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Cass. 23/5/1996 n. 4756

Cass. 23/5/1996 n. 4756

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 23 Maggio 1996 / Pubblicato il Cassazione, Danno patrimoniale, Leading case

Risarcimento del danno patrimoniale e criteri di liquidazione: il danno da lucro cessante da inabilità permanente va liquidato mediante un doppio conteggio tabellare:
– il primo per la liquidazione del danno già verificatosi dalla data dell’evento alla data di deposito della sentenza, se definitiva;
– il secondo per la liquidazione del danno futuro, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all’età che il leso ha alla data di deposito della sentenza, se definitiva

Gli avv.ti Enzo e Michele Liguori sono stati tra i primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da essi patrocinata, il risarcimento del danno da lucro cessante da inabilità permanente mediante un doppio conteggio tabellare:
– il primo per la liquidazione del danno già verificatosi dalla data dell’evento alla data di deposito della sentenza, se definitiva;
– il secondo per la liquidazione del danno futuro, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita (circa ottanta anni per gli uomini e ottantacinque per le donne), assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all’età che il leso ha alla data di deposito della sentenza, se definitiva.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tale causa patrocinata dagli avv.ti Enzo e Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “in materia di liquidazione dei danni da fatto il¬le¬cito extracontrattuale, il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato deve subire un correttivo allorché nelle more del giudizio quel limite – calcolato con ri¬fe¬ri¬mento alla età del danneggiato all’epoca dell’evento dannoso – venga in concreto superato per la sopravvivenza del sog¬getto cui la rendita è dovuta; in tale caso, dovranno ope¬rarsi due liquidazioni: la prima, sulla base dell’elemento con¬creto co¬sti¬tu¬ito dal periodo di vita del danneggiato pro¬trat¬tosi fino all’epoca della decisione, trattandosi di danno at¬tuale e non futuro, esattamente accertabile, la seconda invece, in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del dan¬neg-giato dalla data della decisione in poi” (Cass. 23/5/1996 n. 4756).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Napoli 20/7/2015 n. 10502.

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