Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106
Codice del consumo, autostrada, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società concessionaria dell’autostrada ed utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore e presunzione di responsabilità a carico della società concessionaria che, in mancanza di prova liberatoria, deve risarcire i danni subiti dall’utente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– il rapporto tra società concessionaria dell’autostrada ed utente, mediante il pagamento del pedaggio, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore;
– nell’ambito delle obbligazioni assunte dalla società concessionaria dell’autostrada deve ritenersi sicuramente inclusa quella di costante e diligente vigilanza, sicurezza ed attivo controllo della carreggiata al fine di prevenire ed impedire eventi dannosi o pericolose situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti con conseguente presunzione di responsabilità, in caso di danni, a carico della società che, in mancanza di prova liberatoria, deve risarcire i danni subiti dall’utente (Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106).
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