
Intervento volontario adesivo dipendente e diritto processuale: l’intervento volontario adesivo dipendente è ammissibile anche se proposto al di fuori dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta
La normativa rilevante per la questione trattata, nel testo vigente dal 30/4/1995, è la seguente:
• art. 166 c.p.c. che dispone: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione…”;
• art. 167, 1° e 2° comma, c.p.c. che dispone:
“Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda…
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio…”;
• art. 268, 1° e 2° comma, c.p.c. che dispone:
“L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio”.
La totalità dei giudici del Tribunale partenopeo e molti giudici degli altri fori hanno ritenuto tardivo l’intervento volontario proposto soltanto alla prima udienza istruttoria e, cioè, in violazione dei termini di decadenza fissati, dal combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., per la formulazione da parte del convenuto di domande riconvenzionale, che hanno ritenuto applicabili anche all’intervento volontario.
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a contrastare tale orientamento restrittivo con impugnative ad hoc e ad invocare, a sostegno delle tesi opposte da esso sostenute, un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata delle suddette norme.
L’avv. Michele Liguori, in particolare, ha sostenuto che:
• tutte le ipotesi di intervento volontario, sia principale, sia litisconsortile, sia dipendente sono accomunate dalla stessa disciplina;
• per tutte le ipotesi di intervento volontario innanzi indicate v’è un solo limite temporale costituita dall’udienza di precisazione delle conclusioni;
• le limitazioni poste all’attività dell’interventore volontario non si estendono all’attività assertiva, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni” e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento, seppur l’interventore, avuto riguardo al momento della sua costituzione, deve accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie;
• un’interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette norme processuali in materia di intervento adesivo autonomo, alla luce dei canoni costituzionali del “giusto processo”, di cui all’art. 111, 1° comma, Cost. e della sua ragionevole durata, di cui all’art. 111, 2° comma, Cost., portano a ritenere ammissibile la partecipazione dell’interventore al processo già pendente tra altri soggetti acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte, senza alcuna preclusione temporale per la sua attività assertiva.
Dopo l’avallo dell’orientamento restrittivo anche da parte della Corte di Appello di Napoli (App. Napoli 10/10/2002 n. 3056) l’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a portare la questione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ad ottenere la conferma della bontà delle tesi da esso sostenute.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali in materia di intervento adesivo autonomo, deve consentire la legittimazione a partecipare al processo già pendente tra altri soggetti, acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte. L’ampliamento del processo sotto il profilo soggettivo è giustificato dalla esigenza della economia dei giudizi, volendosi favorire l’esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetti o titoli dei contrapposti diritti e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Tale esigenza peraltro non può entrare in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, e pertanto i soggetti che intervengono debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento” (Cass. 8/10/2007 n. 20987).
Il principio è stato confermato dal Tribunale di Napoli nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– App. Napoli 21/1/2008 n. 251;
– App. Napoli 23/10/2007 n. 3335;
– Trib. Napoli 25/9/2006 n. 9441;
– App. Napoli 26/9/2003 n. 2710;
– Trib. Napoli 9/4/2003 n. 4434;
– Trib. Napoli 13/3/2001 n. 3946;
– Trib. Napoli 28/10/1999 n. 7798;
– Trib. Napoli 8/7/1999 n. 4925.
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