
Responsabilità medica e sanitaria e risarcimento del danno iatrogeno differenziale: il danno non patrimoniale (biologico e morale) differenziale non può essere liquidato semplicemente quantificando il danno sulla scorta del mero grado differenziale di I.P.
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– il danno non patrimoniale (biologico e morale) differenziale (sussistente in tutti i casi in cui ci si imbatta in preesistenze, come quasi in tutti i casi di responsabilità medica e sanitaria) non può essere liquidato semplicemente quantificando il danno sulla scorta del mero grado differenziale di I.P.;
– in tale caso, infatti, la conversione in termini mo¬ne¬tari del danno non patrimoniale avverrebbe in base ad un va¬lore di punto falsato e senza tener conto che il surplus di invalidità ascrivibile al responsabile non si innesta su una situazione di validità preesistente, ma si innesta su una situazione di salute già compromessa;
– la differenza, pertanto, va compiuta non sul grado di in¬va¬li¬dità permanente, ma sui valori monetari;
– sarà pertanto necessario dapprima quantificare il danno non patrimoniale sulla scorta della complessiva percentuale di I.P. residuata al leso;
– sarà poi necessario quantificare il danno non patrimoniale sulla scorta della percentuale di I.P. di cui era già portatore e che, comunque, gli sarebbe verosimilmente residuata in as-senza dell’evento dannoso;
– la differenza monetaria co¬sti¬tuirà il danno non patrimoniale differenziale del quale il responsabile deve rispondere (App. Napoli 2/8/2002 n. 2570)
La Suprema Corte di Cassazione soltanto oltre dodici anni dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l’intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell’intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev’essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità” (Cass. 19/3/2014 n. 6341).
Il principio, dopo la prima decisione della Corte di Appello di Napoli, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 20/11/2014 n. 15435;
– Trib. Napoli 30/10/2014 n. 14388;
– App. Napoli 2/7/2014 n. 3046, in www.ridare.it;
– Trib. Napoli 5/6/2014 n. 8334;
– App. Napoli 27/5/2014 n. 2375;
– Trib. Napoli 27/2/2014 n. 3356;
– App. Napoli 22/1/2014 n. 248;
– Trib. Napoli 17/12/2013 n. 14417;
– Trib. Napoli 4/4/2013 n. 4341;
– Trib. Napoli 15/6/2012 n. 7155;
– Trib. Napoli 25/10/2011 n. 11535;
– Trib. Napoli 19/10/2010 n. 10453;
– Trib. Napoli 4/3/2010 n. 2516;
– Trib. Napoli 12/3/2009 n. 3241;
– Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530;
– Trib. Napoli 4/1/2008 n. 82;
– Trib. Napoli 6/4/2007 n. 3835;
– Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4313.
L’avv. Michele Liguori, in materia, ha dedicato uno specifico capitolo del libro: La responsabilità medica: dalla teoria alla pratica processuale, Maggioli, 2011