App. Napoli 3/9/2007 n. 2683
Responsabilità medica e sanitaria: l’attività chirurgica è attività pericolosa
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei pochi avvocati a sostenere e veder riconosciuto, in una causa da esso patrocinata, il principio secondo cui l’attività chirurgica è attività pericolosa, con conseguente applicazione in favore del paziente della norma di cui all’art. 2050 c.c. e della responsabilità oggettiva da essa prevista.
La Corte di Appello di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che “l’attività chirurgica, proprio in considerazione di quei rischi (nosocomiali e iatrogeni) in buona parte ineliminabili, è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 2050 c.c., vale a dire come attività pericolosa” (App. Napoli 3/9/2007 n. 2683).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altro giudice di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Napoli 18/11/2011 n. 12606.
La Suprema Corte di Cassazione, su tale punto, non si è ancora pronunciata.
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