Risarcimento del danno morale: il danno morale è risarcibile al di là delle strettoie dell’art. 2059 c.c. in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di detta norma
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e a sostenere la risarcibilità del danno morale anche al di là delle strettoie della suddetta norma.
L’avv. Michele Liguori, nella relazione “Il risarcimento dei danni morali subiettivi subiti dai congiunti del macroleso” (in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1999, 449 e segg. e in Tagete, 1999, 3, 23 e segg.) – nel commentare la sentenza della S.C. che per prima ha riconosciuto il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del soggetto leso (Cass. 23/4/1998 n. 4186) ha sottolineato che la decisione, seppur era da condividere in toto per il risultato finale raggiunto, rappresentava, però, anche un’occasione mancata.
L’avv. Michele Liguori ha sostenuto che il caso sottoposto all’esame della S.C., infatti, aveva tutti i requisiti per consentire alla stessa Corte di legittimità di aprire definitivamente l’art. 2059 c.c. ad una lettura costituzionale, rapportando anche questa norma ai principi costituzionali e a norme internazionali di rango superiore ed ha affermato che “con un’interpretazione estensiva, liberale e costituzionale dell’art. 2059 c.c., come norma generale, anche se tipicizzante, del danno non patrimoniale, la S.C. avrebbe potuto autorevolmente sostenere che i “casi determinati dalla legge”, previsti dalla predetta norma, ben potevano considerarsi non solo quelli previsti dall’ordinamento penale (art. 185 c.p.) ma anche quelli previsti dalla Costituzione italiana (i già richiamati artt. 2, 3, 10, 11, 13, 29, 30 e 31 Cost.) nonché quelli previsti dalla Costituzione europea (i già richiamati artt. 8 e 12 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e parte I, paragrafo 16, Carta Sociale Europea)”.
La Suprema Corte di Cassazione soltanto oltre quattro anni dopo tale relazione ha per la prima volta:
• svincolato la risarcibilità del danno morale dal positivo accertamento della colpa dell’autore del danno (Cass. 12/5/2003 n. 7282; conf. Cass. 12/5/2003 n. 7283);
• fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (Cass. 31/5/2003 n. 8827; conf. Cass. 31/5/2003 n. 8828).