Risarcimento di € 44.306,49 per un danno biologico del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 27/6/2023 n. 3013: responsabilità per infezione ospedaliera.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, causalmente riconducibile alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che lo avevano preso in cura.
L’equipe chirurgica non aveva applicato la corretta profilassi antibiotica pre, intra e post operatoria, mentre la struttura sanitaria non aveva preventivamente proceduto alla corretta sterilizzazione della sala operatoria, disattendendo così le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), aventi ad oggetto la “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale determinava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi della struttura sanitaria appellante;
– Accoglie le tesi del danneggiato (appellante incidentale);
– Aumenta la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
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Risarcimento di € 13.108,24 per un danno biologico differenziale del 2% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 9/6/2023 n. 2649: responsabilità per infezione ospedaliera ed osteomielite.
Raddoppiato, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato al danneggiato in primo grado.
Paziente affetto da frattura trimalleolare trattata chirurgicamente con intervento di riduzione, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale dovuta alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che presero in cura.
L’equipe chirurgica e la struttura sanitaria non avevano eseguito una corretta asepsi del materiale chirurgico ed avevano altresì disatteso le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), relative alla necessaria profilassi antibiotica perioperatoria.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale e la conseguente patologia osteomielitica contratta in ambiente ospedaliero determinavano un ritardo di 70 giorni per la guarigione del paziente nonché maggiori postumi permanenti.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.
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Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
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Risarcimento di € 46.557,62 per un danno biologico differenziale del 6% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 31/1/2023 n. 1392: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il danneggiato, affetto da frattura scomposta del femore sinistro (frattura multipla meta-diafisaria del femore sinistro), ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento chirurgico di osteosintesi espletato presso la struttura sanitaria.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 53.308,28 per un danno biologico differenziale del 7% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 14/9/2022 n. 11327: responsabilità del chirurgo ortopedico.
I genitori del danneggiato minorenne, affetto da deformazione congenita del piede, hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento di Codivilla, finalizzato al trattamento del piede torto da cui era affetto fin dalla nascita.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetto il minore);
– liquida in favore del minore il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 36.157,19 per un danno biologico differenziale del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/3/2023 n. 1210: responsabilità del chirurgo.
La danneggiata ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera e l’operatore per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’errato ed inadeguato intervento chirurgico di tiroidectomia totale subito, che le ha provocato una lesione iatrogena del nervo ricorrente sinistro e l’insorgenza di paralisi delle corde vocali a sinistra.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo;
– condanna la struttura sanitaria ed il medico al risarcimento dei danni subiti dalla paziente a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetta);
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso erogato, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale
Risarcimento di € 21.052,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 2% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 11/1/2022 n. 143: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di osteotomia di sottrazione del II e III metatarso ed osteosintesi metallica;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno alla salute.
Autodeterminazione del paziente terminale: un bene meritevole di immediata protezione giuridica
20/12/2021: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/focus/autodeterminazione-del-paziente-terminale-un-bene-meritevole-di-immediata-protezione
Trib. Benevento 5/7/2021 n. 1800
Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Risarcimento del danno di € 195.156,25 per una perdita di chance di maggior sopravvivenza del 30%.
Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.
È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.
Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno terminale, Equivalenza delle cause, Errore medico, Infezione nosocomiale, Infrazionabilità nesso causale, Malasanità, News Legali, Nipote, Perdita occasione favorevole, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Sepsi, Shock settico, Sinistro mortale, Versamento pleurico
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