Cass. 24/9/2019 n. 23646
Tutela del credito: debitore di € 2.250.000,00 vende immobili per sottrarre al creditore la garanzia del credito con la complicità del terzo-acquirente, consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi del creditore e:
– rigetta il ricorso del terzo-acquirente;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sul vizio motivazionale – per violazione del principio della c.detta doppia conforme;
– dichiara inammissibile il motivo di ricorso – fondato sul vizio di violazione di legge – per violazione del giudicato interno sulla posteriorità della vendita rispetto al credito;
– conferma la fondatezza dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore.
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App. Napoli 14/11/2017 n. 4673
Tutela del credito: debitore di € 2.250.000,00 vende immobili per sottrarre al creditore la garanzia del credito con la complicità del terzo-acquirente, consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello del terzo-acquirente;
– conferma la fondatezza dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore;
– conferma la sussistenza sia dell’elemento oggettivo dell’eventus damni che di quello soggettivo della scientia damni, quest’ultimo ritenuto provato per presunzioni gravi, precise e concordanti.
App. Napoli 29/10/2014 n. 4313
Tutela del credito: debitore di € 1.200.000,00 vende immobile per sottrarre al creditore la garanzia del credito con la complicità del terzo-acquirente, consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello del debitore e del terzo-acquirente;
– conferma la fondatezza dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore;
– conferma la sussistenza sia dell’elemento oggettivo dell’eventus damni che di quello soggettivo della scientia damni, quest’ultimo ritenuto provato per presunzioni gravi, precise e concordanti dalla vendita dell’immobile a prezzo vile attesa la sproporzione tra prezzo di vendita (L. 257.250.000) e valore dell’immobile (L. 1.650.000.000).