App. Napoli 18/3/2021 n. 1025
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 21.197,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da lussazione metatarso falange V raggio piede sinistro e frattura IV metatarso sottoposto a trattamento sanitario mediante confezionamento di apparecchio gessato a stivaletto.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello del danneggiato in ordine all’incongrua liquidazione del danno;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– conferma la responsabilità del medico di Pronto Soccorso per l’insorgenza di una sindrome post trombotica delle vene della gamba sinistra consistente in uno sfiancamento valvolare delle gemellari, nonché da una occlusione delle perforanti di Cockett, vene di distretto di gamba che mettono in comunicazioni le vene del circolo superficiale con quelle del circolo profondo;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
► il danno emergente passato denegato dal giudice di primo grado;
– liquida complessivamente al danneggiato un importo pari a circa il doppio rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Sindrome post trombotica delle vene della gamba
App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Protesi anca, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
App. Napoli 6/5/2020 n. 1627
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 49.167,73 per una I.P. iatrogena differenziale del 6%.
Paziente affetta da frattura del femore sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura femorale.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di stabilizzazione della frattura femorale con fili di Kirschner e contenzione con apparecchio gessato che non ha permesso la riduzione della frattura ma solo la stabilizzazione della stessa;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata anche:
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Frattura del femore, Intervento di stabilizzazione della frattura femorale, Malasanità, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
App. Napoli 4/12/2019 n. 5862
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 51.659,40 per una I.P. iatrogena differenziale del 7%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo per l’errato intervento di asportazione della neoformazione adenocarcinomatosa in regione zigomatica sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano al posto di quelle di cui all’art. 139 cod. ass. utilizzate dal giudice di primo grado;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata un importo circa quattro volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
Trib. Napoli 15/2/2019 n. 1765
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 7.066,65, di cui € 4.966,65 per una I.P. del 3% ed € 2.100 per danno al veicolo.
Il Tribunale accoglie l’appello del danneggiato e:
– dichiara la nullità della sentenza di primo grado in quanto redatta e sottoscritta da un giudice diverso da quello innanzi al quale le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni;
– dichiara la legittimazione attiva del danneggiato (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara la legittimazione passiva del responsabile (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara le responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
Liquidati anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 24/7/2018 n. 7237
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 15.773,50, di cui € 14.882,71 per una I.P. del 6% con personalizzazione del risarcimento ed € 890,79 per danno al motoveicolo.
E’ responsabile il conducente del veicolo che opera manovra di sorpasso a sinistra di altro veicolo che lo precede nella marcia, invade la semicarreggiata opposta ed investe il veicolo che proviene dall’opposto senso di marcia.
Liquidati anche:
– il tributo IVA sull’importo liquidato per il danno al motoveicolo;
– il danno da sosta tecnica;
– la parcella stragiudiziale del difensore.
App. Napoli 28/3/2018 n. 1455
Giochi e giostre: risarcimento del danno di € 15.025,07 per una I.P. del 4% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello accoglie l’appello dei danneggiati e:
– qualifica come contrattuale la responsabilità della società che gestisce il Parco Giochi per le lesioni subite dalla minore nell’utilizzo della giostra denominata “pesce gonfiabile”;
– dichiara l’inadempimento contrattuale della società;
– ritiene inapplicabili le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di cui all’art. 139 cod. ass. anche se trattasi di lesioni di lieve entità (IP 4%);
– liquida il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle paranormative del Tribunale di Milano.
Trib. Torre Annunziata 26/3/2018 n. 774
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 29.407,42, di cui € 28.005,90 per una I.P. del 9% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.401,52 per danno al motoveicolo.
E’ ammissibile l’intervento volontario adesivo autonomo spiegato da altro soggetto danneggiato nello stesso sinistro in quanto la sua domanda presenta una connessione o collegamento con quella delle altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo.
E’ responsabile il conducente del veicolo che si immette nel flusso della circolazione e non concede la precedenza al motoveicolo favorito.
Liquidati anche il danno da sosta tecnica e le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
Trib. Napoli 25/7/2017 n. 8546
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 27.190,16, di cui € 25.822,15 per una I.P. del 7% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.368,01 per danno al ciclomotore.
E’ responsabile il conducente che si immette nel flusso della circolazione da un’area privata adibita a parcheggio di esercizio commerciale e non concede la precedenza al ciclomotore favorito.
Liquidati il tributo I.V.A. anche se la riparazione non è ancora avvenuta, il danno da sosta tecnica, la parcella stragiudiziale del difensore e le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Torre Annunziata 26/6/2017 n. 1877
Investimento di pedone: risarcimento del danno di € 19.780,20 per una I.P. del 7% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile l’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce pedonali.
Art. 139 cod. ass. e micropermanenti: il limite del 20% di personalizzazione previsto per le micropermanenti non opera per il danno morale.
Liquidati anche parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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