Trib. Napoli 5/1/2021 n. 30
Sinistro mortale cagionato da veicolo non assicurato: risarcimento del danno di € 2.163.381,64, di cui € 901.411,55 ai due genitori morti pochi anni dopo ed € 1.261.970,09 ai quattro germani della vittima, poi ridotti del 30% per il concorso colposo della vittima e del terzo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi dell’impresa designata;
– ritiene che l’impresa designata deve risarcire i danneggiati, eredi del trasportato morto nell’incidente, anche se il conducente del veicolo ospitante responsabile dell’evento guida senza patente ed il veicolo ospitante è privo di assicurazione della RCA obbligatoria.
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App. Napoli 16/10/2020 n. 3532
Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.
Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.
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App. Napoli 20/3/2020 n. 1185
Responsabilità medica e sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 31.540,90 agli eredi della vittima per la perdita di chance di sopravvivenza del 30%.
Paziente di 89 anni affetta da ischemia acuta arto inferiore destro sottoposta ad un tardivo intervento chirurgico di amputazione subtotale dell’arto inferiore.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed il motivo di appello degli eredi della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene fondata la domanda (non esaminata dal giudice di primo grado) di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per aver sottovalutato, al momento del ricovero, la gravità della complicanza vascolare e, quindi, omesso di sottoporre la paziente a tempestivo esame arteriografico, per poi eseguire la prima consulenza chirurgico-vascolare solo 5 giorni dopo il ricovero, quando la situazione clinica non lasciava altra ipotesi se non l’amputazione subtotale dell’arto inferiore;
– ritiene provato che la vittima, con un tempestivo intervento chirurgico di rivascolarizzazione e/o di amputazione, avrebbe avuto chance di sopravvivenza del 30%.
Trib. Napoli 12/12/2019
Suicidio del paziente ricoverato: risarcimento del danno di € 86.031,93 alla moglie della vittima.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi e la domanda della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura sanitaria è responsabile del suicidio del paziente per aver:
► sottostimato la condizione psicocognitiva del paziente;
► ignorato la consulenza psichiatrica in cui era indicato che il paziente aveva anamnesi di autolesionismo;
► ignorato la scheda farmacologica che era suggestiva di una condizione neurologico-psichica compromessa;
► tenuto una gestione del paziente negligente per i profili di sorveglianza;
– liquida alla moglie della vittima il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trib. Napoli 24/10/2019 n. 9408
Trasfusione di sangue infetto e morte del paziente: risarcimento del danno di € 754.183,31, di cui € 619.655,74 ai genitori ed € 134.527,57 ai germani della vittima.
Il Tribunale accoglie le tesi dei congiunti della vittima, rigetta quelle del Ministero della Salute e:
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal Ministero della Salute in quanto inammissibile per genericità ed infondata;
– ritiene provato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui la vittima è stata sottoposta e l’epatite cronica HCV correlata contratta che lo ha portato ad un precoce decesso;
– ritiene che il Ministero della Salute:
► è tenuto ad esercitare un’attività di direzione, autorizzazione e sorveglianza in ordine alla circolazione del sangue e degli emoderivati dalla data di conoscenza del metodo per rilevare il contagio virale e, cioè, dal 1970;
► è responsabile del danno conseguente alla trasfusione di sangue ed emoderivati effettuata nel 1988, quale l’epatite cronica HCV correlata subita dal trasfuso, anche se il relativo virus è stato scoperto soltanto successivamente nel 1989.
Risarcimento di € 560.000 per lesioni subite dal nascituro e suo successivo decesso.
Transazione del 18/9/2019: responsabilità del chirurgo e del ginecologo.
Errata gestione del parto con grave depressione cardiorespiratoria per asfissia perinatale. Il neonato ha riportato un grave danno cerebrale alla nascita, in gran parte imputabile ai medici e, dopo un breve periodo di sopravvivenza, è deceduto.
L’impresa di assicurazione della struttura sanitaria accoglie le richieste della paziente danneggiata e del coniuge, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida ai genitori superstiti, in via stragiudiziale, a titolo di risarcimento dei danni subiti:
– il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– il danno biologico terminale patito dal neonato per il breve periodo di sopravvivenza e trasmesso iure hereditatis ai genitori.
App. Roma 4/9/2019 n. 5349
Infortunio mortale sul lavoro: confermata la liquidazione di € 749.137,05 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Roma 5/6/2014 n. 12346), di cui € 381.201,66 alla moglie ed € 367.935,39 al figlio della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello proposto nei loro confronti dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un’impalcatura;
– afferma che per dichiarare il concorso colposo del lavoratore deceduto occorre la prova di un suo comportamento abnorme;
– conferma in toto la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur ed afferma che il fattore “convivenza” va inteso in senso reale e non formale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari del lavoratore deceduto.
La Corte di Appello:
– accerta e dichiara la mala gestio in senso proprio dell’impresa di assicurazione della R.C.;
– condanna l’impresa di assicurazione della R.C. a tenere indenne l’assicurato di tutte le poste di danno liquidate ai danneggiati anche quelle eccedenti il massimale di polizza.
App. Napoli 17/4/2019 n. 2114
Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).
La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
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Trib. Napoli 31/10/2018
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 336.590,46, di cui € 235.079,05 al figlio ed € 101.511,41 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 64.
Il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (omicidio colposo) e, pertanto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trib. Torre Annunziata 10/9/2018 n. 1943
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 607.614,78, di cui € 533.430,46 ai tre figli (€ 177.476,82 cadauno) ed € 75.184,32 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 76 (€ 12.530,72 cadauno).
Paziente affetto da dolore alla regione posteriore del torace resistente alla terapia antidolorifica, visitato e dimesso due volte dal Pronto soccorso ospedaliero nel giro di poche ore e successivamente deceduto per infarto del miocardico acuto e conseguente shock cardiogeno.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente una sintetica raccolta anamnestica ed un incompleto esame clinico;
– non esegue il rilievo pressorio;
– non rileva la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno;
– pone in atto azioni sbagliate omettendo quelle per lo meno atte a contenere l’evoluzione della patologia ischemica acuta cardiaca;
– dimette il paziente con l’errata diagnosi di contrattura muscolare in regione del dorso.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per dodici ore di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– la parcella del difensore per la mediazione espletata ante iudicium.
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