreatite necrotica.
Gli operatori e le equìpe chirurgiche, inoltre, nel corso dei vari ricoveri, non valutavano il paziente secondo gli indici di gravità clinica adeguati al caso concreto e ciò non consentiva loro di considerare la reale gravità del caso e di optare per il più idoneo, corretto e tempestivo approccio terapeutico e/o chirurgico.
Le strutture responsabili, inoltre, non avevano istituito alcuna Commissione tecnica responsabile della lotta contro le infezioni nosocomiali e non avevano adottato alcuna idonea strategia preventiva e/o presidio atto a prevenire il rischio di infezioni ospedaliere.
La mancata adeguata profilassi antibiotica e la scarsa sterilità delle sale operatorie, del materiale chirurgico utilizzato e del personale, provocavano l’inoculazione di germi nel cavo operatorio e un’infezione da contaminazione iatrogena di microrganismi patogeni nosocomiali quali Streptococcus Anginosus, Acinetobacter Baumani, Candida Albicans e Pseudomonas Aeruginosa.
Il paziente, a causa dei predetti errori medici, subiva in vita eccezionali sofferenze fisiche, psichiche, biologiche, esistenziali e morali, per il periodo, durato circa due anni e mezzo, di lenta ma progressiva agonia intercorso tra il primo intervento ed il successivo decesso
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi delle strutture sanitarie;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto dalla vittima in vita;
– condanna le strutture sanitarie al risarcimento di tutti i danni subiti in vita dal de cuius;
– liquida agli eredi (moglie e figli) del de cuius il danno da perdita di chance, trasmesso loro iure hereditatis dal defunto, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di corretta e tempestiva strategia chirurgica.
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Risarcimento di € 1.624.683,09 per la morte del congiunto.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09, di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.
Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita;
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Risarcimento di € 114.500,00 per una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.
Trib. Napoli 9/11/2021 n. 13466: responsabilità per omessa diagnosi tumorale e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica nel corso del quale l’èquipe non si avvedeva di un adenocarcinoma al pancreas; la patologia tumorale veniva poi diagnosticata con 7 mesi di ritardo ed il paziente decedeva dopo ulteriori 7 mesi di dolorosa sopravvivenza.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per l’omessa diagnosi della patologia tumorale;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto tanto dalla vittima in vita quanto dalla moglie superstite;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida all’erede (moglie) del de cuius:
► il danno da perdita di chance, patito iure proprio, per la perdita delle concrete possibilità di godere del rapporto parentale;
► il danno da perdita di chance, trasmessole iure hereditatis dal marito, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di tempestiva diagnosi.
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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532
Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.
Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.
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Trib. Torre Annunziata 20/1/2018 n. 161
Responsabilità del cardiologo e morte del paziente: risarcimento del danno di € 293.110,08 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente coronaropatico ed affetto da dispnea legata principalmente all’insufficienza cardiaca e da importanti pluripatologie secondarie alla malattia diabetica.
E’ responsabile il cardiologo che:
– non esegue al paziente una coronografia;
– non invia il paziente inviato in UTIC;
– dimette precocemente il paziente nonostante la persistenza di sintomatologia cardiaca.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per due giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza alla vittima;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto.
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Trib. Napoli 27/4/2016 n. 5256
Responsabilità della struttura ospedaliera: risarcimento del danno di € 72.957,75 al malato terminale per perdita di chance di sopravvivenza.
E’ responsabile la struttura ospedaliera che non trasferisce il paziente in un reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione precludendogli le chance di sopravvivenza (non superiori al 25%).