Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la durata del processo è irragionevole se lo stesso viene definito in un solo grado in un tempo superiore a tre anni; in tal caso alla parte va liquidato il danno non patrimoniale.
La normativa rilevante per la questione trattata, nel testo vigente dal 12/8/2012, è la seguente:
– art. 2, comma 2-bis, L. 24/3/2001 n. 89 che dispone: “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari”;
– art. 2, comma 2-ter, L. 24/3/2001 n. 89 che dispone: “Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”.
La totalità dei giudici della Corte di Appello capitolina della sezione equa riparazione hanno ritenuto che la norma di cui all’art. 2, comma 2-ter, L. 24/3/2001 n. 89, secondo cui “Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni” va interpretato, a dispetto della precedente disposizione (che stabilisce il timing per ciascun grado di giudizio), nel senso che se il giudizio dura, in un solo grado sei anni è rispettato il termine ragionevole.
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a contrastare tale orientamento restrittivo con impugnative ad hoc e ad invocare, a sostegno delle tesi opposte da esso sostenute, una lettura ed interpretazione in combinato disposto di dette disposizioni volta sia ad individuare quella che è la ratio e l’intenzione del legislatore, sia a superare le eventuali distonie o criticità del sistema.
L’avv. Michele Liguori, in particolare, ha sostenuto che in base a tale interpretazione devono ritenersi:
– da un lato fermi i limiti di ragionevole durata del processo stabiliti dall’art. 2, comma 2-bis, L. 24/3/2001 n. 89 nei vari gradi di giudizio e, cioè “di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità” che, tra l’altro, sono quelli costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra le molte: Corte Europea 23/10/2003, relativa al ricorso n. 39758/98) e recepiti dal ns. ordinamento e dal diritto vivente;
– dall’altro lato che la successiva previsione dell’art. 2, comma 2-ter, L. 24/3/2001 n. 89 (“Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”) è una deroga alla precedente disposizione concernente la durata massima del procedimento riferita esclusivamente alla diversa ipotesi, che qui non ricorre, che il processo (penale o civile) si sia svolto effettivamente in tutti e tre i gradi di giudizio (e non in uno solo) e sia durato complessivamente sei anni, proprio al fine di compensare l’eccessiva protrazione di un grado di giudizio con la maggiore celerità dell’altro.
Dopo il rigetto di varie opposizioni da esso proposte, ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, con conseguente avallo dell’orientamento restrittivo da parte del Collegio della Corte di Appello di Roma (App. Roma 5/12/2013; App. Roma 5/12/2013; App. Roma 11/12/2013) l’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a portare la questione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ad ottenere, a tutt’oggi, la conferma della bontà delle tesi da esso sostenute.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, prevede che “si considera rispettato il termine ragionevole (…) se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”; che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. 6-1, 7 settembre 2012, n. 15041); che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2- ter, ai sensi del quale “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”; che quest’ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa – nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis – lungi dall’allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale: Sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell’intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo; che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” (Cass. 6/11/2014 n. 23745).
Il principio, successivamente, è stato riaffermato dalla Suprema Corte di Cassazione anche nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Cass. 7/11/2014 n. 23887;
– Cass. 6/11/2014 n. 23746.
Il principio, successivamente, è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale che ha precisato che “il termine di sei anni indicato nella norma impugnata si applica ai soli procedimenti che in concreto si siano svolti in tre gradi di giudizio, al fine di compensare l’eccessiva protrazione di una fase con la maggiore celerità dell’altra” (Corte Cost. 8/9/2016 n. 208; conf. Corte Cost. 19/2/2016 n. 36).