Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 2.750,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che:
• il giudice, in caso di rilevata incompletezza della documentazione prodotta, non può rigettare il ricorso ma deve ordinare al ricorrente l’integrazione della stessa;
• il ricorrente, vistosi respinta la domanda per la sua insufficiente documentazione, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase d’opposizione.
La Suprema Corte di Cassazione, soltanto successivamente, ha confermato per la prima volta tali principi ed ha affermato che:
• “ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va dunque formulato il seguente principio di diritto: “soggiace al termine perentorio stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d’appello adita di un ricorso avente i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 1 stessa legge. Pertanto, il deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dal successivo quarto comma dello stesso art. 3”;
• “respinta la domanda con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 6 per la sua insufficiente documentazione, il ricorrente può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase d’opposizione, che per la sua natura pienamente devolutiva non subordina l’esercizio di tale facoltà ad alcuna previa concessione, ora per allora, di quel medesimo termine non concesso ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1”.