Risarcimento di € 32.619,21 per un danno biologico dell’8% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Benevento 21/6/2023 n. 1399: infortunio causato da un oggetto mal custodito.
La danneggiata ha convenuto in giudizio la proprietaria di una valigia, tipo trolley, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’urto subito all’arto inferiore destro.
Il pesante trolley, di proprietà della convenuta, era sfuggito al controllo di quest’ultima ed era rotolato per le scale della stazione della metropolitana di Porta Venezia in Milano, investendo la danneggiata e colpendola alla caviglia.
Quest’ultima, in seguito all’urto, aveva riportato una frattura all’arto inferiore che l’aveva costretta a sottoporsi a vari interventi chirurgici e successivamente alla fisiokinesiterapia, nonché ad un mutamento delle proprie abitudini di vita e lavorative, atteso che ella svolgeva l’attività di giornalista ed era stata costretta a rinunciare a diversi viaggi-stampa, oltre che a praticare sport.
L’attrice invocava pertanto la tutela risarcitoria ex artt. 2051 e 2043 c.c., imputando la responsabilità dell’evento alla proprietaria e custode della valigia.
Il Tribunale:
– ritiene responsabile dell’evento la proprietaria del trolley;
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della responsabile;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese di cura e di fisioterapia sostenute.
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Risarcimento di € 51.764,39 per un danno biologico differenziale del 8,5% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 12/4/2023 n. 1657: responsabilità da cose in custodia.
Raddoppiato circa, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato alla danneggiata in primo grado.
La lesa ha inizialmente convenuto in giudizio il titolare di un esercizio commerciale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della caduta occorsale mentre si accingeva ad uscire dal negozio, allorchè scivolava e cadeva al suolo a causa del pavimento completamente bagnato (in quanto era stato lavato con acqua e sapone, non era stato asciugato e la scivolosità del pavimento non era percepibile).
L’impresa di assicurazione dell’esercente, evocata da quest’ultimo al fine di manlevarlo dagli obblighi risarcitori, era stata con lui condannata in solido in primo grado.
Tale impresa di assicurazione ha proposto appello contestando la condanna subita in primo grado.
La danneggiata proponeva a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado lamentando la riduttiva quantificazione del danno alla salute.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– condanna la compagnia assicurativa al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla lesa a causa dell’illecito;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale.
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Risarcimento di € 432.379,69 per un danno biologico del 45%, poi ridotto ad € 260.642,92 per il concorso colposo della danneggiata in ordine all’an debeatur.
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14/10/2022 n. 1213: incidente cagionato da insidia stradale configurante un pericolo occulto.
Caduta dal velocipede causata dalla presenza di una sconnessione stradale non segnalata, non manutenuta e non rimossa dall’Ente custode, occultata e non visibile poichè ricoperta da detriti sabbiosi di colore simile al manto stradale.
La danneggiata, cadendo dalla bicicletta, riporta un trauma poli-fratturativo al volto e al polso con conseguente grave danno all’integrità psico-fisica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa e del Comune;
– attribuisce una corresponsabilità alla danneggiata nella causazione dell’evento pari al 40%;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.