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Cass. 25/2/1997 n. 1704

Cass. 25/2/1997 n. 1704

da Studio Legale Liguori & Liguori / martedì, 25 Febbraio 1997 / Pubblicato il Cassazione, Danno non patrimoniale terminale, Leading case, Sinistro mortale

Risarcimento del danno non patrimoniale terminale da invalidità temporanea: il danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità temporanea e, cioè, quello subito in vita da persona successivamente, dopo apprezzabile lasso di tempo, deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito è risarcibile in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi

Gli avv.ti Enzo e Michele Liguori sono stati i primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da essi patrocinata, il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) terminale da invalidità temporanea – e, cioè, quello subito in vita da persona senza stabilizzazione dei postumi e successivamente deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito – in capo al de cuius e trasmissibile ai suoi eredi.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tale causa patrocinata dagli avv.ti Enzo e Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “il risarcimento del danno non patrimoniale, sofferto in vita da persona deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito, e dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni subite, può essere chiesto da ciascuno degli eredi, in tale qualità e nei limiti della rispettiva quota, senza che a ciò sia d’ostacolo la domanda da essi proposta quali prossimi congiunti della vittima per il risarcimento del danno loro spettante jure proprio a causa della morte del congiunto, trattandosi di danni diversi oggettivamente e soggettivamente, per essere il primo lo stesso danno subito dal “de cujus”, ripartito “pro quota” fra gli eredi, ed il secondo quello sopportato dal congiunto in conseguenza della morte del familiare, suscettibile, in caso di pluralità di congiunti, di diversa graduazione secondo l’intensità del legame” (Cass. 25/2/1997 n. 1704).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7182;
– Trib. Napoli 22/4/2015 n. 5983;
– Trib. Napoli 1/2/2012 n. 1256;
– Trib. Napoli 10/1/2011 n. 245;
– Trib. Napoli 20/7/2009 n. 9162;
– Trib. Napoli 27/1/2009 n. 12736;
– App. Napoli 16/6/2003 n. 2021;
– App. Napoli 10/7/2000 n. 1787, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2000, 946.

L’avv. Michele Liguori, in materia, ha dedicato uno specifico capitolo dei libri:
– Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, II Ed., 2009, commento sub art. 140, par. V.3.4.1.3., 417 e segg.;
– Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. – Tutela legale, Collana Tribuna Major, La Tribuna di Piacenza, 2008, commento sub art. 140, par. V.3.4.1.3., 317 e segg..

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