LIGUORI & LIGUORI

  • Home
  • News
  • Settori di Specializzazione
    • Responsabilità Medica e Sanitaria
    • Incidenti Stradali
    • Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
    • Responsabilità del Professionista
    • Danni da Emotrasfusioni e da Vaccino
    • Recupero Crediti contro la Pubblica Amministrazione
    • Proprietà Intellettuale e Tutela dei Diritti di Privativa
    • Polizze Infortuni e Polizze Vita
    • Responsabilità della Banca e dell’Intermediario Finanziario
  • Partner
  • Contatti
Area Clienti
  • Home
  • Codice del consumo
  • Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222

Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222

Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222

da Studio Legale Liguori & Liguori / lunedì, 21 Maggio 2007 / Pubblicato il Codice del consumo, Competenza per territorio, Diritto processuale, Leading case, Malasanità, Responsabilità medica e sanitaria

Responsabilità medica e sanitaria, Codice del consumo, danni al paziente e competenza per territorio: il rapporto tra medico e paziente va qualificato come contratto tra professionista e consumatore con conseguente applicazione, nella cause di responsabilità medica e sanitaria, del foro del paziente-consumatore

L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuto, in una causa da esso patrocinata, il principio secondo cui il rapporto tra medico e paziente va qualificato come contratto tra professionista e consumatore con conseguente applicazione, nella cause di responsabilità medica e sanitaria, del foro del paziente-consumatore.

Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha ritenuto applicabile il foro del paziente-consumatore ed ha affermato che “non potendo nella specie ritenersi prima facie la prospettazione del paziente quale consumatore infondata…né la relativa prospettazione artificiosa il giudizio deve ritenersi correttamente non contestato ed applicabile alla fattispecie sulla base della prospettazione attorea quale foro speciale rispetto a quelli previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge, opera a prescindere dalla posizione processuale assunta dal consumatore e può essere derogato solo con una pattuizione che costituisca il frutto di una trattativa individuale, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata che si ritiene di condividere in quanto pienamente rispondente alla ratio della normativa relativa alla tutela del consumatore” (Trib. Napoli 21/5/2007 n. 5222, in La resp. civ. 11/2007).

La Suprema Corte di Cassazione soltanto un paio di anni dopo tale precedente ha affermato per la prima volta che “il D.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, nel delineare le condizioni di applicazione delle norme generali sui contratti del consumatore – se letto alla stregua delle definizioni contenute nell’art. 3, non esclude da tale ambito contratti che pur intervenendo tra un consumatore ed un professionista non abbiano natura di contratti di massa…Rientra dunque nell’ambito di applicazione delle norme di disciplina dei contratti del consumatore quello avente ad oggetto prestazioni proprie della professione medica, conclusi con la struttura sanitaria in cui il medico opera” (Cass. 2/1/2009 n. 20).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 4/10/2012 n. 10563;
– Trib. Napoli 20/10/2008 n. 10506;
– Trib. Napoli 18/6/2008 n. 7167;
– Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530;
– Trib. Napoli 11/2/2008 n. 1453;
– Trib. Napoli 7/1/2008 n. 158;
– Trib. Napoli 6/12/2007 n. 11429, in Il civilista 2010, 2, 86 e in Obblig. e Contratti 5/2008.

Leggi sentenza

Leggi sentenza

  • Tweet

Su Studio Legale Liguori & Liguori

Che altro puoi leggere

App. Napoli 28/10/2019 n. 5199
Trib. Napoli 25/8/2016 n. 9519
Trib. Napoli 2/11/2015 n. 13839

CHI SIAMO

Leader in Maxi Risarcimento Danni da tre generazioni
Specializzati in Responsabilità Civile dal 1954

CONTATTACI

+39 081 7345254

segreteria@studiolegaleliguori.com

TORNA SU