Cass. 23/2/2021 n. 4786
Difesa del medico, assicurazione e spese di lite di resistenza: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del medico assicurato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– la persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
– tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita.
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App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Trib. Torre Annunziata 25/6/2018 n. 1531
Responsabilità del chirurgo e dell’otorino: risarcimento del danno di € 32.041,60 per una I.P. iatrogena dell’8% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da una otite esterna infettiva sottoposta ad intervento chirurgico di timpanoplastica aperta a destra.
E’ responsabile l’otorino per la provocata paralisi del nervo facciale a destra in un decorso atipico dello stesso quale complicanza dell’intervento chirurgico di rimozione del colesteatoma.
La clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale è nulla in quanto determina una limitazione di responsabilità.
App. Napoli 26/4/2018 n. 1888
Responsabilità del chirurgo e dell’otorino: risarcimento del danno di € 8.984,60 per una I.P. iatrogena del 4%.
La Corte di Appello accoglie l’appello della danneggiata e:
– condanna (oltre alla Clinica ed all’impresa di assicurazione della R.C. professionale, anche) il chirurgo otorino al risarcimento del danno;
– dichiara risolto il contratto di cura ed assistenza sanitaria;
– condanna la Clinica ed il chirurgo otorino (oltre che al risarcimento del danno, anche) alla restituzione del compenso percepito.
Trib. Napoli 17/4/2018 n. 3727
Responsabilità dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 13.400,34 per una I.P. iatrogena del 5%.
Paziente affetto da lussazione metatarso falange quinto raggio piede sinistro e frattura quarto metatarso.
E’ responsabile l’ortopedico per:
– non aver somministrato al paziente terapia anticoagulante mediante calciparina (dosi di 400 UI al giorno per quattro settimane sin dal primo giorno di immobilizzazione) pur indicata in maniera assoluta dalle guidelines e dai protocolli;
– aver cagionato il peggioramento del suo stato clinico.
La clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale è nulla per difetto di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, c.c., in quanto espone l’assicurato a vuoti di copertura.
App. Napoli 7/2/2017 n. 556
Responsabilità del citologo e del chirurgo: confermata la responsabilità del citologo e del chirurgo e la liquidazione di € 212.766,52 per una I.P. iatrogena del 28%.
Paziente affetta da Tiroidide di De Quervain sottoposta:
– ad esame FNAB lobo sinistro tiroide (esame citologico per agoaspirato) che evidenziava: “tre strisci ematici, in uno solo di esso sono presenti alcuni tirociti con note di anisonoucleosi come per lesione follicolare”;
– a successivo intervento chirurgico di tiroidectomia totale senza alcun ulteriore approfondimento.
La Corte di Appello:
– rigetta i motivi di appello dei medici, delle strutture sanitarie e delle rispettive imprese di assicurazione ed accoglie in toto le tesi della danneggiata;
– conferma la responsabilità del citologo per aver posto un’errata diagnosi anatomo patologica dell’esame FNAB lobo sinistro tiroide vuoi per un errore tecnico (errato campionamento) vuoi per un errore interpretativo (errore nella lettura) confermato dal successivo esame istologico;
– conferma la responsabilità del chirurgo per aver eseguito un intervento chirurgico di tiroidectomia totale per neoplasia follicolare della tiroide, altamente demolitivo e menomativo, non necessario ed inutile nel corso del quale ha anche provocato un danno iatrogeno alle paratiroidi con conseguente ipoparatiroidismo.
La Corte di Appello:
– accoglie in parte l’appello incidentale della danneggiata;
– liquida alla stessa un maggior importo rispetto a quello in precedenza liquidato dal Tribunale di Napoli.
La Corte di appello, in tema di assicurazione della R.C. professionale, afferma che:
– la clausola claims made prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento del terzo pervenute all’assicurato entro il termine di efficacia del contratto;
– in tali casi a nulla rileva che l’assicurato abbia denunciato l’evento all’impresa di assicurazione dopo la scadenza del contratto.
Trib. Napoli 3/2/2017 n. 1413
Responsabilità del neonatologo: risarcimento del danno di € 334.243,79, di cui € 263.825,69 alla lesa per una I.P. iatrogena differenziale del 18% con personalizzazione del risarcimento ed € 70.418,10 ai genitori.
E’ responsabile il neonatologo che in presenza di una neonata nata prematura alla 31^ settimana in evidente sofferenza e con un punteggio Apgar estremamente basso (3 ad un minuto e 5 a cinque minuti) non ha eseguito immediatamente:
– l’intubazione oro-tracheale;
– la caterizzazione della vena ombelicale;
che, invece, sono state eseguite con inescusabile ritardo soltanto un’ora dopo la nascita, all’arrivo presso altra struttura sanitaria.
Liquidati anche:
– il danno patrimoniale da perdita di chance lavorative;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
L’impresa di assicurazione va condannata a pagare direttamente i danneggiati, ex art. 1917, 2° comma, c.c., se l’assicurato ne fa domanda.
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Cass. 18/2/2016 n. 3173
Responsabilità medica e sanitaria: paziente sottoposta ad intervento di rimozione di un’ernia ombelicale e deceduta per collasso cardiocircolatorio.
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso principale del chirurgo:
– ha confermato la sua colpa per aver eseguito l’intervento: A. nonostante le condizioni cliniche della paziente non solo lo sconsigliassero ma lo rendessero altamente rischioso; B. presso struttura sanitaria non dotata di reparto di rianimazione, necessario per i rischi di quell’intervento;
– ha affermato che chirurgo ed anestesista, pur avendo competenze distinte, operano congiuntamente e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato; pertanto, ciascuno di essi deve verificare la condotta dell’altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ex art. 1176, 2° comma, c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso incidentale dell’impresa di assicurazione del chirurgo, ha affermato che è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale, con la conseguenza che la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso incidentale dei congiunti della vittima primaria per non aver liquidato il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante per il ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ha affermato che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il danno da mora, funzione, quest’ultima, svolta dai c.detti interessi compensativi che ristorano il creditore del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla.
Trib. Napoli 14/12/2015 n. 15246
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 7.588,57 per una I.P. iatrogena differenziale del 5% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da Adenocarcinoma del retto e Angiocavernoma epatico sottoposta ad intervento chirurgico di Laparotomia mediana sovraombelico pubica.
E’ responsabile il chirurgo per l’insorgenza di laparocele mediano sopra-sottombelicale post-chirurgico.
Assicurazione della R.C. professionale: la clausola claims made pura è valida mentre quella spuria è vessatoria.
Trib. Napoli 25/9/2015 n. 12123
Responsabilità dell’otorino: risarcimento del danno di € 13.500,00 per una I.P. iatrogena del 4% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetta da rinopatia ipertrofica sottoposta ad intervento chirurgico di turbinectomia nasale inferiore bilaterale.
E’ responsabile l’otorino per:
– non aver fatto eseguire alla paziente esami strumentali e/o complementari preliminari quali la rinomanometria al fine di verificare la funzionalità nasale, lo screening allergologico e la citotolgia nasale;
– non aver preso in considerazione la possibilità, che sussisteva, di effettuare una terapia conservativa quale la decongestione sottomucosa o la radiofrequenza.
Assicurazione della R.C. professionale: la clausola claims made è nulla.
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