Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
App. Napoli 1/2/2021 n. 345
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 199.308,01, di cui € 182.708,01 al macroleso per una I.P. del 24% con personalizzazione del risarcimento ed € 16.600,00 alla madre.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello principale dei danneggiati;
– rigetta le tesi ed i motivi di appello incidentale dell’impresa designata;
– dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’impresa designata;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale con la personalizzazione del risarcimento (denegata dal giudice di primo grado);
► il danno da ritardo dall’evento (denegato dal giudice di primo grado);
– aumenta quasi del 50% l’importo liquidato al danneggiato dal giudice di primo grado;
– liquida alla madre convivente del macroleso il danno non patrimoniale per le gravi lesioni subite dal figlio (denegato dal giudice di primo grado).
Trib. Napoli 13/11/2019 n. 2496
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 971.416,34 per una I.P. del 60%, di cui € 829.464,20 al macroleso, € 118.293,44 ai genitori ed € 23.658,70 alla germana, importi poi ridotti del 50% per il concorso colposo della vittima già accertato da un precedente giudicato in ordine all’an debeatur.
Il Tribunale accoglie le tesi dei danneggiati e dei suoi congiunti, rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione e:
– rigetta l’eccezione di improponibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
– liquida al macroleso:
► il danno al motoveicolo;
► il danno non patrimoniale (biologico e morale);
► il danno emergente passato;
– liquida ai congiunti del macroleso il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dal congiunto.
App. Napoli 27/8/2019 n. 4208
Responsabilità del ginecologo: confermata la liquidazione di € 3.887.526,76 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Napoli 9/3/2016 n. 3072), di cui € 1.943.763,36 alla macrolesa per una I.P. iatrogena dell’85% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.943.763,38 ai genitori.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello del ginecologo responsabile;
– conferma in toto la sentenza impugnata;
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto in quanto formulata tardivamente;
– rigetta la richiesta di prova orale per testi formulata dal ginecologo in quanto i relativi capi appaiono generici, superflui ed irrilevanti;
– rigetta l’eccezione di nullità della C.T.U. medico legale;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e lesioni subite dalla nascitura macrolesa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante la gestazione che:
a. non ha monitorato i valori pressori che avrebbe certamente consentito di accertare l’insorgenza dell’ipertensione gestazionale ;
b. non ha consentito il suo tempestivo ed adeguato trattamento farmacologico ed igienico-dietetico;
c. non ha impedito la pregiudizievole evoluzione in preeclampsia.
Trib. Napoli 14/6/2019 n. 6150
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 2.677.436,37, di cui € 1.971.456,37 al macroleso per una I.P. dell’87% con personalizzazione massima del risarcimento, € 352.990,00 alla moglie ed € 352.990,00 al figlio.
E’ responsabile il conducente del veicolo che opera manovra di conversione a sinistra, invade la semicarreggiata opposta e non concede la precedenza al motoveicolo favorito che proviene dall’opposto senso di marcia.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante passato;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente passato;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (moglie e figlio) il danno non patrimoniale.
App. Napoli 17/4/2019 n. 2114
Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).
La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
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App. Napoli 17/1/2019 n. 164
Responsabilità della struttura ospedaliera per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 381.612,00, di cui € 271.922,33 al macroleso per una I.P. iatrogena del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale al minore, € 85.421,14 ai genitori ed € 24.268,53 al germano.
La Corte di Appello rigetta l’appello principale della struttura sanitaria (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico) ed accoglie in toto le tesi dei danneggiati ed in particolare:
– ritiene provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei sanitari per la mancata attuazione delle misure volte ad evitare contaminazioni e le infezioni plurime contratte (Staphilococcus Haemoliticus, Staphilococcus Epidermidis, Serratia Marcescens, Sternotrophomonas Maltophilia e Candida Albicans) contratte dal nascituro dopo la nascita e nel corso del ricovero;
– ritiene non provata l’inevitabilità dell’evento infettivo che presuppone la prova che questo si è verificato nonostante l’adozione da parte della struttura sanitaria di tutte le cautele ed i presidi igienici.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello incidentale e le tesi dei danneggiati ed in particolare:
– ritiene che il danno patrimoniale da incapacità di guadagno non può essere liquidato mediante l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– liquida al macroleso il danno patrimoniale da incapacità di guadagno mediante l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione di cui al D.M. 22/11/2016;
– liquida al macroleso per danno patrimoniale da incapacità di guadagno un importo circa due volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado;
– liquida a tutti i danneggiati i danni successivi alla sentenza di primo grado.