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Cass. 6/11/2014 n. 23746

Cass. 6/11/2014 n. 23746

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 06 Novembre 2014 / Pubblicato il Cassazione, Legge Pinto, News Legali

Legge pinto e durata irragionevole dei processi: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del danneggiato, ha affermato che l’art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.

La Suprema Corte di Cassazione, con tale decisione, ha dato continuità al contestuale leading case ottenuto all’avv. Michele Liguori (Cass. 6/11/2014 n. 23745).

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