Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106
Codice del consumo, autostrada, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società concessionaria dell’autostrada ed utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore e presunzione di responsabilità a carico della società concessionaria che, in mancanza di prova liberatoria, deve risarcire i danni subiti dall’utente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– il rapporto tra società concessionaria dell’autostrada ed utente, mediante il pagamento del pedaggio, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore;
– nell’ambito delle obbligazioni assunte dalla società concessionaria dell’autostrada deve ritenersi sicuramente inclusa quella di costante e diligente vigilanza, sicurezza ed attivo controllo della carreggiata al fine di prevenire ed impedire eventi dannosi o pericolose situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti con conseguente presunzione di responsabilità, in caso di danni, a carico della società che, in mancanza di prova liberatoria, deve risarcire i danni subiti dall’utente (Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106).
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Cass. 26/2/2009 n. 4745
Codice del consumo, giochi e giostre, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– le norme del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), previste per alcune categorie di contratti, si applicano anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice;
– il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente, mediante il pagamento del biglietto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “le specifiche previsioni relative ad alcune categorie di contratti contenute nel codice di consumo rispondono all’esigenza di apprestare una più forte tutela al consumatore in situazioni di particolare debolezza in cui egli si trova nel concludere dati contratti, ma certamente non limitano l’applicabilità della normativa di tutela del consumatore alle sole categorie di contratti previste dal codice del consumo. La disposizione di tutela del consumatore dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo si applica infatti al contratto tra consumatore e professionista e ad ogni contratto, nessuno escluso, che abbia ad oggetto, per quanto interessa qui, un servizio offerto dal professionista, di cui il consumatore è ammesso a fruire su base contrattuale” (Cass. 26/2/2009 n. 4745).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altro giudice di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106.
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Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222
Responsabilità medica e sanitaria, Codice del consumo, danni al paziente e competenza per territorio: il rapporto tra medico e paziente va qualificato come contratto tra professionista e consumatore con conseguente applicazione, nella cause di responsabilità medica e sanitaria, del foro del paziente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuto, in una causa da esso patrocinata, il principio secondo cui il rapporto tra medico e paziente va qualificato come contratto tra professionista e consumatore con conseguente applicazione, nella cause di responsabilità medica e sanitaria, del foro del paziente-consumatore.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha ritenuto applicabile il foro del paziente-consumatore ed ha affermato che “non potendo nella specie ritenersi prima facie la prospettazione del paziente quale consumatore infondata…né la relativa prospettazione artificiosa il giudizio deve ritenersi correttamente non contestato ed applicabile alla fattispecie sulla base della prospettazione attorea quale foro speciale rispetto a quelli previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge, opera a prescindere dalla posizione processuale assunta dal consumatore e può essere derogato solo con una pattuizione che costituisca il frutto di una trattativa individuale, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata che si ritiene di condividere in quanto pienamente rispondente alla ratio della normativa relativa alla tutela del consumatore” (Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222, in La resp. civ. 11/2007).
La Suprema Corte di Cassazione soltanto un paio di anni dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “il D.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, nel delineare le condizioni di applicazione delle norme generali sui contratti del consumatore – se letto alla stregua delle definizioni contenute nell’art. 3, non esclude da tale ambito contratti che pur intervenendo tra un consumatore ed un professionista non abbiano natura di contratti di massa…Rientra dunque nell’ambito di applicazione delle norme di disciplina dei contratti del consumatore quello avente ad oggetto prestazioni proprie della professione medica, conclusi con la struttura sanitaria in cui il medico opera” (Cass. 2/1/2009 n. 20).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 4/10/2012 n. 10563;
– Trib. Napoli 20/10/2008 n. 10506;
– Trib. Napoli 18/6/2008 n. 7167;
– Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530;
– Trib. Napoli 11/2/2008 n. 1453;
– Trib. Napoli 7/1/2008 n. 158;
– Trib. Napoli 6/12/2007 n. 11429, in Il civilista 2010, 2, 86 e in Obblig. e Contratti 5/2008.
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