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App. Napoli 7/2/2017 n. 556

App. Napoli 7/2/2017 n. 556

da Studio Legale Liguori & Liguori / martedì, 07 Febbraio 2017 / Pubblicato il Appello, Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità del citologo, Responsabilità medica e sanitaria, Tiroidectomia

Responsabilità del citologo e del chirurgo: confermata la responsabilità del citologo e del chirurgo e la liquidazione di € 212.766,52 per una I.P. iatrogena del 28%.

Paziente affetta da Tiroidide di De Quervain sottoposta:
– ad esame FNAB lobo sinistro tiroide (esame citologico per agoaspirato) che evidenziava: “tre strisci ematici, in uno solo di esso sono presenti alcuni tirociti con note di anisonoucleosi come per lesione follicolare”;
– a successivo intervento chirurgico di tiroidectomia totale senza alcun ulteriore approfondimento.

La Corte di Appello:
– rigetta i motivi di appello dei medici, delle strutture sanitarie e delle rispettive imprese di assicurazione ed accoglie in toto le tesi della danneggiata;
– conferma la responsabilità del citologo per aver posto un’errata diagnosi anatomo patologica dell’esame FNAB lobo sinistro tiroide vuoi per un errore tecnico (errato campionamento) vuoi per un errore interpretativo (errore nella lettura) confermato dal successivo esame istologico;
– conferma la responsabilità del chirurgo per aver eseguito un intervento chirurgico di tiroidectomia totale per neoplasia follicolare della tiroide, altamente demolitivo e menomativo, non necessario ed inutile nel corso del quale ha anche provocato un danno iatrogeno alle paratiroidi con conseguente ipoparatiroidismo.

La Corte di Appello:
– accoglie in parte l’appello incidentale della danneggiata;
– liquida alla stessa un maggior importo rispetto a quello in precedenza liquidato dal Tribunale di Napoli.

La Corte di appello, in tema di assicurazione della R.C. professionale, afferma che:
– la clausola claims made prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento del terzo pervenute all’assicurato entro il termine di efficacia del contratto;
– in tali casi a nulla rileva che l’assicurato abbia denunciato l’evento all’impresa di assicurazione dopo la scadenza del contratto.

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