App. Napoli 26/4/2017 n. 1813
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: risarcimento del danno di € 380.217,68, di cui € 319.776,78 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 60.440,90 ai due genitori.
Parto distocico.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi genitori che avevano visto rigettare in toto le loro domande e:
– afferma che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti sia della partoriente, sia del nascituro, sia del padre del nascituro e quello ordinario decennale;
– afferma che è responsabile il medico che assiste la partoriente durante il travaglio ed il parto per aver provocato al feto la lesione del plesso brachiale per un’errata e/o eccessiva trazione in presenza di distocia di spalla e non aver redatto in maniera completa la cartella clinica.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance lavorative mediante il conteggio tabellare e l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– il danno emergente futuro.
Liquidati ai genitori del leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato e futuro.
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Trib. Napoli 12/3/2004 n. 3055
Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.557.395,41, di cui € 2.875.184,13 al macroleso per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale, € 431.132,14 ai genitori ed € 251.079,14 ai due germani.
E’ responsabile il ginecologo che assiste la partoriente durante il parto – nel corso del quale si realizza una situazione di scarsità di liquido amniotico con trasmissione, quindi, più intensa delle contrazioni uterine al feto con ingravescenti e prolungati fenomeni di gaspings con aggravamento dello stato ipossico ed inalazione di liquido amniotico nelle vie respiratorie del feto tali da determinare la nascita di un feto asfittico e addirittura in arresto cardiaco – che:
– sottopone la partoriente ad infusione ossitocica per induzione del travaglio, senza un corretto monitoraggio cardiotomografico per regolare il dosaggio dell’infusione in rapporto al tipo, intensità e frequenza delle contrazioni anche in rapporto alla variabilità del BCF ed alla reattività fetale;
– rileva auscultatoriamente la bradicardia fetale soltanto durante l’ultima fase del parto, contestualmente alla dilatazione della cavità cervico-segmentaria quasi completa,
– non somministra alla partoriente atropina ;
– non provvede all’estrazione immediata del feto.
Liquidato il danno patrimoniale da lucro cessante da inabilità permanente mediante il conteggio tabellare e l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403.
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, l’applicabilità – nel conteggio tabellare per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente – dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/22 n. 1403.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda, ha liquidato il danno da lucro cessante da inabilità permanente mediante il noto conteggio tabellare ed ha applicato i coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403 che si riferiscono ad una durata della vita di gran lunga inferiore a quella odierna in quanto sono informate ai censimenti del 1901 e 1911 e alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912 (Trib. Napoli 12/3/2004 n. 3055).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 1/3/2010 n. 2364;
– Trib. Napoli 14/7/2005 n. 7875;
– Trib. Napoli 4/4/2005 n. 3723;
– Trib. Napoli 13/5/2004 n. 5715.
La Suprema Corte di Cassazione soltanto molti anni dopo tali precedenti ha affermato per la prima volta che “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, i quali a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e non sono perciò consentiti dalla regola di integrante del risarcimento di cui all’art. 1223 c.c.” (Cass. 14/10/2015 n. 20615).
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