Qualificazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicabilità dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 nel c.d. rito lavoro/locatizio
30/3/2022: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/news/qualificazione-del-giudizio-di-opposizione-decreto-ingiuntivo-ed-applicabilit-dellart
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Cass. 13/7/2021 n. 19989
Sinistro stradale: confermata la liquidazione di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti nel precedente giudizio di merito sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Suprema Corte di Cassazione:
– rigetta le tesi ed il ricorso per cassazione dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi congiunti e:
► dichiara inammissibile ed infondato il primo motivo di ricorso fondato sulla violazione della fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dei fatti;
► dichiara infondato il secondo motivo di ricorso – fondato sull’erronea applicazione di norme in materia di ripartizione dell’onere della prova in relazione al massimale di polizza – in quanto nella controversia tra l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo;
► dichiara inammissibile ed infondato il terzo motivo di ricorso fondato sull’erronea quantificazione del risarcimento sulla scorta della valutazione espressa dal C.T.U. nella misura del 91% di I.P.;
► dichiara infondato il quarto motivo di ricorso fondato sull’erronea liquidazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado.
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Cass. 19/2/2021 n. 4533
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie gli ultimi quattro motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la non necessarietà ed indispensabilità di tale documentazione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la genericità della richiesta priva dell’indicazione espressa degli atti mancanti e rilevanti per la decisione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti in quanto la stessa ammissibilità della documentazione nella fase di opposizione rende evidente che la mancata integrazione della stessa nella fase monitoria non è motivo sufficiente ad integrare un’ipotesi di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese.
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Cass. 16/10/2019 n. 26110
Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie i tre motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma che:
– la Corte di Appello, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, deve liquidare al danneggiato vittorioso non solo le spese ed i compensi del procedimento di opposizione ma anche quelli del procedimento monitorio per l’equa riparazione;
– i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, vanno liquidati mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.
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Cass. 24/9/2019 n. 23646
Tutela del credito: debitore di € 2.250.000,00 vende immobili per sottrarre al creditore la garanzia del credito con la complicità del terzo-acquirente, consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi del creditore e:
– rigetta il ricorso del terzo-acquirente;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sul vizio motivazionale – per violazione del principio della c.detta doppia conforme;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sul vizio di violazione di legge – per violazione del giudicato interno sulla posteriorità della vendita rispetto al credito;
– conferma la fondatezza dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore.
Cass. 12/9/2019 n. 22741
Sinistro stradale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– in caso di danno alla capacità lavorativa specifica al danneggiato spetta la liquidazione del danno da lucro cessante passato e futuro;
– il danno da lucro cessante passato è quello che si è già verificato dall’evento al momento della decisione e dev’essere accertato, anche con criterio probabilistico, ricostruendo i redditi definitivamente perduti dal danneggiato perché, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti;
– il danno da lucro cessante futuro è quello che si verificherà dalla data della decisione e dev’essere accertato capitalizzando i redditi futuri che il danneggiato presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età dello stesso al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione;
– al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro non possono utilizzarsi i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403 in quanto:
a. sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911;
b. presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
– sempre al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro è necessario:
a. aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita;
b. diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l’anticipata capitalizzazione.
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Cass. 26/8/2019 n. 21706
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del ricorrente ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– l’opponente a decreto ingiuntivo se intende chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
– l’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale e il giudice può rifiutarla anche per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo;
– il terzo, nel caso in cui non sia stata autorizzata la sua chiamata in causa e prima di essere citato o intervenuto nel giudizio, non diventa litisconsorte necessario del giudizio solo per la richiesta dell’opponente a decreto ingiuntivo;
– il giudice di appello, pertanto, nel caso in cui non sia stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, non può rimettere la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
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Cass. 24/7/2019 n. 20079
Responsabilità medica e sanitaria e competenza per territorio: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato e:
– afferma che l’eccezione di incompetenza per territorio, in presenza dell’astratta applicabilità alla controversia di più fori concorrenti – come, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – deve necessariamente estrinsecarsi nell’indicazione di tutti i giudici eventualmente diversi che secondo tali criteri sarebbero competenti;
– dichiara la competenza per territorio del Tribunale in precedenza adito, quale giudice di primo grado, in quanto l’eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata dalla struttura sanitaria in maniera incompleta.
Cass. 28/6/2019 n. 17445
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso dei danneggiati ed afferma i seguenti principi di diritto (i primi cinque assolutamente innovativi):
– in caso di morte del responsabile civile il danneggiato che agisce in giudizio è gravato dal solo onere di notificare l’atto – vuoi di citazione, vuoi di riassunzione – al chiamato all’eredità e non è, invece, tenuto ad accertare e provare che quest’ultimo abbia in concreto acquisito la qualità di erede;
– la notifica dell’atto al chiamato all’eredità è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica se quest’ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;
– sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’evento interruttivo di instaurare ovvero proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredità di questi ultimi;
– sarebbe contrario ai principi del giusto processo – oltre che ad evidenti ragioni di economia processuale – ritenere che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) affinché l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta ovvero rinuncia all’eredità (actio interrogatoria);
– il chiamato all’eredità, in ogni caso, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell’atto di citazione o di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la sua vocatio in ius;
– sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato;
– l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, di talché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
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Cass. 24/4/2019 n. 11197
Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato ed afferma che:
– l’accoglimento dell’impugnazione sulla questione di rito della competenza comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie formulate, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte integralmente nell’atto di appello;
– la necessità di riproporre specificamente nell’atto di appello i mezzi di prova non accolti dal giudice di primo grado non trova applicazione nel caso in cui il giudizio di primo grado non ha avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza;
– la specificità dei motivi d’appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest’ultima, dall’appellante non è esigibile altro onere che riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.
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