La multa arriva dopo 90 giorni ma l’ho già pagata: è possibile contestarla?
24/7/2023: Risposta al quesito a cura dell’avv. Vincenzo Liguori, pubblicata su Repubblica.it al seguente link: https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/domande-e-risposte/2023/07/24/news/la_multa_arriva_dopo_90_giorni_ma_lho_gia_pagata_posso_contestarla-408793575/
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Vizi e difformità del bene venduto: quali sono i diritti del consumatore?
23/7/2023: Risposta al quesito a cura dell’avv. Vincenzo Liguori, pubblicata su Repubblica.it al seguente link: https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/domande-e-risposte/2023/07/23/news/mi_arriva_un_divano_diverso_da_quello_scelto_quali_sono_i_miei_diritti-408678670/
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Acquisto con società di leasing: valgono i diritti di consumatore?
14/7/2023: Risposta al quesito a cura dell’avv. Vincenzo Liguori, pubblicata su Repubblica.it al seguente link: https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/domande-e-risposte/2023/07/14/news/acquisto_con_societa_di_leasing_valgono_i_diritti_di_consumatore-407695650/
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Simulazione contrattuale: nullità dell’accordo, ripetizione dell’indebito e disciplina restitutoria nell’arricchimento senza causa
16/5/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/simulazione-contrattuale-nullit-dellaccordo-ripetizione-dellindebito-e
Danno permanente futuro, criteri di accertamento e quantificazione: anticipata capitalizzazione o rendita?
21/4/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/danno-permanente-futuro-criteri-di-accertamento-e-quantificazione
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Onere di espressa riproposizione in appello delle domande assorbite in primo grado
7/2/2023: articolo dell’avv. Vincenzo Liguori
ONERE DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLE DOMANDE ASSORBITE IN PRIMO GRADO
A cura dell’avv. Vincenzo Liguori.
Il principio di diritto.
In conformità a quanto disposto dalle Sezioni Unite della S.C., la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 12 aprile 2022, n. 11895, sancisce che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite dall’accoglimento della domanda principale (in questo caso la simulazione), debbono essere espressamente riproposte in sede di appello, senza necessità di appello incidentale e senza uno specifico vincolo di forma (cfr. Cass. S.U. 12/5/2017 n. 11799).
I fatti di causa.
La Banca Unicredit conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna una coppia di coniugi ed il loro figlio, chiedendo che fossero dichiarati simulati, ovvero in subordine inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c., due atti di compravendita con i quali gli stessi coniugi convenuti avevano ceduto al loro figlio la proprietà di una serie di immobili.
La Banca attrice, a sostegno della propria domanda, esponeva che i coniugi convenuti avevano rilasciato in suo favore una fideiussione per le obbligazioni assunte da una Società che risultava essere esposta per la somma di Euro 587.000.
Nel giudizio di primo grado si costituivano i convenuti ed interveniva la Banca Monte dei Paschi di Siena associandosi alle domanda dell’attrice.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale di simulazione e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna proponevano appello i convenuti soccombenti.
Il giudizio di appello, successivamente, veniva interrotto per la morte di una delle parti.
Gli appellanti riassumevano il giudizio e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2904 del 17 ottobre 2019, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di simulazione ma accoglieva quella di revocatoria, dichiarando, pertanto, inefficaci nei confronti della Banca – la quale, nelle more, era succeduta nel credito – i due atti di compravendita in esame, compensando le spese dei due gradi di giudizio per la reciproca soccombenza.
La stessa Corte, in particolare, rilevava che la domanda di revocatoria era esaminabile in quanto, seppur non riportata nelle conclusioni della prima comparsa di risposta, era stata riproposta nel corpo della medesima e nelle conclusioni depositate nella fase successiva alla riassunzione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione gli appellanti soccombenti affidando il loro ricorso a due motivi.
I ricorrenti, in particolare:
(-) con il primo motivo di ricorso eccepivano la nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. avendo la stessa esaminato la domanda di revocatoria che non era stata riproposta in grado di appello;
(-) con il secondo motivo di ricorso eccepivano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. per la mancanza delle condizioni necessarie per accogliere la domanda revocatoria.
La norma processuale.
L’art. 346 c.p.c., rubricato “decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte”, prevede espressamente che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Ragioni della decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha accertato che dagli atti di causa risultava che la Banca, nel costituirsi nel giudizio di appello con l’originaria comparsa di risposta, dopo aver ripreso la questione della simulazione, aveva rilevato che la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo affrontato il tema della revocatoria, per cui su questo punto non vi era stata alcuna decisione da impugnare.
La Banca, sul punto e nello stesso atto, aveva precisato che dovevano essere ribadite le argomentazioni che avrebbero potuto essere poste “a fondamento di un’eventuale pronuncia di revocatoria degli atti di compravendita per cui è causa”.
Per la Suprema Corte, quindi, seppur l’accoglimento della domanda di revocatoria non era stato espressamente riportato nelle conclusioni contenute nella comparsa di risposta – precisazione che è poi stata inserita nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione – deve affermarsi che il tenore dell’atto sia più che idoneo a far ritenere che tale domanda sia stata correttamente e tempestivamente riproposta.
Invero, in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Unite della S.C., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite dall’accoglimento della domanda principale (in questo caso la simulazione), debbono essere riproposte in sede di appello, senza necessità di appello incidentale e senza uno specifico vincolo di forma (Cass. S.U. 12/5/2017 n. 11799).
Ne consegue, quindi, che l’appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., è tenuto a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione (Cass. 14/4/2015 n. 7457; Cass. 3 luglio 2020, n. 13721).
Con il secondo motivo di ricorso, come esposto, i ricorrenti rilevavano che la legge vieta di assoggettare a revocatoria il pagamento di un debito scaduto.
La Corte ha ritenuto infondato tale motivo sia perché la sentenza impugnata aveva correttamente affermato che era rimasta del tutto sfornita di prova l’affermazione che le somme frutto delle vendite in questione erano state versate in adempimento (parziale) del debito scaduto e sia perché, al fine di stabilire l’anteriorità o la posteriorità degli atti dispositivi, ciò che conta è la prima fideiussione che, nel caso in esame, risaliva ad un momento antecedente rispetto alle due vendite, per cui del tutto infondata è risultata essere la censura circa la presunta anteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.
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L’avvocato non mi informa mai, posso denunciarlo?
16/1/2023: Risposta al quesito di un utente a cura dell’avv. Vincenzo Liguori, pubblicata su Repubblica.it al seguente link: https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/domande-e-risposte/2023/01/16/news/lavvocato_non_mi_informa_mai_posso_denunciarlo-383841271/
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Danno da emotrasfusione e decorrenza della prescrizione
2/1/2023: Danno da emotrasfusione e decorrenza della prescrizione: articolo dell’avv. Vincenzo Liguori
DANNO DA EMOTRASFUSIONE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
A cura dell’avv. Vincenzo Liguori.
Il principio di diritto.
La recente decisione della Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 aprile 2022, n. 12966, conferma il consolidato orientamento secondo cui, in tema di risarcimento danni da emotrasfusioni, la decorrenza della prescrizione per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c. coincide con il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto la consapevolezza e/o l’effettiva conoscenza della natura dell’infezione e della sua correlabilità alla trasfusione oppure nel momento in cui ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l’ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine della patologia.
I fatti di causa.
Il Tribunale di Bologna accertava la responsabilità della Regione Emilia Romagna e, per l’effetto, la condannava al risarcimento dei danni subìti da un uomo che assumeva di aver contratto il virus da HCV in seguito ad una trasfusione di sangue a cui era stato sottoposto nel 1981, in occasione di un suo ricovero presso il Policlinico. Avverso tale sentenza venivano proposti appelli principali ed incidentali innanzi alla Corte di Appello di Bologna la quale, una volta riuniti gli stessi, rigettava la domanda di risarcimento dell’uomo e compensava tra tutte le parti le spese dei due gradi. La Corte di Appello, in particolare:
• rilevava che se è vero che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. 210/92 rappresenta il termine ultimo dal quale far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ex artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c. in quanto indica la consapevolezza da parte del malato e/o dei suoi familiari dell’esistenza sia della patologia che del suo nesso di causa con la trasfusione ricevuta, è anche vero che ciò non esclude che il giudice possa collocare l’effettiva conoscenza del nesso eziologico in un momento precedente in considerazione sia delle informazioni in possesso del danneggiato che della diffusione delle conoscenze scientifiche;
• evidenziava che seppur non ancora singolarmente individuata rispetto alle già accertate epatite A ed epatite B, la diagnosi rilasciata al paziente nel 1983 non lasciava dubbi in ordine al fatto che la patologia era grave e poteva, come le atre due epatiti già accertate, essere conseguenza della trasfusione di sangue ricevuta;
• riteneva che l’assenza di documentazione relativa ad accertamenti clinici fino al 1997 rappresentava una vera e propria omissione da parte del paziente che se avesse usato l’ordinaria diligenza e si fosse sottoposto a regolari controlli medici e ad esami diagnostici avrebbe potuto tenere sotto controllo l’evoluzione della patologia ed accertare già nel 1989, anno in cui divenne disponibile il test per individuare il virus dell’HCV, il nesso di causa tra la patologia e la trasfusione ricevuta;
• dichiarava, pertanto, la prescrizione del diritto in quanto il primo atto interruttivo risaliva all’anno 2002 allorchè era già maturata la prescrizione decennale contrattuale e, ancor di più, quella quinquennale extracontrattuale.
Avverso tale sentenza il paziente danneggiato proponeva ricorso in Cassazione affidandolo ad un unico motivo inerente la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’individuazione del criterio interpretativo in base al quale determinare il dies a quo del termine di prescrizione della domanda di risarcimento richiamando il principio secondo cui in caso di danno da emotrasfusione il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia venga percepita o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia, la S.p.A. Generali Italia e la Regione Emilia Romagna con ricorso incidentale.
Ragioni della decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, richiamando un suo consolidato orientamento – secondo il quale la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. 210/92 rappresenta il limite ultimo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento ex artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c. ma non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento antecedente l’avvenuta consapevolezza del nesso eziologico tra l’avvenuta trasfusione e la malattia sulla base di un fatto adeguatamente motivato (Cass. n. 27757/2017) – ha accolto l’unico motivo di ricorso in quanto la Corte di merito ha ragionato in termini possibilistici, rimanendo sempre nel campo delle mere congetture, senza indicare quali erano le informazioni in possesso del paziente che gli avrebbero consentito di accertare prima il nesso di causa tra la malattia e l’emotrasfusione.
Invero, la stessa Corte, soffermandosi sul comportamento omissivo che avrebbe tenuto il paziente per non essersi sottoposto regolarmente ai necessari controlli, ha perso di vista quello che era l’oggetto dell’indagine dell’appello, ovvero l’accertamento del momento in cui il paziente aveva avuto la consapevolezza, o quanto meno, l’effettiva conoscibilità, del nesso eziologico tra la malattia e l’emotrasfusione.
La Suprema Corte, in particolare, ha ribadito che se è vero che il Giudice di merito può far ricorso alle presunzioni semplici è anche vero che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto deve consistere in una circostanza obiettivamente certa e non in una mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto di far ricorso alle “praesumptiones de praesumpto” (Cass. n. 17421/2019).
Ne consegue, quindi, che incorre “in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. n. 13745/2018; Cass. n. 24164/2019).
La Suprema Corte, alla luce di quanto sopra esposto, ribadisce che ciò che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni è il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto la consapevolezza della natura dell’infezione e della correlabilità alla trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l’ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine patologica, mentre sono del tutto irrilevanti, a tal fine, le circostanze e le valutazioni attinenti a condotte che, in via del tutto ipotetica, avrebbero consentito di acquisire in anticipo la conoscibilità della natura della malattia e della sua possibile origine.
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Danno morale: accertamento e quantificazione tramite prova presuntiva nei c.d. reati di danno
5/9/2022: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/news/danno-morale-accertamento-e-quantificazione-tramite-prova-presuntiva-nei-cd-reati-di
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Appalto di opere: il committente è sempre responsabile ex art. 2051 c.c.
20/5/2022: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/news/appalto-di-opere-il-committente-sempre-responsabile-ex-art-2051-cc
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