App. Napoli 3/3/2016 n. 880
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.146.342,73 alla convivente more uxorio, al figlio, ai genitori ed ai germani della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche alla convivente more uxorio;
– il danno patrimoniale per i perduti contributi alla convivente more uxorio e al figlio;
– la parcella penale e stragiudiziale del difensore per l’attività svolta in tali fasi.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso proprio o stretto che, come tale, va ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.
La mera produzione della polizza di assicurazione non è né deduzione di esistenza del massimale, né allegazione del suo ammontare.
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Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737
Responsabilità dell’anestesista: risarcimento del danno di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
Paziente gravida sottoposta ad intervento di taglio cesareo.
E’ responsabile l’anestesista che:
– intuba la paziente nell’esofago anziché in trachea;
– non monitora la regolare ossigenazione polmonare;
– non si accorge dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ipotizza immediatamente l’errata intubazione.
L’assicurazione della R.C. professionale che ritarda colpevolmente l’adempimento della prestazione è tenuta a rispondere oltre il limite del massimale di polizza di L. 1.000.000.000 ed a rispondere per mala gestio c.detta propria per la copertura dell’intero risarcimento.
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