Cass. 24/7/2019 n. 20079
Responsabilità medica e sanitaria e competenza per territorio: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato e:
– afferma che l’eccezione di incompetenza per territorio, in presenza dell’astratta applicabilità alla controversia di più fori concorrenti – come, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – deve necessariamente estrinsecarsi nell’indicazione di tutti i giudici eventualmente diversi che secondo tali criteri sarebbero competenti;
– dichiara la competenza per territorio del Tribunale in precedenza adito, quale giudice di primo grado, in quanto l’eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata dalla struttura sanitaria in maniera incompleta.
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Cass. 24/4/2019 n. 11197
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato ed afferma che:
– l’accoglimento dell’impugnazione sulla questione di rito della competenza comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie formulate, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte integralmente nell’atto di appello;
– la necessità di riproporre specificamente nell’atto di appello i mezzi di prova non accolti dal giudice di primo grado non trova applicazione nel caso in cui il giudizio di primo grado non ha avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza;
– la specificità dei motivi d’appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest’ultima, dall’appellante non è esigibile altro onere che riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.
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Cass. 14/3/2018 n. 6380
Sinistro stradale e competenza per territorio: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del danneggiato e:
– rileva che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’impresa di assicurazione nel giudizio di primo grado era incompleta;
– dichiara che il giudice di pace di Napoli era competente in primo grado sulla controversia;
– cassa la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della competenza;
– rimette le parti innanzi allo stesso Tribunale, quale giudice di appello di rinvio, a cui demanda di:
prendere atto che l’appello sulla competenza del primo giudice era fondato;
procedere alla decisione sul merito di detto appello;
provvedere sulle spese dei giudizi di merito e di regolamento.
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App. Napoli 13/4/2017 n. 1703
Responsabilità del chirurgo: confermata la responsabilità del chirurgo e liquidati € 924.958,42 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Corte di Appello rigetta l’appello della struttura sanitaria (Università degli Studi di Roma la Sapienza) ed accoglie in toto le tesi del danneggiato ed in particolare:
– dichiara inammissibile l’appello della struttura sanitaria avverso la sentenza non definitiva che ha statuito sulla competenza;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria fondato sulla prescrizione del diritto del danneggiato;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria in ordine all’an debeatur e fondato sulla mancanza di responsabilità del chirurgo e conferma il principio che il medico e la struttura, in caso di intervento chirurgico non preceduto da consenso informato, sono responsabili dei danni provocati anche se l’intervento è stato eseguito con tecnica corretta;
– rigetta i motivi di appello della struttura sanitaria in ordine al quantum debeatur e conferma la corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, morale e patrimoniale;
– liquida al danneggiato i danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
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Trib. Napoli 10/10/2016 n. 10992
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 10.117,64 per una I.P. del 6%.
Il Tribunale, accogliendo l’appello della danneggiata, ha ritenuto che:
– il giudice di primo grado non poteva rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio (nel caso in esame derogabile) e, tra l’altro, alla seconda udienza istruttoria;
– è responsabile l’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce pedonali.
Trib. Napoli 24/5/2016 n. 6537
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 6.200,38 per una I.P. del 2%.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo il motivo di gravame del danneggiato ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio in quanto l’impresa di assicurazione ha formulato l’eccezione in maniera incompleta ed ha ritenuto che l’ordinanza con cui ha statuito sulla competenza è da ritenersi irrevocabile, ex artt. 42 e 177, 3° comma, c.p.c..
Il Tribunale ha liquidato, oltre al danno, anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese della consulenza tecnica di parte del medico, redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 4/5/2016 n. 5611
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 13.420,88 per una I.P. del 7%.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio in quanto l’impresa di assicurazione ha formulato l’eccezione in maniera incompleta.
E’ responsabile il conducente che investe il pedone sulle strisce pedonali.
Trib. Napoli 18/3/2016 n. 3571
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 9.557,28 per danni al veicolo.
Il Tribunale, accogliendo il motivo di appello del danneggiato, ha dichiarato la competenza per territorio del giudice in precedenza adito in quanto l’impresa di assicurazione ha formulato in maniera incompleta l’eccezione di incompetenza per territorio.
E’ responsabile il conducente che invade la semicarreggiata opposta a seguito di sbandamento.
Trib. Napoli 17/3/2016 n. 3497
Danni al trasportato e riassunzione del giudizio davanti al giudice di secondo grado a seguito dell’accoglimento del regolamento di competenza: risarcimento del danno di € 2.400,60 per una I.P. dell’1,5% ed € 8.534,16 per le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Il Tribunale ha affermato che:
– il giudicato esterno ha efficacia vincolante in ordine alle questioni che costituiscono il presupposto logico necessario di quelle già decise, come la legittimazione delle parti;
– il trasportato ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti a prescindere da chi sia responsabile dell’incidente.
Trib. Napoli 5/2/2016 n. 1516
Circolazione stradale: risarcimento del danno di € 13.587,16 per una I.P. del 2% e per danni al veicolo.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Il Tribunale:
– accogliendo il motivo di appello del danneggiato ha dichiarato la competenza per territorio del giudice in precedenza adito per essere stata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’impresa di assicurazione incompleta;
– ha affermato che la tardiva costituzione degli appellati comporta il rigetto dei loro appelli incidentali e l’inammissibilità delle loro eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio;
– ha affermato che i limiti soggettivi del giudicato esterno non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma devono essere introdotti in causa con un’eccezione in senso stretto della parte al fine di invocare l’inopponibilità del giudicato.
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