Risarcimento di € 1.159.550,40 – morte per errore medico – mancata prevenzione della recidiva di ischemia
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 22/11/2023 n. 8047: responsabilità per omessa prevenzione della recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e decesso del paziente.
Il paziente subiva un attacco ischemico transitorio (TIA) che lo aveva portato a manifestare cefalea, stato confusionale e blocco della parola; lo stesso giorno, pertanto, il paziente si ricoverava presso la struttura sanitaria con diagnosi di accettazione di “cefalea nucale, profusa sudorazione”.
Il paziente, nel corso del ricovero, lamentava altresì disturbi neurologici (afasia) e disfagia, per i quali veniva sottoposto ad esame TAC cranio che non evidenziava alterazioni.
Il paziente, soltanto nel tardo pomeriggio, veniva sottoposto ad ecocardiogramma transtoracico e transesofageo che evidenziava un versamento pericardico per il quale si rendeva necessario un immediato intervento chirurgico di pericardiocentesi.
Tuttavia, successivamente, altri medici in servizio presso l’ospedale ritenevano che l’intervento chirurgico di pericardiocentesi non fosse né necessario né utile, limitandosi dunque a somministrare al paziente un trattamento farmacologico.
Nel corso dell’intera notte le condizioni cliniche del paziente peggioravano sempre più.
Veniva, pertanto, allertato il personale medico in servizio che, però, si limitava a mantenere sostanzialmente invariata la terapia farmacologica in somministrazione.
Lo sventurato paziente, dopo poche ore, subiva una recidiva di attacco ischemico transitorio (TIA) e, successivamente, decedeva per arresto cardio-respiratorio.
Il personale medico in servizio, infatti, nel corso del trattamento sanitario, del tutto erroneamente ed inescusabilmente:
– errava la diagnosi iniziale, focalizzando l’attenzione diagnostico-terapeutica sulla pericardite e trascurando completamente l’attacco ischemico transitorio (TIA) subito dal de cuius poche ore prima del ricovero;
– errava nella somministrazione delle cure farmacologiche, non attuando le doverose terapie preventive al fine di scongiurare una temibile e grave recidiva di attacco ischemico;
– non somministrava al paziente – come invece prescrivevano le linee guida ed i protocolli di riferimento – antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, il che avrebbe consentito di prevenire ed impedire il catastrofico finale evento ischemico cerebrale;
– redigeva la cartella clinica solo a posteriori, non contestualmente ai trattamenti sanitari ed, in ogni caso, in maniera incompleta ed infedele.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei figli del paziente defunto;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dai figli superstiti;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 2.075.081,42 – distocia di spalla del neonato – paralisi brachiale dell’arto superiore – danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. NA 14/11/2023 n. 4849: responsabilità del ginecologo per l’errata estrazione del feto.
La partoriente veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria e, dopo essere stata trasferita in sala parto, partoriva un feto del peso di 4.450 g.
Nella cartella clinica, il meccanismo del periodo espulsivo veniva definito come fisiologico e non veniva riportata alcuna anomalia né alcuna particolare pratica eseguita al momento del parto.
Alla nascita la neonata presentava però condizioni scadenti, con colorito pallido e cianosi al volto.
Pertanto, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia al fine di sottoporla a terapia in culla termica.
A seguito del ricovero, i medici formulavano la diagnosi di “macrosoma e paralisi ostetrica”, da cui era derivata, alla neonata, paralisi dell’arto superiore destro.
Nel corso del giudizio è emersa la responsabilità del ginecologo presente al parto per non aver correttamente gestito la distocia della spalla presentata dalla neonata ed, inoltre, per non aver applicato gli specifici protocolli che indicano le operazioni e manovre da disporre in tale evenienza.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico, struttura sanitaria e loro imprese di assicurazione);
– Accoglie le tesi dei genitori della piccola danneggiata;
– Raddoppia la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Liquida ai genitori della danneggiata i danni non patrimoniali per le lesioni e menomazioni subite dalla figlia;
– Liquida alla piccola danneggiata:
► il danno alla salute (comprensivo del danno biologico e del danno morale) con massima personalizzazione;
► il danno alla capacità lavorativa;
► il danno patrimoniale futuro per le spese di cura che dovrà sostenere per il resto della vita;
► il danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese di assistenza domiciliare che dovrà sostenere a vita.
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Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
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App. Napoli 1/2/2021 n. 345
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 199.308,01, di cui € 182.708,01 al macroleso per una I.P. del 24% con personalizzazione del risarcimento ed € 16.600,00 alla madre.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello principale dei danneggiati;
– rigetta le tesi ed i motivi di appello incidentale dell’impresa designata;
– dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’impresa designata;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale con la personalizzazione del risarcimento (denegata dal giudice di primo grado);
► il danno da ritardo dall’evento (denegato dal giudice di primo grado);
– aumenta quasi del 50% l’importo liquidato al danneggiato dal giudice di primo grado;
– liquida alla madre convivente del macroleso il danno non patrimoniale per le gravi lesioni subite dal figlio (denegato dal giudice di primo grado).
Trib. Napoli 13/11/2019 n. 2496
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 971.416,34 per una I.P. del 60%, di cui € 829.464,20 al macroleso, € 118.293,44 ai genitori ed € 23.658,70 alla germana, importi poi ridotti del 50% per il concorso colposo della vittima già accertato da un precedente giudicato in ordine all’an debeatur.
Il Tribunale accoglie le tesi dei danneggiati e dei suoi congiunti, rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione e:
– rigetta l’eccezione di improponibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
– liquida al macroleso:
► il danno al motoveicolo;
► il danno non patrimoniale (biologico e morale);
► il danno emergente passato;
– liquida ai congiunti del macroleso il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dal congiunto.
App. Napoli 27/8/2019 n. 4208
Responsabilità del ginecologo: confermata la liquidazione di € 3.887.526,76 effettuata dal giudice di primo grado (Trib. Napoli 9/3/2016 n. 3072), di cui € 1.943.763,36 alla macrolesa per una I.P. iatrogena dell’85% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.943.763,38 ai genitori.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi dei danneggiati e respinge l’appello del ginecologo responsabile;
– conferma in toto la sentenza impugnata;
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto in quanto formulata tardivamente;
– rigetta la richiesta di prova orale per testi formulata dal ginecologo in quanto i relativi capi appaiono generici, superflui ed irrilevanti;
– rigetta l’eccezione di nullità della C.T.U. medico legale;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e lesioni subite dalla nascitura macrolesa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante la gestazione che:
a. non ha monitorato i valori pressori che avrebbe certamente consentito di accertare l’insorgenza dell’ipertensione gestazionale ;
b. non ha consentito il suo tempestivo ed adeguato trattamento farmacologico ed igienico-dietetico;
c. non ha impedito la pregiudizievole evoluzione in preeclampsia.
Trib. Napoli 14/6/2019 n. 6150
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 2.677.436,37, di cui € 1.971.456,37 al macroleso per una I.P. dell’87% con personalizzazione massima del risarcimento, € 352.990,00 alla moglie ed € 352.990,00 al figlio.
E’ responsabile il conducente del veicolo che opera manovra di conversione a sinistra, invade la semicarreggiata opposta e non concede la precedenza al motoveicolo favorito che proviene dall’opposto senso di marcia.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante passato;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente passato;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (moglie e figlio) il danno non patrimoniale.