LIGUORI & LIGUORI

  • Home
  • News
  • Settori di Specializzazione
    • Responsabilità Medica e Sanitaria
    • Incidenti Stradali
    • Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
    • Responsabilità del Professionista
    • Danni da Emotrasfusioni e da Vaccino
    • Recupero Crediti contro la Pubblica Amministrazione
    • Proprietà Intellettuale e Tutela dei Diritti di Privativa
    • Polizze Infortuni e Polizze Vita
    • Responsabilità della Banca e dell’Intermediario Finanziario
  • Partner
  • Contatti
Area Clienti
  • Home
  • Appello
  • App. Napoli 18/3/2021 n. 1025

App. Napoli 18/3/2021 n. 1025

App. Napoli 18/3/2021 n. 1025

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 18 Marzo 2021 / Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Sindrome post trombotica delle vene della gamba

Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 21.197,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.

Paziente affetta da lussazione metatarso falange V raggio piede sinistro e frattura IV metatarso sottoposto a trattamento sanitario mediante confezionamento di apparecchio gessato a stivaletto.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello del danneggiato in ordine all’incongrua liquidazione del danno;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– conferma la responsabilità del medico di Pronto Soccorso per l’insorgenza di una sindrome post trombotica delle vene della gamba sinistra consistente in uno sfiancamento valvolare delle gemellari, nonché da una occlusione delle perforanti di Cockett, vene di distretto di gamba che mettono in comunicazioni le vene del circolo superficiale con quelle del circolo profondo;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
► il danno emergente passato denegato dal giudice di primo grado;
– liquida complessivamente al danneggiato un importo pari a circa il doppio rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.

Leggi sentenza

  • Tweet

Su Studio Legale Liguori & Liguori

Che altro puoi leggere

Trib. Napoli 9/11/2015 n. 14068
Trib. Torre Annunziata 13/6/2018 n. 1416
Covid-19 ed ATP conciliativo nella responsabilità sanitaria: cosa succede se il CTU deposita la relazione senza tener conto della sospensione legale dei termini processuali?

CHI SIAMO

Leader in Maxi Risarcimento Danni da tre generazioni
Specializzati in Responsabilità Civile dal 1954

CONTATTACI

+39 081 7345254

segreteria@studiolegaleliguori.com

TORNA SU