
Danni al trasportato ed oneri probatori: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo quasi tutti i motivi di ricorso del danneggiato, ha affermato numerosi principi di diritto, alcuni dei quali assolutamente innovativi:
– il danneggiato-trasportato deve provare il fatto positivo di viaggiare a bordo del veicolo al momento dell’evento e non anche chi fosse alla guida mentre il danneggiante e la sua impresa di assicurazione, per andare esenti dall’obbligo risarcitorio, devono provare il fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda e, cioè, che il danneggiato era il conducente del veicolo;
– i limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti deve essere eccepita dalla parte interessata trattandosi di un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio;
– il potere officioso del giudice di disporre l’assunzione del teste di riferimento ai sensi dell’art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emerga già dalle allegazioni di una delle parti.