
26/2/2009 – Codice del consumo e rapporto contrattuale tra professionista e consumatore: le norme del Codice del consumo previste per alcune categorie di contratti si applicano anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, l’applicabilità delle norme del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), previste per alcune categorie di contratti, anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice (nel caso specifico trattavasi di danni subiti da un utente di un acquascivolo all’interno di un parco giuochi). La Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tale causa ha accolto il ricorso ed ha affermato che “le specifiche previsioni relative ad alcune categorie di contratti contenute nel codice di consumo rispondono all’esigenza di apprestare una più forte tutela al consumatore in situazioni di particolare debolezza in cui egli si trova nel concludere dati contratti, ma certamente non limitano l’applicabilità della normativa di tutela del consumatore alle sole categorie di contratti previste dal Codice del consumo” (Cass. 26/2/09 n. 4745).