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Categoria: Azione surrogatoria del danneggiato

Confermato il risarcimento di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.

mercoledì, 06 Ottobre 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Cass. 6/10/2021 n. 27113

La Suprema Corte di Cassazione:
– accoglie le tesi del danneggiato e della madre;
– rigetta le tesi del medico e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene che:
► non è nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda con la quale il danneggiato – la cui domanda risarcitoria per responsabilità professionale sia stata accolta in primo grado – proponga appello avverso il capo della sentenza di rigetto della domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore spiegata dal professionista che, dopo aver chiamato quest’ultimo in causa, sia poi rimasto inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione e, pertanto, inadempiente verso il danneggiato suo creditore;
► è quindi senz’altro ammissibile l’appello proposto dal creditore in surrogazione del proprio debitore, rimasto soccombente nel giudizio di primo grado ed inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione.

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App. Napoli 12/9/2016 n. 3254

lunedì, 12 Settembre 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro mortale: liquidati € 1.262.763,24, di cui € 825.085,00 ai due genitori ed € 437.678,24 ai due germani della vittima.

La Corte di Appello, in sede di seconda riassunzione dalla Cassazione, accogliendo il motivo di gravame dei danneggiati, ha accolto la loro domanda di mala gestio in senso proprio proposta in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., sostituendosi al danneggiante nell’esercizio dei suoi diritti verso l’impresa di assicurazione a carico della quale ha posto l’intero risarcimento del danno a dispetto del massimale di polizza di L. 50.000.000 (pari ad € 25.822,84).

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Cass. 6/10/2015 n. 19894

martedì, 06 Ottobre 2015 da Studio Legale Liguori & Liguori
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Sinistro mortale e mala gestio dell’impresa di assicurazione: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso dei danneggiati, ha affermato che gli stessi possono esperire l’azione di mala gestio in senso proprio in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., sostituendosi al danneggiante nell’esercizio dei suoi diritti verso l’impresa di assicurazione.

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Trib. Napoli 29/5/2015 n. 8070

venerdì, 29 Maggio 2015 da Studio Legale Liguori & Liguori

Insidia e trabocchetto: risarcimento del danno di € 45.149,00 per una I.P. del 12%.

Il condominio è custode delle scale condominiali ed è responsabile, ex art. 2051 c.c., per la caduta dalle scale a causa della presenza di olio sui gradini, sostanza non visibile anche a causa della scarsa illuminazione.

E’ ammissibile e fondata la domanda formulata dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., nei confronti dell’impresa di assicurazione della R.C. del condominio inerte al fine di ottenerne la condanna in via diretta, ex art. 1917, 2° comma, c.c..

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Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583

martedì, 13 Novembre 2007 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità medica e sanitaria, azione surrogatoria e condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale: il danneggiato da responsabilità medica e sanitaria, in caso di inerzia del medico o della struttura sanitaria, può chiedere in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., la condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale dell’assicurato-responsabile, ex art. 1917, 2° comma, c.c.

L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a proporre e veder accogliere, in una causa da esso patrocinata in tema di responsabilità medica e sanitaria, la domanda formulata dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c. – per l’inerzia del medico che costituendosi in giudizio ha chiesto solo di essere manlevato e tenuto indenne dall’impresa di assicurazione – volta ad ottenere la condanna diretta dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale dell’assicurato-responsabile, ex art. 1917, 2° comma, c.c. (Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
• in tema di responsabilità medica e sanitaria:
– Trib. Napoli 21/3/2013 n. 3812;
– Trib. Napoli 18/11/2011 n. 12606;
– Trib. Napoli 25/10/2011 n. 11535;
– Trib. Napoli 21/6/2011 n. 7878;
– Trib. Napoli 1/3/2011 n. 2321;
• in tema di responsabilità da cose in custodia:
– Trib. Napoli 29/5/2015 n. 8070, Dello Iacono/Condominio;
– Trib. Napoli 12/1/2012 n. 361;
• in tema di responsabilità derivante dalla navigazione di natanti:
– Giud. Pace Napoli 19/11/2009 n. 89080.
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